Norme & Prassi

Differimento dei termini per versamenti dovuti dai contribuenti – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2011

Le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché al versamento in acconto dell’imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, potranno effettuano i predetti versamentientro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione e dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 Maggio 2005. Prorogati anche i termini per la presentazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2011 e gli adempimenti fiscali e versamenti che hanno scadenza nel periodo 1° agosto – 20 agosto 2011

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2011

G.U. 14 maggio 2011, n. 111

Differimento, per l’anno 2011, di termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti, nonché dei termini previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 64, relativi agli adempimenti delle dichiarazioni modello 730/2011
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni” e, in particolare, l’articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante “istituzione dell’imposta sul valore aggiunto”;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “istituzione e disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”;

Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, riguardanti le modalità e i termini di versamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato approvato il regolamento recante “modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto”;

Visto l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, concernente la razionalizzazione dei termini di versamento;

 Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato approvato il regolamento recante “norme di assistenza fiscale resa dai Centri per l’assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241″ e, in particolare, gli articoli 13 e 16 dello stesso decreto, recanti, rispettivamente, “modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi” e “assistenza fiscale prestata dai Caf-dipendenti”;

Visti gli articoli 3-bis, comma 10, e 7-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernenti, l’attività di assistenza fiscale prestata rispettivamente dagli iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro e in quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Visti i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell’anno 2011, per il periodo d’imposta 2010, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri, della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d’imposta 2010, nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Visto l’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, concernente la cedolare secca sugli affitti, unitamente al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011, che ha disciplinato, tra l’altro, le modalità di versamento dell’acconto;
 Vista la legge 27 dicembre 2000, n. 212, recante “disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

Considerato che le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, concernente “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, hanno previsto nuovi adempimenti connessi alla predisposizione delle dichiarazioni e alla definizione dei versamenti che impegnano i contribuenti e, dal punto di vista organizzativo, in modo particolare i produttori di software e gli intermediari;

Considerata l’opportunità di differire i termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate nell’anno 2011 da parte dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;

Considerata, altresì, l’opportunità di differire i termini di presentazione delle dichiarazioni da parte dei dipendenti e pensionati nonché di trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti che prestano assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, a causa di ritardi verificatisi nella consegna delle certificazioni uniche – CUD/2011, al fine di consentire, tenendo conto delle esigenze dei contribuenti e dell’Amministrazione finanziaria, il corretto svolgimento degli adempimenti connessi alla presentazione della dichiarazione e all’invio telematico dei relativi dati;

Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un differimento dei predetti termini per consentire ai contribuenti di fruire di un più congruo periodo cli tempo per l’effettuazione dei predetti versamenti, evitando i disagi in corrispondenza delle vacanze estive;

Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;
 
Decreta
 
Art. 1
Termini per l’effettuazione dei versamenti per l’anno 2011
 
1. Le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché al versamento in acconto dell’imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, effettuano i predetti versamenti:
 a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione;
 b) dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia dì imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2011, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni, e imprese con i requisiti indicati nel periodo precedente.
 
Art. 2
Termini per la presentazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2011
 
1. I possessori dei redditi indicati all’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentano l’apposita dichiarazione semplificata e le schede ai fini della destinazione del 5 e dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche:
 a) entro il 16 maggio 2011 al proprio sostituto d’imposta, che intende prestare l’assistenza fiscale;
 b) entro il 20 giugno 2011 ad un CAF-dipendenti ovvero ad un professionista abilitato, unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo.
 2. I sostituti d’imposta che prestano l’assistenza fiscale provvedono a consegnare al sostituito, entro il 15 giugno 2011, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione.
 3. I CAF-dipendenti ovvero, i professionisti abilitati, nell’ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvedono a:
 a) consegnare al contribuente, entro il 30 giugno 2011, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;
 b) comunicare, entro il 12 luglio 2011, il risultato finale delle dichiarazioni;
 c) effettuare, entro il 12 luglio 2011, la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
 
Art. 3
Adempimenti fiscali e versamenti che hanno scadenza nel periodo 1° agosto – 20 agosto 2011
 
1. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione.
 2. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell’importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all’articolo 1 del presente decreto.
 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Pubblicato in G. U. il 14.05.2011

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *