Riparto giurisdizionale. Limiti alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo – Cassazione Sezioni Unite, Sentenza n. 4614/2011
Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, le norme che attribuiscono al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva in particolari materie si devono interpretare nel senso che non rientra in detta giurisdizione ogni controversia che in qualche modo o attenga alla materia considerata, ma soltanto le controversie che abbiano ad oggetto, in concreto, la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi che siano espressione di pubblici poteri. Pertanto, sebbene la modalità di regolamentazione del traffico nel territorio comunale rientri nella materia dell’urbanistica, intesa come disciplina dell’uso del territorio, la controversia sul rimborso della somma corrisposta da un privato per accedere ad una zona a traffico limitato è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto il diritto soggettivo alla restituzione della prestazione pecuniaria, vantato sul presupposto della già accertata illegittimità della delibera comunale istitutiva della zona a traffico limitato e di un sistema tariffario per l’ingresso degli autoveicoli (delibera, nella specie, annullata dal Capo dello Stato e dal Tar).
Allegato Pdf: Sentenza n. 4614 del 25 febbraio 2011
(Sezioni Unite Civili, Presidente e Relatore P. Vittoria)