DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA E DI QUALITA’ DEI PRODOTTI ALIMENTARI – LEGGE 3 febbraio 2011, n. 4
LEGGE 3 febbraio 2011, n. 4
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2011)
Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita’ dei prodotti alimentari
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale
1. All’articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Al fine di favorire l’integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti dalla medesima deliberazione del CIPE, ovvero nei limiti finanziari fissati dall’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nonche’ dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura».
Art. 2
Rafforzamento della tutela e della competitivita’ dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualita’ nazionale di produzione integrata
1. All’articolo 6 della legge 11 aprile 1974, n. 138, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le sanzioni di cui ai commi primo e secondo sono raddoppiate se la violazione riguarda prodotti a denominazione protetta ai sensi dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, o se la violazione riguarda locali in cui sono lavorati i predetti prodotti».
2. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e di evitare che siano indotti in errore, e’ vietata nelle etichettature delle miscele di formaggi l’indicazione di formaggi a denominazione di origine protetta (DOP), tranne che tra gli ingredienti, a condizione che per ciascun formaggio DOP la percentuale utilizzata non sia inferiore al 20 per cento della miscela e che ne sia stata data comunicazione al relativo consorzio di tutela, che puo’ verificarne l’effettivo utilizzo nella percentuale dichiarata; in ogni caso, l’indicazione tra gli ingredienti deve essere riportata utilizzando i medesimi caratteri, dimensioni e colori delle indicazioni concernenti gli altri ingredienti.
3. E’ istituito il «Sistema di qualita’ nazionale di produzione integrata», di seguito denominato «Sistema». Il Sistema e’ finalizzato a garantire una qualita’ del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti. Il Sistema assicura che le attivita’ agricole e zootecniche siano esercitate in conformita’ a norme tecniche di produzione integrata, come definita al comma 4; la verifica del rispetto delle norme tecniche e’ eseguita in base a uno specifico piano di controllo da organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti.
4. Si definisce «produzione integrata» il sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversita’, volti a ridurre al minimo l’uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici. I requisiti e le norme tecniche che contraddistinguono la produzione integrata, nonche’ le procedure di coordinamento da seguire da parte delle regioni e delle province autonome che hanno gia’ istituito il sistema di produzione integrata nei propri territori, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I prodotti conformi al Sistema possono essere contraddistinti da uno specifico segno distintivo. Il decreto di cui al secondo periodo prevede le opportune forme di coordinamento in relazione a eventuali segni distintivi gia’ adottati dalle regioni o dalle province autonome per la produzione integrata.
5. L’adesione al Sistema e’ volontaria ed e’ aperta a tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la disciplina di produzione integrata e si sottopongono ai relativi controlli.
6. Con successivi provvedimenti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a istituire, al proprio interno, un organismo tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di lavoro omogenei per materia, con il compito di definire:
a) il regime e le modalita’ di gestione del Sistema;
b) la disciplina produttiva;
c) il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi al Sistema;
d) adeguate misure di vigilanza e controllo.
7. Ai componenti dell’organismo tecnico-scientifico di cui al comma 6 non e’ corrisposto alcun emolumento, indennita’ o rimborso di spese.
8. Le disposizioni del presente articolo divengono efficaci dopo il completamento della procedura di notifica alla Commissione europea.
9. All’attuazione dei commi 3, 4, 5 e 6 si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3
Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione delle produzioni italiane di qualita’ nonche’ misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio delle sementi e degli oli
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, dopo le parole: «del Corpo forestale dello Stato» sono inserite le seguenti: «, del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e repressione frodi dei prodotti agroalimentari» e dopo le parole: «di sicurezza pubblica» sono inserite le seguenti: «nonche’ di vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, alimentare e forestale».
2. Al fine di rafforzare l’azione di repressione delle frodi alimentari e di valorizzare le produzioni di qualita’ italiane, alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 31 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 31. – 1. A chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri senza l’autorizzazione prescritta dall’articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.
2. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000, nel caso di violazione delle norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, previste all’articolo 13»;
b) l’articolo 32 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 32. – 1. A chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente i registri di carico e scarico prescritti dagli articoli 5 e 18 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.
2. Nel caso di violazione delle disposizioni relative alle condizioni per l’immissione in commercio dei prodotti sementieri di cui agli articoli 10, secondo comma, 11, 12, primo comma, e 17, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000, salvo quanto disposto dall’articolo 33»;
c) l’articolo 33 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 33. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce, o pone in vendita miscugli in casi non consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l’osservanza delle disposizioni di cui agli ultimi tre commi dell’articolo 17, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma stabilita in misura proporzionale di euro 40 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a euro 4.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione prevista al comma 1 si applica a chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto per la categoria nella quale essi risultano classificati.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 6.000 in caso di violazione delle norme della presente legge per le quali non sia prevista una specifica sanzione»;
d) l’articolo 35 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 35. – 1. Indipendentemente dalle sanzioni amministrative previste dagli articoli precedenti, nel caso di grave infrazione delle norme contenute nella presente legge o in caso di recidiva puo’ essere disposta la sospensione o la revoca dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
2. La sospensione o la revoca dell’autorizzazione sono applicate dai servizi fitosanitari regionali a seguito di segnalazione da parte del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507».
