Niente separazione con addebbito per la coppia “aperta” – Cassazione Civile, Sentenza n. 9074/2011
Non è applicabile l’istituto dell’addebito della separazione allorchè l’acquisizione e la valutazione delle risultanze istruttorie dimostri la reiterata inosservanza da parte di entrambi i coniugi dell’obbligo di reciproca fedeltà nell’ambito di una situazione già stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis.
E’ questo il principio di diritto espresso dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione nella sentenza n. 9074 del 20 aprile 2011.
L’accertamento rigoroso della inosservanza da parte di entrambi dell’obbligo di fedeltà, dunque non é circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione in capo all’uno o all’altro o ad entrambi, essendo sopravvenuta in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale tra coniugi, quale rispondente al dettato normativo ed al comune sentire.
La Cassazione ha sottolineato dei dati posti dai giudici d’appello a fondamento del loro giudizio in punto di non addebitabilità della separazione personale a nessuno dei due coniugi, si rivela irreprensibile, alla luce anche del principio per cui l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniate. Il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Cassazione Civile, Sezione Prima, Sentenza n. 9074 del 20/04/2011
(© Litis.it, 26 Aprile 2011 – Avv. Marco Martini)
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