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Voto assistito – L’infermità dell’elettore non può essere valutata dal presidente di seggio – Consiglio di Stato, Sentenza n. 1929/2011

L’atto pubblico contenente l’accertamento, da parte dei competenti organi sanitari, dell’attitudine dell’infermità fisica ad impedire l’espressione, in via autonoma, del voto fa fede privilegiata e comporta che il presidente del seggio non sia tenuto a valutare , attraverso la c.d. “prova empirica”, se l’infermità rientri tra quelle ostative indicate dall’art. 41 o considerate ad esse equivalenti. Lo sottolinea il Consiglio di Stato nella sentenza n. 1929 del 29 marzo 2011.
I Giudici amministrativi, richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali, hanno ricordato che solo quando sussistano elementi tali da indurre il presidente di seggio a ritenere la certificazione medica esibita falsa o frutto di un giudizio medico artefatto, egli può esperire, conservando poteri valutativi che lo distinguono da un semplice annotatore, gli accertamenti funzionali all’esercizio dei suoi poteri.

D’altro canto, si legge ancora nella sentenza, è stato correttamente messo in luce che la rimessione all’organo dotato di competenze medico-legali dell’accertamento circa la natura dell’infermità, quando essa non ricada tra le patologie tipiche indicate al secondo comma dell’art. 41, risponde anche ad esigenze di tutela della riservatezza personale dell’ammalato, confermata dalla previsione dell’ultimo comma dell’art. 41, t.u. del 1960, introdotto dall’art. 1 della legge 23.2.2003 n. 17, e dalla circostanza che l’elettore possa richiedere l’ attestazione, mediante apposizione di un codice sulla tessera elettorale, del diritto al voto assistito, senza che sia possibile per il presidente del seggio risalire alla patologia invalidante.

Sia, dunque, quando la certificazione medica attesti l’impossibilità di esprimere autonomamente il voto, sia quando la tessera elettorale sia provvista dell’annotazione circa il diritto al voto assistito, è possibile unicamente rilevare la falsità, materiale o ideologica dell’attestazione, rilevabile ictu oculi, che può essere fatta valere dagli interessati tramite la querela di falso.

(Litis.it, 26 Aprile 2011 – Riproduzione riservata)

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n. 1929 del 29/03/2011

FATTO

A) – Giorgio Cuppone ha partecipato alla competizione elettorale, svoltasi nei giorni 28 e 29 marzo 2010, come candidato, collegato alla lista n. 2, alla carica di sindaco di Neviano, Comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

All’esito delle elezioni, è risultata eletta la candidata Silvana Cafaro, collegata alla lista n. 3, con 1743 voti, contro i 1698 della lista n. 2.

I risultati elettorali sono stati impugnati dal Cuppone e da altri candidati consiglieri comunali, appartenenti alla lista n. 2, per violazione delle disposizioni in materia di voto assistito, nonché, anche attraverso motivi aggiunti, per violazione dei principi generali in materia di voto e nell’indicazione di alcune preferenze.

Il T.a.r. , con sentenza n. 2137 del 20 ottobre 2010, emessa a seguito di verificazione effettuata dalla Prefettura, ha respinto il ricorso, considerando smentite in sede istruttoria le anomalie denunciate in relazione alle irregolarità nell’espressione di voti di preferenza e rilevando, quanto alla supposta violazione della disciplina sul voto assistito, che nelle sezioni n. 1 e n. 2 erano stati prodotti i certificati medici attestanti, fino a querela di falso, nella specie non proposta, l’impossibilità per gli elettori di esprimere il voto senza l’assistenza di altro elettore; che nella sezione n. 4 era stata riportata a verbale l’annotazione sulla tessera elettorale degli elettori relativa al diritto al voto assistito; che l’assenza di certificazione in allegato ai verbali delle sezioni n. 3 e n. 5 era da giudicarsi irrilevante, data l’insufficienza dei 18 voti assistiti, espressi in quelle sezioni, a superare la prova di resistenza, atteso lo scarto di 45 voti tra la Cafaro ed il ricorrente.

B) – Hanno proposto appello gli interessati, censurando il dispositivo e la sentenza di primo grado, limitatamente al solo capo riguardante il rigetto del motivo relativo alla violazione della disciplina sul voto assistito.

Sostengono gli appellanti che il presidente del seggio, anche in presenza di certificazione medica, avrebbe dovuto accertare le effettive condizioni degli elettori, tali da impedire la espressione del voto in via autonoma.

Avrebbe inoltre errato il T.a.r. ad omettere approfondimenti istruttori in ordine alle sezioni n. 3, 4 e 5, data l’irrilevanza della prova di resistenza nel caso in cui si sia censurata la violazione di generali principi in materia di espressione del voto.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Neviano e gli altri appellati, sostenendo l’inammissibilità dell’appello e controdeducendo nel merito delle censure sollevate.

All’udienza del 15 marzo 2011 , in vista della quale sono state presentate memorie, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

C) – Va, preliminarmente, dichiarato ammissibile l’appello, pur se basato sui medesimi argomenti difensivi del ricorso di primo grado, in quanto diretto alla impugnativa – limitata ad un solo capo – della sentenza appellata, conformemente alla natura impugnatoria del gravame.

Nel merito, l’appello è infondato.

