Sospensione della patente da parte del Prefetto e ritiro immediato da parte degli agenti verbalizzanti – Corte Costituzionale, Ordinanza n. 125/2011
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 223, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata – in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione – dal Giudice di pace di Giulianova
Corte Costituzionale, Ordinanza n. 125 del 11/04/2011
Circolazione stradale – Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati – Sospensione della patente di guida da parte del Prefetto e ritiro immediato della patente da parte degli agenti verbalizzanti – Possibilità anche in assenza di accertamento definitivo in sede giudiziale del reato contestato.
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 223, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Giudice di pace di Giulianova nel procedimento vertente tra G. N. e la Prefettura di Teramo con ordinanza del 24 marzo 2010, iscritta al n. 336 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che il Giudice di pace di Giulianova, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione, dell’articolo 223, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui non prevede che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida venga irrogata, non quale conseguenza di un accertamento definitivo in sede penale del reato contestato», bensì «anticipando gli effetti di una sentenza di condanna»;
che il giudice a quo – «accogliendo i rilievi di parte ricorrente» – ha censurato la norma suddetta in quanto prevede che la sospensione della patente sia disposta in mancanza di «un accertamento definitivo in sede giudiziale e nella parte in cui prevede che gli agenti verbalizzanti possano ritirare immediatamente la patente di guida nel caso di accertamento di ipotesi di reato»;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, non fondata;
che la difesa statale rileva, preliminarmente, l’avvenuta sostituzione dell’art. 223 del codice della strada – successivamente all’adozione dell’ordinanza di rimessione – ad opera dell’art. 43, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale);
che viene, poi, dedotta l’inammissibilità della questione, perché l’ordinanza di rimessione difetterebbe completamente della descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale, nonché di ogni motivazione in ordine alla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata;
che, inoltre, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, la norma censurata non anticiperebbe gli effetti della sentenza di condanna, sussistendo – come avrebbe chiarito la giurisprudenza di questa Corte – «una radicale differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida, adottato nei casi previsti dall’art. 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, inflitta dal giudice penale all’esito dell’accertamento del reato» (è citata l’ordinanza n. 344 del 2004);
che, difatti, questa Corte ha già ritenuto – rileva sempre la difesa statale – che «pur costituendo anch’essa misura afflittiva, la sospensione provvisoria della patente di guida è provvedimento amministrativo di natura cautelare, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l’incolumità dei cittadini e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell’esercizio di un’attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli» (così, nuovamente, la citata ordinanza n. 344 del 2004);
che su tali basi, pertanto, la difesa statale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto della questione.
Considerato che il Giudice di pace di Giulianova, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione, dell’articolo 223, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui non prevede che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida venga irrogata, non quale conseguenza di un accertamento definitivo in sede penale del reato contestato», bensì «anticipando gli effetti di una sentenza di condanna»;
che, in limine, deve rilevarsi come la sopravvenuta modificazione della norma censurata – ad opera dell’art. 43, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) – non influisca sul thema decidendum;
che il citato ius superveniens – nel parificare, quanto alla sospensione provvisoria della patente di guida, tutte le ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida – appare privo di effetti rispetto alla questione sollevata dal remittente, secondo cui la sospensione provvisoria anticiperebbe gli effetti della sanzione in difetto di un accertamento giudiziale della commessa infrazione;
che, nondimeno, la totale carenza di descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale, impedendo ogni valutazione sulla rilevanza della questione sollevata, comporta la manifesta inammissibilità della stessa (cfr., da ultimo, ordinanze numeri 50, 13 e 6 del 2010).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 223, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata – in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione – dal Giudice di pace di Giulianova con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alfonso QUARANTA , Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l’11 aprile 2011.