Attualità

E’ messaggio ingannevole far credere che un autocarro può essere usato anche per il tempo libero – Garante Concorrenza, 22208/2011

Il messaggio pubblicitario della Mazda fornisce informazioni non corrette in ordine alla possibilità di utilizzare il veicolo “Mazda BT-50” anche per attività del tempo libero e omette informazioni rilevanti circa la classificazione dei veicoli come “N1- Autocarri” e dunque l’obbligo, imposto dalla normativa italiana, di utilizzarli esclusivamente per il trasporto di cose, eccezion fatta per le persone addette al carico ed allo scarico delle merci trasportate.

Nello specifico, non fornendo adeguate spiegazioni in senso contrario, il predetto messaggio induce i consumatori a ritenere che il veicolo Mazda possa essere pienamente adibito al trasporto di persone o quanto meno al trasporto promiscuo di persone e cose, anziché solamente al trasporto di cose. A tale decodifica si giunge, in particolare, in ragione delle frasi usate, quali: “soddisfare anche le tue attività extralavorative”, “per piacere”, “attrezzi da lavoro o i bagagli delle vacanze”, “Mazda BT-50 può affrontare qualunque situazione”, “perfetto quindi per le piccole  quadre di lavoratori o per una gita nel fine settimana”, “se vuoi lavorare o divertirti ancora di più”, “essere anche un veicolo di svago”, “compagno versatile per i momenti di svago”, “nel weekend si trasforma nel più eclettico dei mezzi”, (sottolineature aggiunte), oltre che da talune immagini, come quella relativa al veicolo parcheggiato vicino a un torrente tumultuoso in cui si vede un soggetto che pratica rafting, presenti anche nella brochure cartacea.

Per questo motivo il Garante della concorrenza ha dichiarato che la pratica commerciale posta in essere dalla società Mazda Motor Italia S.p.A. costituisce,  una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 22, comma 1 del Codice del Consumo, e ne ha vietato l’ulteriore diffusione, irrogando  alla Mazda Motor Italia S.p.A.una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 70.000

(© Litis.it, 20 Aprile 2011. Riproduzione riservata)

PS6435 – MAZDA PUBBLICITÀ PICK-UP

Provvedimento n. 22208

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 marzo 2011;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);

VISTO il proprio provvedimento del 9 febbraio 2011, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

Mazda Motor Italia S.p.A. (di seguito anche Mazda), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società produce e commercializza in Italia le automobili a marchio “Mazda” e ha realizzato nel 2010 un fatturato di circa 220 milioni di euro e una perdita
di circa 900.000 euro.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

1. Il procedimento concerne la diffusione da parte del professionista sul proprio sito internet www.mazda.it, di un messaggio pubblicitario ingannevole relativo ai veicoli “Mazda BT-50” veicoli pick-up alcuni anche dotati di doppia cabina.

2. In particolare, il messaggio in esame, in considerazione della sua presentazione complessiva e, nello specifico, per le espressioni e le immagini utilizzate, induce i destinatari, in assenza di adeguate specificazioni in senso contrario, a credere che i veicoli “Mazda BT-50”, omologati come “autocarri”, categoria N1, possano essere legittimamente utilizzati anche per attività di tempo libero, e quindi per il trasporto di persone o quanto meno per il trasporto promiscuo di persone e cose, laddove invece la normativa nazionale dei trasporti vieta un simile utilizzo, esponendo il trasgressore anche a sanzioni pecuniarie amministrative e tributarie.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L’iter del procedimento

3. In data 12 ottobre 2010, è stato comunicato al professionista l’avvio del procedimento istruttorio PS6435, per presunta violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 22, comma 1, del Codice del Consumo.

4. Contestualmente all’avvio del procedimento, è stato comunicato al professionista che, nel caso di specie, sussistevano i presupposti perché l’Autorità deliberasse, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, la sospensione provvisoria della pratica commerciale e la Parte è stata invitata, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Regolamento a fornire una serie di informazioni utili alla valutazione della fattispecie contestata.

5. In data 2 novembre 2010 e 25 gennaio 2011, Mazda ha presentato proprie memorie difensive, corredate anche dalle risposte alla richiesta di informazioni formulata in sede di avvio del procedimento.