Gli appellanti, nella sostanza, deducono che gli elettori ammessi al voto assistito non avrebbero presentato condizioni di infermità tali da impedire loro l’espressione del voto senza l’ausilio di altro elettore e che quanto attestato dalla certificazione medica avrebbe dovuto essere oggetto di accertamento da parte del presidente del seggio, in sede di “prova empirica”.

Occorre, a riguardo, rimarcare, in conformità ad un orientamento ormai consolidato (Cons. St., sez. V, decc. 14.11.2006 n. 6685; 12.6.2009 n. 3683; 13.7.2010 n. 4504), che il riconoscimento che veniva attribuito ai certificati medici, prodotti dall’elettore, della qualità di atti a fede privilegiata limitatamente alla natura dell’infermità e non anche relativamente all’effetto invalidante, ai fini dell’espressione del voto, è stato ormai superato per effetto dell’emanazione della legge 11 agosto 1991 n. 271, che ha stabilito (art. 9) che “detti certificati debbono attestare che la infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore”.

D) – L’atto pubblico contenente l’accertamento, da parte dei competenti organi sanitari, dell’attitudine dell’infermità fisica ad impedire l’espressione, in via autonoma, del voto fa fede privilegiata e comporta che il presidente del seggio non sia tenuto a valutare , attraverso la c.d. “prova empirica”, se l’infermità rientri tra quelle ostative indicate dall’art. 41 o considerate ad esse equivalenti.

Solo quando sussistano elementi tali da indurre il presidente di seggio a ritenere la certificazione medica esibita falsa o frutto di un giudizio medico artefatto, egli può esperire, conservando poteri valutativi che lo distinguono da un semplice annotatore, gli accertamenti funzionali all’esercizio dei suoi poteri (Cons. St., sez. V, dec. n. 3683/2009, cit.).

D’altro canto, è stato correttamente messo in luce che la rimessione all’organo dotato di competenze medico-legali dell’accertamento circa la natura dell’infermità, quando essa non ricada tra le patologie tipiche indicate al secondo comma dell’art. 41, risponde anche ad esigenze di tutela della riservatezza personale dell’ammalato, confermata dalla previsione dell’ultimo comma dell’art. 41, t.u. del 1960, introdotto dall’art. 1 della legge 23.2.2003 n. 17, e dalla circostanza che l’elettore possa richiedere l’ attestazione, mediante apposizione di un codice sulla tessera elettorale, del diritto al voto assistito, senza che sia possibile per il presidente del seggio risalire alla patologia invalidante.

E) – Sia, dunque, quando la certificazione medica attesti l’impossibilità di esprimere autonomamente il voto, sia quando la tessera elettorale sia provvista dell’annotazione circa il diritto al voto assistito, è possibile unicamente rilevare la falsità, materiale o ideologica dell’attestazione, rilevabile ictu oculi, che può essere fatta valere dagli interessati tramite la querela di falso, relativamente alla quale il collegio non ravvisa ragioni per concedere un apposito termine.

Nella specie, nessun indizio è stato prospettato in ordine alla falsità della certificazione, né gli interessati hanno proposto querela di falso.

Anche le affermazioni circa la conduzione di “una vita assolutamente normale”, da parte degli elettori ammessi al voto assistito, appaiono del tutto generiche e non connotate da alcun elemento concreto, che possa essere considerato almeno come principio di prova.

Le certificazioni allegate ai verbali delle sezioni n. 1 e n. 2 , redatte su moduli prestampati, recano l’attestazione secondo cui l’elettore è “affetto da impedimento fisico tale da richiedere l’assistenza di un accompagnatore nella espressione del voto” e non presentano indizi di falsità.

Non è pertanto riscontrabile alcuna illegittimità nel comportamento del presidente del seggio, che si è limitato a prendere atto della certificazione, ammettendo l’elettore al voto assistito, senza svolgere alcun ulteriore accertamento.

F) – Parimenti da condividere è la sentenza impugnata, nella parte in cui non ha ritenuto di svolgere accertamenti istruttori in ordine alle operazione delle sezioni n. 3 e n. 5, dove sono stati ammessi al voto assistito 18 elettori.

Invero, non vi sono motivi per i quali occorrerebbe pretermettere la c.d. prova di resistenza , nella specie da risolvere a scapito dell’appellante, dato lo scarto di 45 voti tra la candidata eletta ed il ricorrente, in favore dell’annullamento delle operazioni elettorali.

In materia di operazioni elettorali, la nullità delle operazioni può essere ravvisata solo quando, per la mancanza di elementi o di requisiti di legge, sia stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l’atto era preordinato.

Di conseguenza, non possono comportare l’annullamento delle operazioni elettorali i vizi suscettibili di correzione mediante l’eliminazione dei voti irregolari e ciò anche nel caso di irregolarità eventualmente verificatesi nell’ammissione al voto assistito (Cons. St., sez. V, dec. 20.5.2008 n. 2390).

È quindi necessario, prima di pervenire all’annullamento delle citate operazioni, accertare la concreta incidenza dell’irregolarità sui risultati elettorali raggiunti.

L’appello va, quindi, respinto, con salvezza dell’impugnata sentenza.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese del giudizio di seconda istanza, tenuto anche conto della natura della vertenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate per il giudizio di secondo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011, con l’intervento dei giudici:

Aldo Scola, Presidente FF
Adolfo Metro, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 29/03/2011

 

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