Sequestro preventivo e costituzione del fondo patrimoniale – Cassazione Penale, Sentenza n. 18527/2011
La Corte di Cassazione, con la sentenza in rassegna, intervenuta in materia di sequestro preventivo di un bene incluso in un già costituito fondo patrimoniale. ha affermato che é condivisibilme l’assoggettabilità a sequestro preventivo, in vista della confisca per equivalente, di beni cointestati con terzi estranei, ma comunque nella disponibilità dell’indagato, in aderenza al principio secondo il quale la previsione di cui all’art. 322 ter c.p.p. consente che la confisca possa riguardare beni dei quali il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondete a quello che avrebbe dovuto costituire oggetto della confisca, senza che valgano in contrario eventuali presunzioni o vincoli regolanti i rapporti interni tra creditori e debitori solidali, essendo scopo della norma proprio quello di evitare che i beni che si trovino nella disponibilità dell’indagato possano essere definitivamente dispersi.
Peraltro, sottolinea la Corte, nemmeno una eventuale cessione dei beni ad un terzo con patto fiduciario di retrovendita vale ad escludere la possibilità del sequestro, proprio in stretta correlazione con il principio della disponibilità del bene da parte del reo.
(© Litis.it, 17 Maggio 2011 – Riproduzione riservata)
Allegato pdf: Cassazione Penale, Sezione Terza, Sentenza n. 18527 del 11/05/2011
(Presidente, De Maio – Estensore, Grillo)