6. In data 14 gennaio 2011, è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento.

7. In data 9 febbraio 2011, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento.

2) Le evidenze acquisite

a) I messaggi pubblicitari diffusi

8. Il sito internet www.mazda.it è costituito da numerose pagine web alle quali si accede tramite i link ipertestuali presenti sulla Home page, in cui spicca il marchio Mazda con la frase: “Mettiamo sempre un pizzico di Roadster in tutto ciò che facciamo” (parte superiore: “Showroom”, “Acquista Mazda”, “Servizio clienti”, “Conosci Mazda”, “Mazda Fleet”, “Mazda Radio”, centro: “Mazda2”, “Nuova Mazda3”, “Mazda5”, “Nuova Mazda6”, “Mazda MX5”, “Mazda CX7” e “Mazda BT-50”, parte inferiore: “Prezzo”, “Brochure”, “Concessionari”, “Test Drive”, “Newsletter”, “Numero verde”).
Tramite il link, posto al centro della schermata: “Mazda BT-50”, si accede ad una pagina intitolata: “Mazda BT-50 Un pick up molto capace. Nella vita non esiste solo il lavoro!”, contenente una sintetica descrizione del nuovo pick-up “Mazda BT-50”, “ulteriormente migliorato, in modo da soddisfare anche le tue attività extra-lavorative”, che viene presentato come “il compagno ideale per qualunque attività svolta per lavoro o per piacere, in città come in campagna” (cfr. ad esempio: “L’eccellente tenuta di strada, l’ottima potenza e i consumi ridotti ti garantiscono una
guida confortevole e di grande soddisfazione, sia che tu stia trasportando attrezzi da lavoro o i bagagli delle vacanze. Il suo stile robusto e sportivo, unito a interni lussuosi da vera berlina, ti fa sentire a tuo agio in qualunque ambiente”sottolineature aggiunte). La brochure dei veicoli BT50, accessibile tramite una delle icone presenti sulla parte destra della pagina intitolata: “Mazda BT-50 Un pick up molto capace. Nella vita non esiste solo il lavoro!”, è composta da 18 pagine in cui si intervallano fotografie e parti di testo descrittive delle caratteristiche dei diversi modelli della gamma, dei dati tecnici e dell’equipaggiamento (cfr. ad esempio: “Ci facciamo un tuffo? Con il nuovo Mazda BT50 niente è impossibile […] il nuovo Mazda BT50 può affrontare qualunque situazione”, “Scegli il tipo di carrozzeria che preferisci […] Il modello Double Cab accoglie due persone davanti e tre dietro – perfetto quindi per le piccole squadre di lavoratori o per una gita nel fine settimana”, “Il nuovo Mazda è ancora più bello da guidare e se vuoi lavorare o divertirti ancora di più, sfrutta la nostra gamma di accessori per il trasporto del carico”, “Il nuovo Mazda BT50 sfida il luogo comune secondo il quale un mezzo da lavoro non può essere anche un veicolo
di svago. Partner affidabile per i lavori più duri e compagno versatile per i momenti di svago, in ogni occasione da prova di grande stile. Robusto e pronto a ogni fatica durante la settimana, nel weekend si trasforma nel più eclettico dei mezzi […]”, sottolineature aggiunte). Infine, tramite il link: “Visita il microsito Mazda BT50”, presente nella parte inferiore della pagina intitolata “Mazda BT-50 Un pick up molto capace. Nella vita non esiste solo il lavoro!”, si accede ad ulteriori schermate contenenti immagini dei veicoli BT-5, nelle quali vengono elencate quali caratteristiche principali: “Stile eccellente e confort raffinato” e “Versatilità ed efficienza”.

9. Il messaggio oggetto di istruttoria è stato diffuso, tramite il predetto sito (1) internet e anche attraverso brochure2, distribuite presso tutti i concessionari dislocati sull’intero territorio nazionale, a partire dal 1° luglio 2010 e risulta tuttora in diffusione.

b) La normativa in materia

10. In base a informazioni raccolte in fase preistruttoria in data 20 novembre 2009 presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione3, e in data 21 dicembre 2009 presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza4, è risultato che gli autoveicoli del tipo “SUV Double Cab” dotati di cabina doppia, come i modelli “Mazda BT-50”, hanno la medesima destinazione e classificazione degli autocarri N1 con cabina singola. Tale classificazione, propria dei veicoli destinati al trasporto di cose, non consente il trasporto di persone tranne di coloro che sono addetti al carico e allo scarico delle merci e nel numero massimo indicato dalla carta di circolazione. Inoltre, l’entità delle tasse automobilistiche, nel caso di autocarri, è inferiore rispetto a quelle previste per il trasporto di persone. L’utilizzo dell’autocarro al trasporto di persone comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 82 del Codice della Strada5, nonché della sanzione amministrativa prevista dalla legge n. 27/786 per l’evasione delle tasse automobilistiche oltre al pagamento del tributo evaso. Il citato articolo del Codice della Strada riserva la possibilità di utilizzare autocarri per il trasporto di persone solo in
casi eccezionali previa autorizzazione del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (7).

