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Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale del rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale – Corte Costituz. Ord. 137/2011

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e dell’art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Cagliari

Corte Costituzionale, Ordinanza n.  137 del 15/04/2011

Responsabilità civile – Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale – Procedura di risarcimento diretto introdotta dal Codice delle assicurazioni private – Previsione dell’azione del danneggiato nei confronti della propria impresa di assicurazione ed esclusione con norma regolamentare del rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e dell’art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private) promosso dal Giudice di pace di Cagliari nel procedimento vertente tra Fanni Italo e la Milano Assicurazioni s.p.a. con ordinanza del 6 febbraio 2008, iscritta al n. 339 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che nel corso di giudizio promosso da Fanni Italo contro Milano Assicurazioni s.p.a., il Giudice di pace di Cagliari, con ordinanza depositata il 6 febbraio 2008, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e dell’art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private) per violazione degli articoli 3, 24 e 76 della Costituzione;

che il rimettente assume la violazione del principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. in quanto l’art. 9 del d.P.R. n. 254 del 2006 avrebbe introdotto un irragionevole favor per le società di assicurazioni a svantaggio del consumatore, parte contrattualmente più debole, il quale, al fine di evitare le spese per l’assistenza legale, non risarcibili, dovrebbe sottostare alle condizioni ed alla offerta della propria compagnia assicurativa senza alcuna preventiva tutela;

che, inoltre, il giudice a quo sospetta il contrasto della norma censurata con l’art. 24 Cost., che garantisce il diritto alla difesa;

che l’art. 9 del predetto regolamento, nell’escludere espressamente gli onorari legali per l’attività extragiudiziale, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. per la evidente disparità di trattamento tra professionisti, in quanto riconoscendo gli onorari medico-legali con esclusione di quelli legali, determinerebbe uno svilimento del diritto alla difesa per l’evidente disparità di trattamento degli indigenti rispetto agli abbienti, in grado di valersi dell’assistenza legale a proprie spese, per una migliore tutela dei propri diritti;

che il giudice a quo assume, altresì, la violazione dell’art. 76 Cost., per eccesso di delega, dal momento che la disciplina emanata non sembrerebbe realmente ispirata alla tutela del consumatore, in quanto gli obblighi posti a carico del debitore-assicuratore determinerebbero una situazione di evidente conflitto di interessi per la finalità di lucro perseguito dall’impresa e l’interesse dell’assicurato danneggiato ad ottenere il migliore risarcimento;

che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito della questione sollevata.

Considerato che il Giudice di pace di Cagliari dubita della legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e dell’art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006 n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private) laddove escludono il rimborso delle spese per l’assistenza legale, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione per la evidente disparità di trattamento tra professionisti e per aver “svilito” il diritto alla difesa degli indigenti, non in grado di sostenere le spese legali; nonché in riferimento all’art. 76 Cost. per aver esorbitato dalla delega in quanto la disciplina emanata non sarebbe ispirata alla tutela del consumatore, creando un conflitto d’interessi tra la finalità di lucro dell’impresa di assicurazioni e l’interesse del danneggiato a ottenere il migliore risarcimento;

che l’ordinanza è affetta da una molteplicità di ragioni di inammissibilità, rinvenibili: a) nella omessa motivazione sulla rilevanza della questione (ordinanze n. 201 del 2009; n. 441 del 2008), essendosi limitato il rimettente ad affermarla apoditticamente; b) nella impossibilità di dare ingresso a questioni di costituzionalità aventi ad oggetto atti privi di forza di legge quale l’art. 9 del d.P.R. n. 254 del 2006, sul quale si incentrano essenzialmente le censure del rimettente; c) nella omessa ricerca di una interpretazione costituzionalmente orientata (ordinanze n. 191 del 2009; nn. 441, 440, 205 del 2008), dal momento che l’azione diretta contro l’assicuratore del danneggiato non esclude la possibilità di fare valere i propri diritti secondo i principi della responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso (sentenza n. 180 del 2009).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e dell’art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Cagliari con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2011.

F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2011.

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