Responsabilità degli amministratori nei confronti della società – Cassazione Civile, Sentenza n. 9384/2011
L’esercizio di attività assicurativa in un ramo non autorizzato costituisce una evidente violazione degli obblighi di gestione degli amministratori di una compagnia di assicurazioni. Gli amministratori ritenuti responsabili di tale condotta sono tenuti a risarcire il danno cagionato alla Compagnia. L’accertamento di tale responsabilità ben può essere desunto dalla sentenza di rigetto dell’opposizione proposta dalla Comagnia di Assicurazioni nei confronti del provvedimento sanzionatorio adottato dall’Isvap, senza che la desunzione attribuisca a tale sentenza efficacia di cosa giudicata. Infatti, il principio sancito dall’art. 2909 codice civile, secondo cui l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, pur implicando, a contrario, l’esclusione dell’efficacia vincolante di detto accertamento nei confronti dei soggetti che non abbiano preso parte al giudizio, non ne comporta l’inutilizzabilità nei confronti dei terzi come prova o elemento di prova in ordine alla situazione giuridica che abbia costituito oggetto dell’accertamento giudiziale. Ai fini dell’accertamento del proprio convincimento, il giudice è infatti libero di avvalersi, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche delle prove raccote in un diverso processo svoltosi fra le stesse o altre parti, delle quali la sentenza pronunciata nel medesimo giudizio costituisce documentazione
Massima a cura dell’Avv. Marco Martini
(© Litis.it, 28 Aprile, 2011 – Riproduzione riservata)
Allegato Pdf: Cassazione Civile, Sezione Prima, Sentenza n. 9384 del 27/04/2011
(Presidente, Proto – Relatore, Mercolino)
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