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Giudizio di ottemperanza per il pagamento di danni liquidati in sede di equa riparazione – Consiglio di Stato, Sentenza n. 2967/2011

Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche nei confronti del Ministero della Giustizia laddove questi rimanga inerte e non provveda nei termini ad evadere l’esplicita richiesta di pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento, liquidate giudizialmente a seguito di azione di equa riparazione.

(© Litis.it, 20 Maggio 2011 – Riproduzione riservata)

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n. 2967 del 16/05/2011

FATTO e DIRITTO

La Corte di Cassazione, con la decisione epigrafata, condannava il Ministero al pagamento della somma di complessivi € 2440,90 in favore della parte ricorrenti, con interessi legali nei termini specificati, oltre al rimborso delle spese del giudizio, generali ed accessorie.

La pronunzia passava in giudicato e, munita di formula esecutiva, veniva notificata all’amministrazione il 10.10.2008.

Con atto di diffida e messa in mora notificato ai sensi dell’art. 90 del r.d. n. 642/1907, la parte provvedeva all’assegnazione del termine previsto per provvedere.

Nonostante tali adempimenti, l’amministrazione della Giustizia non procedeva ad eseguire la pronunzia mediante corresponsione delle somme determinate dal giudice ordinario; di qui l’azione proposta col ricorso in esame, sia nei confronti del Ministero della Giustizia e tesa ad ottenere l’ottemperanza del provvedimento in parola.

Alla camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Nel merito dell’azione proposta la Sezione, essendo presenti tutti i presupposti processuali necessari per l’esercizio dell’azione di ottemperanza, e non può che rilevarne la fondatezza, non risultando in atti alcun elemento che attesti il pagamento effettivo, da parte dell’amministrazione condannata, delle somme riconosciute dal decreto in epigrafe specificato in favore degli istanti.

Occorre pertanto ordinare all’amministrazione intimata di provvedere al pagamento delle somme predette entro un termine certo ed altresì procedere alla nomina, per il caso di inottemperanza perdurante oltre detto termine, di un commissario “ad actus”.

Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c) e vanno poste a carico dell’amministrazione intimata. Esse sono liquidate in via equitativa e tenuto conto della semplicità e della serialità della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’appello e per l’effetto:

1.- ordina al Ministero di Grazia e Giustizia di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe mediante corresponsione a ciascuno dei rispettivi ricorrenti delle somme riconosciute dai decreti stessi , entro 90 (novanta) giorni dalla notifica delle presente sentenza o, in mancanza, dal deposito della stessa presso la segreteria;

2- nomina, per il caso di inottemperanza perdurante oltre detto termine, quale commissario “ad actus” il Ragioniere generale dello Stato o un dirigente dal medesimo delegato che dovrà provvedere entro ulteriori 90 (novanta)giorni;

3- condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in Euro 200,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:

Gaetano Trotta, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16/05/2011

 

 

 

 

 

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