3. Al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 41:
1) al primo comma, dopo le parole: «e’ tenuto a fornire,» sono inserite le seguenti: «a titolo gratuito,»;
2) il terzo comma e’ abrogato;
b) dopo l’articolo 47 e’ inserito il seguente:
«Art. 47-bis. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall’articolo 20, primo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque produce, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall’articolo 21, quarto comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque produce, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall’articolo 23, primo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall’articolo 23, secondo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000»;
c) l’articolo 54 e’ abrogato.
4. Alla legge 13 novembre 1960, n. 1407, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 8 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 8. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola le disposizioni dell’articolo 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 400 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
2. Se il fatto e’ di lieve entita’, la sanzione e’ diminuita fino alla meta’.
3. Se il fatto e’ commesso dal produttore diretto che abbia venduto modeste quantita’ del suo prodotto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.500»;
b) l’articolo 9 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 9. – 1. A chiunque viola le disposizioni dell’articolo 6, secondo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000».
5. L’articolo 4 della legge 24 luglio 1962, n. 1104, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 4. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola le disposizioni dell’articolo 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.032 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare».
Art. 4
Etichettatura dei prodotti alimentari
1. Al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonche’ al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, e’ obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure di cui al presente articolo, riportare nell’etichettatura di tali prodotti, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l’indicazione del luogo di origine o di provenienza e, in conformita’ alla normativa dell’Unione europea, dell’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale.
2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l’indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l’indicazione riguarda il luogo in cui e’ avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.
3. Con decreti interministeriali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, previo espletamento della procedura di cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, e successive modificazioni, sono definite le modalita’ per l’indicazione obbligatoria di cui al comma 1, nonche’ le disposizioni relative alla tracciabilita’ dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale. In sede di prima applicazione, il procedimento di cui al presente comma e’ attivato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Con i decreti di cui al comma 3 sono altresi’ definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all’obbligo dell’indicazione di cui al comma 1 nonche’ il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti.
5. All’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-septies. In caso di indicazione obbligatoria ai sensi del presente articolo, e’ fatto altresi’ obbligo di indicare l’origine dell’ingrediente caratterizzante evidenziato».
6. Fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni dispongono i controlli sull’applicazione delle disposizioni del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3, estendendoli a tutte le filiere interessate.
7. Al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia agroambientale, nonche’ di favorire il contrasto della contraffazione dei prodotti agroalimentari protetti e le azioni previste dall’articolo 18, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, all’articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche’ del Corpo forestale dello Stato».
8. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le sezioni di polizia giudiziaria sono composte anche dal personale con qualifica di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi forestali regionali o provinciali, secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa tra lo Stato e la regione o provincia autonoma interessata.
9. All’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche’, limitatamente alle persone appartenenti all’Amministrazione centrale delle politiche agricole alimentari e forestali, del Corpo forestale dello Stato».
10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformita’ alle disposizioni del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3 e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo, e’ abrogato l’articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.
12. Gli obblighi stabiliti dal presente articolo hanno effetto decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3. I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai sensi del presente articolo possono essere venduti entro i successivi centottanta giorni.
Art. 5
Presentazione dei prodotti alimentari
1. Per i prodotti alimentari di cui all’articolo 4, comma 1, ottenuti da materie prime agricole prodotte in Italia o negli altri Paesi comunitari ed extracomunitari, le informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle stesse materie prime sono necessarie al fine di non indurre in errore il consumatore medio ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L’omissione delle informazioni di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 22 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, e successive modificazioni.
Art. 6
Misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio dei mangimi
1. L’articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 22. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all’analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo prodotti disciplinati dalla presente legge contenenti sostanze di cui e’ vietato l’impiego, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 30.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo sostanze vietate o prodotti, con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno sulla composizione, specie e natura della merce, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 66.000 euro.
4. Le sanzioni previste dai commi 2 e 3 si applicano anche all’allevatore che detiene e somministra i prodotti richiamati ai medesimi commi».
2. L’articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 23. – 1. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni previste dall’articolo 22, commi 2 e 3, l’autorita’ competente dispone la sospensione dell’attivita’ per un periodo da tre giorni a tre mesi.
2. Se il fatto e’ di particolare gravita’ e da esso e’ derivato pericolo per la salute umana, l’autorita’ competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell’esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell’esercizio non puo’ ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attivita’ o di un’attivita’ analoga per la durata di cinque anni».
