Corte CostituzionaleGiurisprudenza

Prostituzione minorile. Sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari – Corte Costituzionale, Ordinanza n. 146/2011

dispone la restituzione degli atti al Tribunale rimettente, perché proceda, alla luce della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale e del conseguente mutamento del quadro normativo, ad una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata.

Corte Costituzionale, Ordinanza n. 146 del 20/04/2011

Processo penale – Misure cautelari – Criteri di scelta delle misure – Sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all’art. 600-bis cod. pen. (prostituzione minorile) – Preclusione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, promosso dal Tribunale di Torino, sezione per il riesame, nel procedimento penale a carico di A.D., con ordinanza del 23 novembre 2009, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 23 novembre 2009 (r.o. n. 329 del 2010), il Tribunale di Torino, sezione per il riesame, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui non consente «la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all’art. 600-bis [recte: 600-bis, primo comma,] del codice penale»;

che il Tribunale rimettente è investito dell’appello avverso l’ordinanza dell’11 agosto 2009, con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ha respinto la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, applicata ad una persona imputata, tra l’altro, del delitto di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma, cod. pen.), aggravato dall’uso della violenza;

che, in punto di rilevanza della questione, il rimettente osserva che, alla luce di una consolidata interpretazione giurisprudenziale, la disposizione impugnata, in quanto norma processuale, deve ritenersi applicabile – in base al principio tempus regit actum – anche alle misure cautelari da adottare per fatti delittuosi commessi, come nel caso di specie, anteriormente all’entrata in vigore della legge novellatrice;

che non potrebbe, pertanto, essere accolta la richiesta di revoca della misura cautelare formulata dal difensore, non sussistendo elementi in grado di superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari introdotta dal novellato art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in rapporto al delitto in questione;

che, anche a prescindere da tale presunzione, peraltro, le modalità del fatto – per il quale era già stata pronunciata condanna in primo grado, a seguito di giudizio abbreviato – e la personalità dell’imputato, quale emergerebbe dalle risultanze investigative, evidenzierebbero comunque la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.;

che, nondimeno, il pericolo della commissione di delitti della stessa specie potrebbe essere adeguatamente fronteggiato con la misura degli arresti domiciliari, accompagnata dal divieto di comunicare con soggetti diversi dai familiari conviventi, la quale non consentirebbe comunque all’imputato la libertà di movimento necessaria per poter svolgere l’attività di reclutamento e sfruttamento della prostituzione;

che l’applicazione di detta misura risulterebbe, tuttavia, preclusa dalla norma censurata, la quale, a seguito della modifica apportata dall’art. 2 del decreto-legge n. 11 del 2009, stabilisce una presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura cautelare della custodia in carcere in caso di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato (tra gli altri) di induzione e sfruttamento della prostituzione minorile, di cui all’art. 600-bis, primo comma, cod. pen.;

che, con riguardo alla non manifesta infondatezza, il Tribunale rimettente rileva come la disciplina delle misure cautelari personali sia ispirata ai principi di proporzione, adeguatezza e graduazione, espressamente enunciati dall’art. 2, numero 59, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale), la quale prevede, altresì, l’adeguamento del nuovo codice di rito ai principi della Costituzione e alla normativa convenzionale internazionale: normativa nell’ambito della quale verrebbe in particolare rilievo il disposto dall’art. 5, paragrafi 1, lettera c), e 4, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848;

che, in applicazione dei ricordati principi di proporzionalità, adeguatezza e graduazione, nel sistema del codice di procedura penale, una volta accertata l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza e la sussistenza di esigenze cautelari, il giudice è chiamato ad operare la scelta della misura, esponendo specificamente, a pena di nullità – ove venga applicata la misura «massima» della custodia cautelare in carcere – le ragioni per le quali le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con altre misure (art. 292, comma 2, lettera c-bis, cod. proc. pen.);

che la norma impugnata derogherebbe chiaramente a tali principi, che pure trovano riconoscimento negli artt. 13 e 27 Cost., discendendo – secondo quanto affermato da questa Corte – «direttamente dalla natura servente che la Costituzione assegna alla carcerazione preventiva rispetto alle finalità del processo, da un lato, ed alle esigenze di tutela della collettività, dall’altro, tali da giustificare, nel bilanciamento tra interessi, il temporaneo sacrificio della libertà personale di chi non è stato ancora giudicato colpevole in via definitiva» (sentenza n. 299 del 2005); con la conseguenza che – per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale – deve essere comunque prescelta, in ossequio al favor libertatis che ispira l’art. 13 Cost., la soluzione che comporta il minore sacrificio possibile della libertà personale;

che è ben vero che, secondo un orientamento altrettanto costante della giurisprudenza costituzionale, «mentre la sussistenza in concreto di una o più delle esigenze cautelari prefigurate dalla legge (l’an della cautela) comporta […] l’accertamento, di volta in volta, della loro effettiva ricorrenza, non può invece ritenersi soluzione costituzionalmente obbligata quella di affidare sempre e comunque al giudice l’apprezzamento del tipo di misura in concreto ritenuta come necessaria (il quomodo della cautela), ben potendo tale scelta essere effettuata in termini generali dal legislatore»;

che, tuttavia, la scelta legislativa dovrebbe essere operata pur sempre nel rispetto del limite della ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti;

che nell’ipotesi in esame, di contro, risulterebbe leso proprio il canone della ragionevolezza, sotto il duplice profilo della disparità di trattamento rispetto agli altri casi di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari, nonché della disparità di trattamento «interna» tra le varie forme di manifestazione concreta della fattispecie criminosa considerata;