11. In data 11 maggio 20108, il suddetto Dipartimento ha precisato, in relazione al procedimento PS1504 – Auto Mitsubishi – Classificazione autocarro:

– per effetto degli adeguamenti a quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2003/20/CE, le disposizioni dell’art. 172 del Codice della Strada prevedono l’obbligo dei dispositivi di protezione e ritenuta per il conducente e gli eventuali passeggeri dei veicoli delle categorie internazionali M1 (autovetture), M1 (autobus), N1 e N2 (autocarri). La stessa norma prevede che il trasporto di bambini di altezza inferiore a 1,50 m. sia consentito sui veicoli per i quali esiste l’obbligo di utilizzare i dispositivi di ritenuta solo se il minore è assicurato mediante seggiolini o analoghi dispositivi di adattamento;
– le disposizioni predette, che riguardano esclusivamente gli obblighi imposti ai conducenti ed ai passeggeri dei veicoli sopraindicati, devono essere coordinate con le altre disposizioni del Codice della Strada che riguardano le modalità di trasporto dei passeggeri sui veicoli a motore;
– previa autorizzazione del Prefetto, ai sensi dell’art. 82, comma 6, del C.d.S., è data la possibilità di utilizzare, eccezionalmente, gli autocarri per il trasporto di persone. Tale deroga si riferisce al trasporto occasionale di persone nel cassone o comunque nel vano normalmente destinato al trasporto delle merci e la momentanea diversa destinazione è giustificata da esigenze eccezionali, oppure da situazioni periodicamente ricorrenti come, ad esempio, la raccolta di prodotti agricoli;
– in conseguenza della normativa europea, l’Italia non può non definire autocarro ciò che è tecnicamente considerato tale in sede di omologazione europea, ma può definire la destinazione di uso del mezzo in funzione delle caratteristiche tecniche di classificazione, restringendo le possibilità di impiego del veicolo rispetto alle potenzialità di uso che lo stesso potrebbe sostenere.
Ciò ha determinato la scomparsa da qualche anno della categoria di veicoli per il trasporto promiscuo (cioè per il trasporto non contemporaneo di persone e di cose), con l’assimilazione di tale mezzi in sede europea alla categoria di autovetture (M1) per privilegiare la destinazione d’uso del trasporto di persone9, e non a quella degli autocarri (N1) che non consente il trasporto di persone, tranne coloro che sono addetti al carico e allo scarico delle merci.

3) Le argomentazioni difensive della Parte

12. Nelle proprie memorie Mazda10 espone quanto segue:
– non sarebbero pervenuti reclami di consumatori in riferimento alle possibilità di utilizzo dei veicoli Mazda BT-50;
– il messaggio pubblicitario ritenuto potenzialmente ingannevole ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 22, comma 1, del Codice del Consumo è riferito all’autoveicolo Mazda BT-50, omologato nella categoria N1 -Autocarri, ovvero “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse” come definiti all’art. 54, comma 1, lettera d) del vigente Codice della Strada;
– l’autoveicolo Mazda BT-50, essendo destinato al trasporto di cose e di persone addette al trasporto delle stesse, sarebbe acquistato da soggetti che svolgono tali attività e non per soddisfare esigenze di vita quotidiana;
– il messaggio pubblicitario contestato sarebbe destinato ai potenziali acquirenti dell’autoveicolo Mazda BT-50 che intendano acquistarlo per adibirlo in via strumentale ad attività di trasporto di cose e di persone addette al trasporto delle stesse, come tale classificabile quale attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. In questo contesto non possono trovare applicazione le citate norme del Codice del Consumo poste ad esclusiva tutela del consumatore e non dei predetti soggetti operatori professionali;
– dalle immagini e affermazioni contestate: “soddisfare anche le tue attività extra-lavorative”, “per piacere”, “attrezzi da lavoro o i bagagli delle vacanze”, “Mazda BT-50 può affrontare qualunque situazione”, “perfetto quindi per le piccole squadre di lavoratori o per una gita nel fine settimana”, “se vuoi lavorare o divertirti ancora di più”, “essere anche un veicolo di svago”, “compagno versatile per i momenti di svago”, “nel weekend si trasforma nel più eclettico dei mezzi”, non si evincerebbe alcun richiamo al libero trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone e cose, ma si farebbe esclusivo riferimento ad un uso personale per lavoro o tempo libero del bene;
– quanto all’interpretazione restrittiva degli artt. 54 e 82 del Codice della Strada si rileva che il complesso delle norme contenute nel suddetto Codice non conterrebbe alcuna disposizione che vieti il trasporto di “cose proprie”, anche per saltuarie attività ricreative, per le quali, secondo gli art. 82 e 83 del Codice stesso, non sarebbe richiesta (per gli autocarri con massa inferiore a 60 quintali) alcuna licenza o autorizzazione al trasporto;
– in tal senso andrebbero interpretate anche le disposizioni di cui all’art. 172, comma 1, del Codice della Strada che prevede l’obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia con riferimento agli autoveicoli delle categorie Ml, N1, N2 e N3, di cui all’articolo 47, comma 2, del predetto Codice, anche per i bambini di statura inferiore a 1,50 m – che devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie – dalle quali, alcuni interpreti, fanno discendere finanche il carattere residuale del divieto di trasportare persone nella cabina dell’autocarro.

