Regione Calabria – Gare concernenti acquisizioni di servizi e forniture a favore degli enti del servizio sanitario – Corte Cost. Sentenza 163/2011
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Calabria 13 luglio 2010, n. 16 (Definizione del sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante).
Corte Costituzionale, Sentenza n. 163 del 12/05/2011
Appalti pubblici – Norme della Regione Calabria – Gare concernenti acquisizioni di servizi e forniture a favore degli enti del servizio sanitario regionale, nel periodo di attuazione del Piano di rientro del disavanzo sanitario – Prevista definizione del sistema di finanziamento dell’Autorità regionale “Stazione Unica Appaltante” ad opera della Giunta regionale, anche in deroga all’art. 10, comma 1, della legge regionale n. 26/2007, con oneri a carico del fondo sanitario regionale – Lamentata previsione di impegni di spesa non in linea con gli obiettivi di rientro dal disavanzo derivanti dall’Accordo contenente il Piano, lesione di principi fondamentali volti al contenimento della spesa sanitaria.
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Paolo MADDALENA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Calabria 13 luglio 2010, n. 16 (Definizione del sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 18-21 settembre 2010, depositato in cancelleria il 23 settembre 2010 ed iscritto al n. 95 del registro ricorsi 2010.
Udito nell’udienza pubblica del 5 aprile 2011 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;
udito l’avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 18-21 settembre 2010 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 23 settembre 2010 (ric. n. 95 del 2010), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 1 della legge della Regione Calabria 13 luglio 2010, n. 16 (Definizione del sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
1.2. – Il ricorrente premette che la Regione Calabria, a seguito del verificarsi di una situazione di disavanzo nel settore sanitario, ha stipulato, il 17 dicembre 2009, un accordo con il Ministro della salute ed il Ministro dell’economia e delle finanze, con relativo Piano di rientro, che individua gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005).
A giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri la norma impugnata, nel definire il sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante, prevedrebbe, tuttavia, impegni di spesa non in linea con gli obiettivi di rientro dal disavanzo di cui al menzionato accordo. La disposizione introdurrebbe, infatti, una modifica del sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante con riferimento alle sole gare riguardanti gli enti del servizio sanitario regionale, senza stabilire né i criteri che la Giunta dovrà adottare, né le condizioni di deroga all’art. 10 della legge regionale 7 dicembre 2007 n. 26 (Istituzione dell’Autorità regionale denominata “Stazione Unica Appaltante” e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture). La norma censurata si porrebbe in tal modo in contrasto con il Piano di rientro ed in particolare con il punto 10 del documento integrativo, approvato con delibera della Giunta regionale del 16 dicembre 2009, n. 845, secondo cui la Giunta regionale, «entro il 31 dicembre 2010 modifica lo strumento di finanziamento della Stazione Unica Appaltante, introducendo una nuova forma di finanziamento che prevede un budget prefissato per il funzionamento della Stazione stessa».
Tale contrasto con i vincoli contenuti nel citato Piano di rientro determinerebbe la violazione dei principi fondamentali di contenimento della spesa sanitaria di cui all’art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) e all’art. 2, comma 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010), secondo il quale «Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro».
La disposizione regionale impugnata violerebbe in tal modo i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., come più volte chiarito dalla Corte costituzionale, fra le altre con la sentenza n. 94 del 2009.
2. – Si è costituita nel giudizio la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore, con atto depositato il 18 ottobre 2010, deducendo che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’esigenza di adottare la norma regionale censurata sarebbe sorta proprio a seguito dello specifico obbligo assunto dalla Regione Calabria con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario, ed in particolare con il citato punto 10 della delibera della Giunta regionale n. 845 del 2010 (recte: 2009).
A giudizio della Regione, proprio il corretto adempimento dell’obbligo assunto imponeva, quanto al finanziamento della S.U.A., il superamento dell’ostacolo normativo di cui all’art. 10, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2007, il quale prevedeva la misura dell’1% dell’importo posto a base di ogni singolo provvedimento di gara.
