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Onorari di Avvocato. Legittima la riserva di determinazione del compenso con convenzione – Cassazione Civile, Sentenza 9488/2011

E’ legittima la convenzione con la quale una amministrazione si riserva la facoltà di determinare, unilateralmente, il compenso dell’avvocato per l’opera professionale svolta per essa, con il solo limite dei minimi previsti dal tariffario forense. Lo afferma la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione nella sentenza n. 9488 depositata il 28 Aprile scorso. Per gli Ermellini una siffatta clausola non presenta i connotati della non vessatorietà in quanto non limita la facoltà di opporre eccezioni, ma agisce solo al fine di specificare e definire l’oggetto del contratto, individuando il corrispettivo della prestazione con riferimento all’entità e alle modalità di liquidazione del compenso professionale.

La Cassazione ha anche rimarcato che l’autonomia negoziale delle parti, nella determinazione del compenso, non incontra altro limite che quello del rispetto del minimo fissato dalle tariffe inderogabili, sicché, ove non insorga questione sull’osservanza di tali limiti, deve escludersi la possibilità, per il giudice, di ricorrere a una liquidazione del compenso stesso in misura diversa da quella pattuita, a norma dell’articolo 2233 del Codice civile, a prescindere da ogni indagine sulla congruità del quantum convenuto rispetto all’importanza dell’opera e al decoro della professione.

Avv. Marco Martini

(© Litis.it, 9 Maggio 2011 – Riproduzione riservata)

Allegato Pdf: Cassazione Civile, Sezione Seconda, Sentenza n. 3488/2011
(Presidente, Oddo – Relatore, Giusti)

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