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

13. Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso via internet, in data 11 febbraio 2011 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non ha comunicato il proprio parere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze istruttorie.

V . VALUTAZIONI CONCLUSIVE

14. Oggetto del procedimento è il messaggio pubblicitario diffuso attraverso brochure e mediante il sito internet dalla società Mazda, nel quale, la presentazione complessiva, le espressioni e le immagini utilizzate, inducono i destinatari, in assenza di adeguate specificazioni in senso contrario, a credere che i veicoli “Mazda BT-50” omologati come “autocarri”, categoria N1, possano essere legittimamente utilizzati anche per attività di tempo libero, e quindi anche per il trasporto di persone.

15. Il messaggio in questione fornisce informazioni non corrette in ordine alla possibilità di utilizzare il veicolo “Mazda BT-50” anche per attività del tempo libero e omette informazioni rilevanti circa la classificazione dei veicoli come “N1- Autocarri” e dunque l’obbligo, imposto dalla normativa italiana, di utilizzarli esclusivamente per il trasporto di cose, eccezion fatta per le persone addette al carico ed allo scarico delle merci trasportate. Nello specifico, non fornendo adeguate spiegazioni in senso contrario, il predetto messaggio induce i consumatori a ritenere che il veicolo Mazda possa essere pienamente adibito al trasporto di persone o quanto meno al trasporto promiscuo di persone e cose, anziché solamente al trasporto di cose. A tale decodifica si giunge, in particolare, in ragione delle frasi usate, quali: “soddisfare anche le tue attività extralavorative”, “per piacere”, “attrezzi da lavoro o i bagagli delle vacanze”, “Mazda BT-50 può affrontare qualunque situazione”, “perfetto quindi per le piccole squadre di lavoratori o per una gita nel fine settimana”, “se vuoi lavorare o divertirti ancora di più”, “essere anche un veicolo di svago”, “compagno versatile per i momenti di svago”, “nel weekend si trasforma nel più eclettico dei mezzi”, (sottolineature aggiunte), oltre che da talune immagini, come quella relativa al veicolo parcheggiato vicino a un torrente tumultuoso in cui si vede un soggetto che pratica rafting, presenti anche nella brochure cartacea.

16. Dalle risultanze istruttorie è emerso come il veicolo in questione sia classificato come N1, una categoria che, in base al Codice della Strada, viene indicata come “autocarri” e per la quale è interdetto il trasporto di persone, tranne di coloro che sono addetti al carico e allo scarico delle merci e nel numero massimo indicato dalla carta di circolazione. Il Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ha inoltre specificato che l’infrazione a tale norma (art. 82) determina l’irrogazione di sanzioni amministrative, oltre che di quelle relative all’evasione del tributo fiscale dovuto per tale categoria di veicoli11.

17 Rileva a tal proposito quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 6885/2009 12 “[…] gli autocarri, che godono di un regime fiscale diverso da quello riservato ai veicoli adibiti al trasporto di persone, non possono essere liberamente utilizzati per il trasporto di persone, restando destinati al trasporto di cose. Le persone, nel numero massimo consentito e riportato nella carta di circolazione, possono esservi ospitate solo se viaggiano in funzione dei servizi di trasporto di merci effettuati con gli autocarri stessi. Fuori da questa ipotesi, il trasporto di persone snaturerebbe l’automezzo e lo riporterebbe all’interno di un’altra delle categorie elencate dall’art. 54. Per tal motivo risultano proibiti tanto l’uso personale e familiare con passeggeri a bordo, quanto il trasporto di cortesia ( ipotesi verificatasi nella specie). Solo la specifica autorizzazione prefettizia consente di derogare a tale regime […]”.

18. Non si può pertanto aderire all’interpretazione di Mazda circa la norma del Codice della Strada, in quanto tipicamente gli “autocarri” sono intesi come veicoli commerciali e quindi non possono essere adibiti al trasporto di cose per il tempo libero, quanto piuttosto al trasporto di cose funzionali ad un’attività professionale. Tale risulta essere in ogni caso l’interpretazione fornita dal Ministero dell’Interno, che attraverso la Polizia Stradale è incaricato del rispetto del Codice della Strada, per cui i consumatori che acquistano il veicolo, in caso di suo utilizzo per attività del tempo libero, possono dover fronteggiare le sanzioni – di particolare impatto economico – che conseguono al rilevamento dell’infrazione.

19. Non risulta inoltre condivisibile anche l’obiezione mossa dalla Parte circa l’applicazione della normativa errata (Codice del Consumo anziché il Decreto Legislativo n. 145/07). Il messaggio, infatti, per le modalità con cui è diffuso, per le espressioni che utilizza che sono da intendersi, come confermato dalla stessa Parte, ossia che il prodotto può essere utilizzato anche per il trasporto di cose proprie – e quindi per il tempo libero, nonché per la mancanza di espliciti riferimenti alla sua omologazione quale “autocarro”, risulta indirizzato anche – e soprattutto – ai consumatori intesi come persone fisiche (13).

20. Pertanto, la pratica commerciale posta in essere dalla società Mazda Motor Italia S.p.A. integra una violazione degli artt. 21, comma 1, lettera b), e 22, comma 1, del Codice del Consumo, in quanto il messaggio diffuso dal professionista induce i consumatori a ritenere che il veicolo oggetto della pubblicità possa essere utilizzato anche per il trasporto delle persone, spingendo quindi gli stessi all’acquisto in considerazione di tale possibilità e inducendoli perciò ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso. Tale pratica risulta inoltre omissiva, in quanto non viene indicata l’avvertenza relativa alla classificazione del veicolo come “autocarro”.

21. La condotta posta in essere da Mazda viola altresì l’art. 20 del Codice del Consumo, in quanto un operatore attivo nella vendita di veicoli, tanto più se attivo da tempo in Italia e titolare di un marchio assai noto anche a livello internazionale, è tenuto ad uno standard di diligenza professionale che include anche la preventiva e scrupolosa verifica della non contrarietà alle norme nazionali sulla circolazione stradale di quanto contenuto nei messaggi pubblicitari dallo stesso diffusi.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

22. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nei casi di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell’art. 21, commi 3 e 4, del Codice del Consumo, la sanzione non può essere inferiore a 50.000 euro. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.

 23. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, in primo luogo, della dimensione economica del professionista che, nel 2010, ha realizzato un fatturato pari a circa 220 milioni di euro. La gravità deve inoltre apprezzarsi in relazione al grado di diffusione della pratica, all’ampiezza e alla capacità di penetrazione del messaggio che, in ragione delle specifiche modalità di diffusione (pubblicato su una brochure e sul sito internet della società), è suscettibile di aver raggiunto un numero consistente di potenziali acquirenti. Sempre con riguardo alla gravità della violazione, si deve considerare il potenziale danno ai consumatori, in ragione del rilevante esborso dovuto per l’acquisto del veicolo in questione che non soddisfa la funzione d’uso prospettata e dell’esposizione al rischio di sanzioni e di ritiro della carta di circolazione. 24. Per quanto riguarda infine la durata della violazione, si considera che, come emerge dalla documentazione in atti14, il messaggio risulta essere stato diffuso con brochure e attraverso il sito internet quanto meno dal 1 luglio 2010 a tutt’oggi, sull’intero territorio nazionale, potendo quindi raggiungere un ampio numero di consumatori.

