L’abolizione dei minimi tariffari non opera in sede di liquidazione da parte del giudice – Cassazione Civile, Ordinanza n. 7293/2011
Le Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza n. 7293 del 30 marzo 2011, qui leggibile nel suo testo integrale come allegato pdf, ha stabilito che l’eliminazione dei minimi tariffari disposta dall’art. 2 del d.l. n. 223 del 2006 opera tra cliente e professionista, ma non anche in sede di liquidazione da parte del giudice in ossequio al principio della soccombenza.
La Corte ha anche precisato che, in tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata.
(Litis.it, 9 Aprile 2011)
Allegato Pdf: Ordinanza n. 7293 del 30 marzo 2011
(Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj – Estensore S. Petitti)