La ratio della legge regionale sarebbe, quindi, quella di rimuovere il precedente ostacolo normativo di cui alla l.r. n. 26 del 2007, proprio al fine di consentire alla Giunta regionale di adottare un provvedimento deliberativo conforme all’obbligo di cui al punto 10 del piano e di fissare un sistema di finanziamento collegato ad un budget prefissato.
Altrettanto infondato sarebbe poi, a giudizio della Regione, il richiamo ai principi fondamentali di cui all’art. l, comma 796, lettera b) della legge n. 296 del 2006 e all’art. 2, comma 95, della legge n. 191 del 2009, in quanto, semmai, tali norme imponevano alla Regione Calabria di rimuovere l’ostacolo normativo di cui al più volte citato art. 10, comma 1, l.r. n. 26 del 2007. Inoltre, l’infondatezza della censura sarebbe particolarmente evidente ove si considerasse che, con deliberazione del 30 luglio 2010, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha nominato un Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro nella persona dell’attuale Presidente della Giunta regionale della Calabria, sicché il provvedimento dovrà essere adottato dall’organo nominato dallo stesso Governo.
2.1. – Con atto depositato il 28 febbraio 2001 la Regione Calabria ha rinunciato all’atto di intervento e di costituzione in giudizio, allegando delibera della Giunta regionale, nella quale si dà atto che il Commissario ad acta, nominato con delibera del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2010, si è impegnato ad adeguarsi a quanto richiesto dal tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, che avevano nelle more espresso parere negativo sulla legge impugnata.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 1 della legge della Regione Calabria 13 luglio 2010, n. 16 (Definizione del sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione. La norma impugnata, prevedendo genericamente che il sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante è definito dalla Giunta regionale, anche in deroga alla misura dell’1% dei singoli provvedimenti di gara, di cui all’art. 10, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell’Autorità regionale denominata “Stazione Unica Appaltante” e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture), violerebbe i principi fondamentali nella materia «coordinamento della finanza pubblica» desumibili dall’art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), non avendo rispettato gli specifici vincoli, strumentali al conseguimento dell’equilibrio economico del sistema sanitario, contenuti nel piano di rientro oggetto dell’accordo stipulato il 17 dicembre 2009 dalla Regione Calabria.
2. – La questione è fondata.
3. – Questa Corte, con riferimento all’art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006, ha affermato che tale norma «può essere qualificata come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica» (sentenze n. 123 del 2011, n. 100 e n. 141 del 2010), poiché la «esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» determina una situazione nella quale «l’autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell’ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa» (sentenza n. 193 del 2007). Ciò in quanto le «norme statali che fissano limiti alla spesa di enti pubblici regionali sono espressione della finalità di coordinamento finanziario (sentenze n. 237 e n. 139 del 2009)», per cui il legislatore statale può «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obbiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenza n. 52 del 2010).
4. – Nel caso di specie, risulta evidente come la Regione abbia contravvenuto all’accordo stipulato con lo Stato ed al relativo piano di rientro del disavanzo, laddove era previsto, fra l’altro, che, entro il 31 dicembre 2010, la Giunta regionale dovesse modificare «lo strumento di finanziamento della Stazione Unica Appaltante, introducendo una nuova forma di finanziamento che preved[a] un budget prefissato per il funzionamento della Stazione stessa».
La disposizione censurata, invece, non solo non ha fissato alcun tetto di spesa, ma non ha dettato alcun criterio per la Giunta, al fine di determinare l’entità della deroga al generale sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante, lasciando un margine di discrezionalità non compatibile con gli impegni assunti con la firma e l’adozione del piano di rientro.
5. – L’accertata violazione del citato accordo determina la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., e dunque l’illegittimità costituzionale della norma.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Calabria 13 luglio 2010, n. 16 (Definizione del sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2011.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2011.