GiurisprudenzaPenale

D.L. 231/2001. La responsabilità amministrativa degli Enti vale anche per l’impresa individuale – Cassazione Penale, Sentenza 15657/2011

Muovendo dalla premessa che l’attività riconducibile all’impresa (al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali), non può negarsi che l’impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla c.d. “ditta individuale”), ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell’imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l’attività svolta dall’imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile. Ancora, e più significativamente, l’interpretazione in senso formalistico dell’incipit del Decreto Legislativo 231/01 così come esposto dalla ricorrente (che, a proposito degli enti collettivi, ha evocato il termine di soggetti “metaindividuali”) creerebbe il rischio di un vero e proprio vuoto normativo, con inevitabili ricadute sul piano costituzionale connesse ad una disparità di trattamento tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che per svolgere l’attività, ricorrono a strutture ben più complesse ed articolate.

Peraltro è indubbio che la disciplina dettata dal Decreto 231/01 sia senz’altro applicabile alle società a responsabilità limitata c.c. “unipersonali”, cosi come è notorio che molte imprese individuali spesso ricorrono ad una organizzazione interna complessa che prescinde dal sistematico intervento del titolare della impresa per la soluzione di determinate problematiche e che può spesso involgere la responsabilità di soggetti diversi dall’imprenditore ma che operano nell’interesse della stessa impresa individuale. Ed allora una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame dovrebbe indurre a conferire al disposto di cui al comma 2 dell’art. 1 del Decreto in parola una portata più ampia, tanto più che, non cogliendosi nel testo alcun cenno riguardante le imprese individuali, la loro mancata indicazione non equivale ad esclusione, ma, semmai ad una implicita inclusione dell’area dei destinatari della norma. Una loro esclusione potrebbe infatti porsi in conflitto con norme costituzionali – oltre che sotto il riferito aspetto della disparità di trattamento – anche in termini di irragionevolezza del sistema.

(Litis.it, 30 Aprile 2011. Riproduzione riservata)

Allegato Pdf: Cassazione Penale, Sezione Terza, Sentenza n. 15657 del 20/04/2011
(Presidente, Ferrua, – Relatore, Grillo)

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