che le ipotesi nelle quali la Corte costituzionale ha ritenuto non irragionevole l’imposizione da parte del legislatore della misura cautelare più rigorosa presenterebbero, infatti, particolarità atte a rendere chiara e ben delimitata la ragione della prevalenza sui principi di graduazione e di adeguatezza: tali, in specie, i casi della pregressa evasione, che impedisce l’applicazione della misura degli arresti domiciliari (artt. 276, comma 1-ter, e 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., vagliati, rispettivamente, dalle ordinanze n. 130 del 2003 e n. 40 del 2002 ), o dell’essere il soggetto gravemente indiziato di un reato aggravato dalle finalità di associazioni di tipo mafioso (art. 275, comma 3, cod. proc. pen., scrutinato, in parte qua, dall’ordinanza n. 450 del 1995);

che altrettanto non potrebbe dirsi per la fattispecie criminosa in esame, essendo evidenti le differenze tra il reato punito dall’art. 600-bis, primo comma, cod. pen. e quello di cui all’art. 416-bis cod. pen.;

che l’associazione per delinquere di stampo mafioso è, infatti, un delitto di pericolo a carattere permanente, che implica un vincolo «di appartenenza totalizzante» ad un sodalizio caratterizzato da una particolare forza intimidatrice e da un elevato grado di «diffusività» nel contesto ambientale, tali da porre a rischio, per comune sentire, primari beni individuali e collettivi: circostanze, queste, che renderebbero pienamente giustificabile la presunzione legislativa di adeguatezza della sola misura cautelare carceraria, in quanto indispensabile per neutralizzare la pericolosità del soggetto, provocandone il forzoso distacco dal sodalizio;

che, di contro, il reato di induzione alla prostituzione di soggetto minorenne abbraccerebbe un’ampia gamma di condotte, tra loro estremamente diversificate, in quanto frutto di vari contesti ambientali e relazioni personali, spesso meramente contingenti;

che, in particolare, detto reato può essere consumato nell’ambito di un ristretto spazio temporale e senza uso di violenza, e, al tempo stesso, non è necessariamente collegato alla criminalità organizzata, risultando quindi espressivo di un livello di pericolosità non paragonabile a quello insito nell’associazione di stampo mafioso;

che, impedendo di tenere conto delle possibili varianti, la norma censurata determinerebbe, dunque, la equiparazione nel trattamento cautelare di situazioni diverse sul piano oggettivo e soggettivo, in violazione del principio di eguaglianza;

che la norma genererebbe, altresì, rischi di confusione fra trattamento cautelare, improntato al principio del sacrificio minimo della libertà personale, e trattamento punitivo, avente connotazioni più propriamente retributive, con possibile attribuzione alla cautela di una funzione di anticipazione della pena, in contrasto con l’art. 27 Cost.;

che, sotto altro profilo, poi, la Corte europea dei diritti dell’uomo – pronunciando anteriormente alla novella legislativa del 2009, allorquando la speciale disciplina dettata dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. risultava circoscritta ai soli delitti di tipo mafioso – ha avuto modo di affermare che detta disciplina costituisce una deroga ai principi dettati dall’art. 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: deroga da ritenere giustificata alla luce delle particolari esigenze legate alla lotta contro i crimini di mafia, valendo la detenzione del soggetto accusato a interrompere i suoi legami con l’ambiente criminale (sentenza 6 novembre 2003, Pantano contro Italia);

che analoghi argomenti non potrebbero essere estesi, per le ragioni già indicate, al reato di induzione alla prostituzione di un soggetto minorenne;

che ne deriverebbe, dunque, la lesione anche dell’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui sancisce l’obbligo del legislatore di rispettare i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali: parametro rispetto al quale le norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nel significato loro attribuito dalla Corte di Strasburgo, costituiscono «norme interposte»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile, perché avente ad oggetto una norma già dichiarata incostituzionale da questa Corte con la sentenza n. 265 del 2010.

Considerato che il Tribunale di Torino, sezione per il riesame, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui non consente «la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari» per la persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di induzione o sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma, del codice penale);

che, successivamente all’ordinanza di rimessione, con la sentenza n. 265 del 2010, questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater cod. pen., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure;

che la declaratoria di illegittimità costituzionale è stata pronunciata per l’incompatibilità della disposizione censurata con l’art. 3 Cost., a causa dell’ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi ai delitti in questione a quelli concernenti i delitti di mafia, nonché per l’irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai paradigmi punitivi considerati; con l’art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale; e, infine, con l’art. 27, secondo comma, Cost., in quanto attribuisce alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena;

che la richiamata decisione – nell’escludere che potesse conciliarsi con i parametri ora indicati la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere, sancita dal novellato art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in rapporto ai delitti cui si riferiva lo scrutinio – ha ritenuto, per contro, compatibile con detti parametri la previsione di una presunzione solo relativa, superabile da specifici elementi da cui desumere la sufficienza di misure diverse e meno gravose della custodia in carcere: procedendo, pertanto, alla dichiarazione di incostituzionalità in tali termini della norma denunciata;

che la citata sentenza, dunque, se per un verso si riferisce anche al delitto di induzione o sfruttamento della prostituzione minorile, per altro verso, anziché rimuovere sic et simpliciter l’anzidetta presunzione assoluta – così come richiesto, nella sostanza, dall’odierno rimettente – la trasforma in relativa;

che si impone, pertanto, la restituzione degli atti al Tribunale rimettente, perché proceda, alla luce della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale e del conseguente mutamento del quadro normativo, ad una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino, sezione per il riesame.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2011.

F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2011.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *