Opposizione a Decreto Ingiuntivo ed abbreviazione dei termini. In arrivo una norma interpretativa
Una norma interpretativa licenziata dalla Commissione Giustizia del Senato il 13 aprile scorso, ed ora all’esame per l’approvazione definitiva, per fronteggiare gli effetti della sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione n. 19246/2010, in tema di dimezzamento dei termini a comparire nei giudizi di opposizone a decreto ingiuntivo.
Viene eliminato all’interno dell’art. 645 a previsone che, nell’opposizione a d.i., i termini di comparizione sono dimezzati, mentre, relativamente ai giudizi in corso, una disposizione transitoria stabilisce che la riduzione del termine per l’opposto si applica solo ove l’opponente abbia giù utilizzato il termine di comparizione dimezzandolo.
Ecco il testo del Ddl
Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo.
Art. 1.
(Modifica all’articolo 645 del codice di procedura civile)
1. Al secondo comma dell’articolo 645 del codice di procedura civile, le parole: «; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà» sono soppresse.
Art. 2.
(Disposizione transitoria)
1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.