Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope – DM n. 112 del 11/05/2011
Ministero della Salute Decreto 11 maggio 2011
(G.U. 16 maggio 2011, n. 112)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifiche e integrazioni, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di seguito indicato come «Testo Unico»;
Visto che il Testo Unico attualmente in vigore classifica le sostanze stupefacenti e psicotrope in due tabelle;
Visto che in tabella I trovano collocazione le sostanze con forte potere tossicomanigeno e suscettibili di abuso;
Premesso che la sostanza denominata 3,4-Metilendiossipirovalerone (MDPV) è un derivato del Catinone, sostanza già presente in tabella I, con proprietà psicostimolanti sul sistema nervoso centrale;
Tenuto conto che il 3,4-Metilendiossipirovalerone (MDPV) è sottoposto a controllo come sostanza stupefacente in numerosi Paesi dell’Unione Europea;
Vista la nota del 26 agosto 2010 del Dipartimento per le politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, attraverso il Sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe, ha segnalato oltre venti casi di intossicazione acuta avvenuti nel Regno Unito ed in Finlandia a seguito di assunzione del prodotto Ivory Wave, contenente la sostanza 3,4-Metilendiossipirovalerone (MDPV), commercializzato come cosmetico;
Tenuto conto che, a seguito della segnalazione citata, in data 27 agosto 2010 la Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi medici ha provveduto a disporre un sequestro cautelativo del prodotto denominato Ivory Wave, commercializzato in internet come sale da bagno, in quanto contenente, oltre che MDPV, anche lidocaina, sostanza vietata nei cosmetici, ai sensi della Legge 11 ottobre 1986, n. 713;
Vista la nota del 30 dicembre 2010 con cui l’Istituto superiore di sanità ha espresso parere tecnico scientifico sull’affinità chimica della sostanza 3,4-Metilendiossipirovalerone (MDPV) con i metilendiossi-derivati delle amfetamine, presenti in tabella I, evidenziando il rischio concreto di tossicità a seguito di assunzione di MDPV per la sua azione sul sistema nervoso come sostanza amfetamino-simile, senza le indicazioni farmacologiche del Pirovalerone;
Premesso che le sostanze denominate JWH-250, 1-pentil-3-(2-metossifenilacetil)indolo e JWH-122, [1-pentil-3-(4-metil-1-naftoil)indolo], sono molecole cannabimimetiche di sintesi capaci di produrre effetti psicotropi simili a quelli del delta-9-tetraidrocannabinolo, già incluso in tabella I, e di maggiore intensità;
Considerato che le sostanze JWH-250 e JWH-122, sono contenute in quantità variabile all’interno di prodotti, denominati Forest Green e Jungle Mistic Incense, venduti come profumatori d’ambiente nei cosiddetti Smartshop o tramite internet;
Tenuto conto che le sostanze JWH-250 e JWH-122, nel 2009 sono state sottoposte a controllo come sostanze stupefacenti in numerosi Paesi dell’Unione Europea, pur non essendo al momento soggette a controllo nazionale, nè a quello internazionale, previsto dall’International Narcotic Control Board (INCB), in materia di stupefacenti;
Viste le note 18 e 27 ottobre 2010 e 1 dicembre 2010 del Dipartimento per le politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, attraverso il Sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe, ha segnalato diversi casi di intossicazione acuta causati dall’inalazione di prodotti contenenti le sostanze JWH-250 e JWH-122;
Viste le note del 2 novembre e del 30 dicembre 2010, con cui l’Istituto superiore di sanità ha espresso parere tecnico scientifico rispettivamente sulle sostanze JWH-250 e JWH-122 con riferimento all’affinità chimica con altri cannabinoidi sintetici, quali JWH-018 e JWH-073 già presenti in tabella I, ed alla tossicità associata al consumo di prodotti che risultano contenere tali sostanze;
Tenuto conto che, a seguito dell’allerta del Dipartimento per le politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Direzione Generale della Prevenzione sanitaria ha attivato il sistema Rapex di divieto di commercializzazione del prodotto denominato Forest Green in data 19 ottobre 2010 e del prodotto Jungle Mistic Incense in data 2 novembre 2010, prodotti commercializzati con etichettatura non in lingua italiana, in violazione del Decreto legislativo 6 novembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo;
Viste le ordinanze del Ministero della salute in data 3 dicembre 2010 e 30 dicembre 2010 che vietano la fabbricazione, l’immissione sul mercato, il commercio, anche attraverso la vendita via internet, e l’uso di prodotti denominati Forest Green e Mistic Incense, nelle diverse presentazioni commerciali, contenenti rispettivamente le sostanze JWH-250 e JWH-122, nelle more dell’espletamento della procedura di inserimento in tabella I delle stesse;
Considerato il rischio concreto per la salute pubblica rappresentato dal frequente apparire sul mercato di prodotti contenenti sostanze non dichiarate in etichetta, analoghe dal punto di vista strutturale e con analoga azione psicoattiva rispetto a JWH-250 e JWH-122, caratterizzate dalla potenziale capacità di produrre danni fisici e psichici e di indurre dipendenza nei consumatori;
Ritenuto necessario prevenire l’immissione sul mercato di prodotti contenenti ulteriori cannabinoidi di sintesi, analoghi a quelli già rinvenuti in prodotti in commercio e responsabili delle intossicazioni segnalate;
Vista la nota del 20 aprile 2011, con cui l’Istituto superiore di sanità ha reso parere tecnico scientifico relativo all’inserimento nella tabella I del Testo Unico degli analoghi di struttura derivanti dal 3-fenilacetilindolo e dal 3-(1-naftoil)indolo;
Ritenuto opportuno l’inserimento delle sostanze 3,4-Metilendiossipirovalerone (MDPV), JWH-250 e JWH- 122 nella tabella I di cui all’articolo 14 del Testo Unico;
Ritenuto altresì opportuno, quale misura cautelativa per la salute dei cittadini, inserire in tabella I gli analoghi di struttura derivanti dal 3-fenilacetilindolo, a cui appartiene il JWH-250, e gli analoghi di struttura derivanti dal 3-(1-naftoil)indolo, a cui appartengono le sostanze denominate JWH-018, JWH-073, JWH-122;
Sentito il Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 15 marzo 2011, ha espresso parere favorevole all’inserimento delle sostanze 3,4-Metilendiossipirovalerone (MDPV), JWH-250 e JWH- 122 e analoghi di struttura derivanti dal 3-fenilacetilindolo e dal 3-(1-naftoil)indolo nella tabella I del citato decreto;
Sentito il Dipartimento per le politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, in data 15 aprile 2011, ha espresso parere favorevole;
Ritenuto pertanto di dover procedere al citato inserimento a tutela della salute pubblica;
Decreta:
Art. 1
1. Nella tabella I di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, secondo l’ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
3,4-Metilendiossipirovalerone (MDPV), denominazione comune (RS)-1-(benzo[d][1,3] diossol-5-il)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one, denominazione chimica.
JWH-250, denominazione comune
1-pentil-3-(2-metossifenilacetil)indolo, denominazione chimica
[2-(2-metossifenil)-1-(1-pentilindol-3-il)etanone], altra denominazione.
JWH-122, denominazione comune
[1-pentil-3-(4-metil-1-naftoil)indolo], denominazione chimica
4-metilnaftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il)metanone, altra denominazione.
Analoghi di struttura derivanti dal 3-fenilacetilindolo, denominazione comune.
Analoghi di struttura derivanti dal 3-(1-naftoil)indolo, denominazione comune.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 maggio 2011