25. Alla luce dei predetti criteri, l’importo base della sanzione da applicare alla società Mazda Motor Italia S.p.A. è determinato in misura pari a 80.000 € (ottantamila euro). In considerazione della perdita registrata dal professionista nell’esercizio 2010, la sanzione è ridotta a 70.000 € (settantamila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b), e 22, comma 1, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alla possibilità di utilizzare un veicolo classificato come autocarro anche al di fuori della propria attività lavorativa;

RITENUTO, inoltre, che, il messaggio in esame ha potuto raggiungere un ampio numero di consumatori, in quanto diffuso attraverso il sito internet e con brochure distribuite presso i concessionari situati su tutto il territorio nazionale e che la natura fortemente decettiva del messaggio stesso è idonea a determinare significativi rischi potenziali anche di tipo economico connessi alle sanzioni amministrative e fiscali, oltre all’eventuale fermo al veicolo connesso al controllo su strada, cui si trovano esposti i consumatori che, prima della cessazione della diffusione del messaggio, hanno acquistato il veicolo oggetto del messaggio stesso, si rende necessario disporre la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa a cura e spese del professionista, ai sensi dell’art. 27, comma 8, del Codice del Consumo, sul sito internet dello stesso professionista nonché sui quotidiani “la Repubblica” e “Corriere della Sera”, – i due quotidiani non specialistici a maggiore diffusione a livello nazionale in base ai dati Accertamento Diffusione Stampa – ADS al mese di marzo 2010 – al fine di impedire che la pratica commerciale in oggetto continui a produrre effetti;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Mazda Motor Italia S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 22, comma 1 del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore diffusione.

b) che alla società Mazda Motor Italia S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 70.000 € (settantamila euro).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l’allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Ai sensi dell’art. 37, comma 49 del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento medesimo. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

DISPONE

a) che la società Mazda Motor Italia S.p.A. pubblichi, a sua cura e spese, una dichiarazione rettificativa ai sensi dell’art. 27, comma 8, del Codice del Consumo, secondo le seguenti modalità:

1) il testo della dichiarazione rettificativa è quello riportato in allegato al presente provvedimento;

2) la dichiarazione rettificativa dovrà essere pubblicata per un periodo di trenta giorni sulla home page del sito www.mazda.it con adeguata evidenza grafica, nonché per tre uscite in un mese a distanza di dieci giorni, entro trenta giorni dall’avvenuta notificazione del presente provvedimento, sui quotidiani “la Repubblica” e “Corriere della Sera”, in una delle prime dieci pagine, in uno spazio di 154 per 134 mm.;

3) la pubblicazione dovrà ricalcare in toto impostazione, struttura e aspetto della dichiarazione rettificativa allegata; nella pubblicazione a mezzo stampa, i caratteri del testo dovranno essere del massimo corpo tipografico compatibile con lo spazio indicato al punto 2 e le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione.
Nella pagina di pubblicazione della dichiarazione rettificativa, così come nelle restanti pagine, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto della dichiarazione stessa o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato;

b) che la pubblicazione della dichiarazione rettificativa dovrà essere preceduta dalla comunicazione all’Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall’invio all’Autorità di una copia originale di tale pubblicazione contenente la dichiarazione rettificativa pubblicata.

Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
A tal fine si chiede al professionista, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, di comunicare all’Autorità le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a) della presente delibera.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

NOTE

1 Doc. 5.

2 Ibidem.

3 Doc. 10.

4 Doc. 11.

5 Art. 82, comma 9, del Codice della Strada: “Chiunque, senza l’autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto
di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 357,43 a euro 1.432,99”.

6 Legge 24 gennaio 1978 n. 27, recante “Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche”.

7 Art. 82, comma 6, del Codice della Strada: “Previa autorizzazione dell’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.,
gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L’autorizzazione è
rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall’ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C. agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via
eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa”.

8 Doc. 19.

9 Per la categoria M1 è consentito il trasporto di cose, sia pure nel rispetto delle regole di carico del mezzo ed in modo da
tutelare l’incolumità dei soggetti trasportati.

10 Doc 5 e Doc 21

11 Doc. 11.

12 Corte di Cassazione, II Sezione Civile, sent. 6885 del 20 marzo 2009..

13 Cfr. il provvedimento dell’Autorità n. 21320 del 7 luglio 2010, PS1504 – Mitsubishi – Classificazione autocarro, sul quale il TAR Lazio, Sez. I, con ordinanza n. 3992/10 del 6 settembre 2010, ha respinto l’istanza cautelare della Parte.

14 Doc 5.

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