CivileGiurisprudenza

Niente sospensione feriale dei termini per il ricorso in cassazione in un giudizio di opposizione all’esecuzione – Cassazione, Sentenza 7854/2011



L’esclusione dalla sospensione feriale prevista per i giudizi di opposizione alla esecuzione ed agli atti esecutivi si applica anche al termine per proporre ricorso per cassazione: il principio sancito dall’art. 3 della legge n. 742 del 1969, secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all’intero corso del procedimento, sicché esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione; la norma citata, invero, anche nella parte in cui richiama l’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioè, da giustificare l’esigenza di una sollecita trattazione), e non già all’organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima

(Litis.it, 11 Aprile 2011)

Cassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza n. 7854 del 06/04/2011
(Presidente, Filadoro – Relatore, De Stefano)

Svolgimento del processo

1. [OMISSIS]. propone ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, avverso la sentenza n. 4630/09 del 5.3.09 del Tribunale di Roma, con la quale è stata dichiarata inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi e rigettata l’opposizione ad esecuzione da lui dispiegate nei confronti del procedente A.D., fondate la prima sulla nullità dell’atto di pignoramento presso terzi per violazione del termine a comparire e la seconda su di un’eccezione di compensazione e sulla contestazione di alcune delle somme precettate per spese e diritti di precetto.

2. Resiste con controricorso il D.; ma nessuna delle parti svolge ulteriore attività e nemmeno compare all’udienza pubblica del 23.2.11 per partecipare alla discussione orale.

Motivi della decisione

3. Il ricorso per cassazione è stato proposto con atto notificato il 23.10.09, a fronte dell’avvenuta notifica della sentenza in data 13.7.09: ma, poiché le opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi sono escluse dalla sospensione feriale, il ricorso è tardivo – essendo scaduto il termine breve di cui all’art. 325 cpv. c.p.c. il 13.9.09 – e quindi inammissibile.

4. Infatti, l’esclusione dalla sospensione feriale dei – termini (dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno), prevista dall’art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 per tali opposizioni (Cass. 30 gennaio 1978 n. 431, Cass. 16 settembre 1980 n. 5273, Cass. 14 febbraio 1981 n. 929, Cass. 26 ottobre 1981 n. 5592, Cass. 21 dicembre 1998 n. 12768, Cass. ord. 6 dicembre 2002 n. 17440, Cass. 15 giugno 2004 n. 11271, Cass. 22 ottobre 2004 n. 20594, Cass. 10 febbraio 2005 n. 2708; tra le più recenti, v.: Cass., ord. 9998/10; in motivazione, Cass. sez. un. 10617/10; Cass., ord. 28 gennaio 2011 n. 2120; Cass. 1 febbraio 2011 n. 2345), si applica anche al termine per proporre ricorso per cassazione: il principio sancito dall’art. 3 della legge n. 742 del 1969, secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all’intero corso del procedimento, sicché esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione; la norma citata, invero, anche nella parte in cui richiama l’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioè, da giustificare l’esigenza di una sollecita trattazione), e non già all’organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima (giurisprudenza consolidata; in materia di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, v., tra le altre: Cass., ord. 6 febbraio 2004 n. 2342; Cass., ord. 18 gennaio 2006 n. 818; Cass., ord. 18 gennaio 2006 n. 817; Cass. 2 marzo 2010 n. 4942; Cass. 1 febbraio 2011 n. 2345; per altre tipologie di cause sottratte alla sospensione: Cass. 4 dicembre 1991 n. 13055, Cass. 20 giugno 1994 n. 5932, Cass. 24 marzo 1995 n. 3478, Cass. 4 marzo 2000 n. 2450, Cass. 26 luglio 1996 n. 6753, Cass. 4 novembre 1997 n. 10823, Cass. 8 aprile 1998 n. 3629, Cass. 3 gennaio 2001 n. 44).

5. Così dichiarata l’inammissibilità del ricorso, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OMISSIS]. al pagamento, in favore di A..D. , delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Depositata in cancelleria il 6 aprile 2011

 

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