Art. 7
Disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala
1. Al fine di assicurare la piu’ ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato, gli allevatori bufalini sono obbligati ad adottare strumenti per la rilevazione, certa e verificabile, della quantita’ di latte prodotto giornalmente da ciascun animale, secondo le modalita’ disposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni interessate.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiuque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all’art. 1:
– Si riporta il testo dell’art. 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«Art. 66 (Sostegno della filiera agroalimentare). – 1. Al fine di favorire l’integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti dalla medesima deliberazione del CIPE, ovvero nei limiti finanziari fissati dall’art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nonche’ dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all’art. 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.
2. I criteri, le modalita’ e le procedure per l’attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al fine di facilitare l’accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e’ istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonche’ dalla comunicazione della Commissione delle Comunita’ europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee C/235 del 21 agosto 2001. Per le finalita’ di cui al presente comma e’ autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».
Note all’art. 2:
– Si riporta il testo dell’art. 6 della legge 11 aprile 1974, n. 138 (Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l’alimentazione umana), come modificato dalla presente legge:
«Art. 6. – Ferme le sanzioni previste dal codice penale o da altre leggi speciali, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
1) da L. 1.000.000 a L. 2.000.000 a carico di chiunque violi le disposizioni di cui all’art. 1.
A detta sanzione si aggiunge quella di L. 500 per ogni litro di latte fresco o di latte liquido ottenuto, in tutto o in parte, con latte in polvere o altri latti comunque conservati o per ogni chilogrammo di prodotti caseari preparati con i latti stessi.
La medesima sanzione di L. 500 al chilogrammo si applica per la detenzione di prodotti di cui all’ultimo comma dell’art. 1;
2) da L. 2.000.000 a L. 3.000.000, qualora le infrazioni di cui all’art. 1 riguardino latte in polvere che ha beneficiato dell’aiuto comunitario per essere destinato ad uso zootecnico. In questo caso, colui che ha beneficiato dell’aiuto comunitario e’, altresi’, punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento dell’importo pari a tre volte quello dell’aiuto riscosso sui quantitativi di latte in polvere destinati all’adulterazione del latte fresco o alla preparazione dei prodotti caseari;
3) di lire 500 mila a carico di chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3;
4) da L. 3.000.000 a L. 5.000.000 a carico di chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
Per tali violazioni, colui che ha beneficiato dell’aiuto comunitario e’, altresi’, punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento dell’importo pari a tre volte quello dello aiuto riscosso sui quantitativi di latte in polvere tal quale o contenuti nei mangimi composti, destinati alla preparazione dei prodotti per l’alimentazione umana, diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c) dell’art. 1.
In caso di recidiva le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta’.
Le sanzioni di cui ai commi primo e secondo sono raddoppiate se la violazione riguarda prodotti a denominazione protetta ai sensi dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, o se la violazione riguarda locali in cui sono lavorati i predetti prodotti».
Note all’art. 3:
– Si riporta il testo dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 luglio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460 (Disciplina dei pignoramenti sulle contabilita’ speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Pignoramenti sulle contabilita’ speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza). – 1. I fondi di contabilita’ speciale a disposizione delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, nonche’ le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti militari, degli uffici o reparti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o del Cassiere del Ministero dell’interno, comunque destinati a servizi e finalita’ di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica nonche’ di vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, alimentare e forestale, al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l’organizzazione delle consultazioni elettorali, nonche’ al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non sono soggetti ad esecuzione forzata, salvo che per i casi previsti dal capo V del titolo VI del libro I del codice civile, nonche’ dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
2. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nelle contabilita’ speciali delle prefetture e delle direzioni di amministrazione ed a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1, si eseguono esclusivamente, a pena di nullita’ rilevabile d’ufficio, secondo le disposizioni del libro III – titolo II – capo II del codice di procedura civile, con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o al direttore di amministrazione od al funzionario delegato nella cui circoscrizione risiedono soggetti privati interessati, con l’effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate.
Il funzionario di prefettura, o il direttore di amministrazione o funzionario delegato cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, e’ tenuto a vincolare l’ammontare, sempreche’ esistano sulla contabilita’ speciale fondi la cui destinazione sia diversa da quelle indicate al comma 1, per cui si procede con annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino gia’ emessi.
3. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullita’ rilevabile anche d’ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime ne’ sospendono l’accreditamento di somme nelle contabilita’ speciali intestate alle prefetture ed alle direzioni di amministrazione ed in quelle a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1.
4. Viene effettuata secondo le stesse modalita’ stabilite nel comma 2 la notifica di ogni altro atto consequenziale nei procedimenti relativi agli atti di pignoramento o di sequestro».
– Si riporta il testo dell’art. 41 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 (Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari), convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, come modificato dalla presente legge:
«Art. 41. – Chiunque vende, o comunque fa commercio delle sostanze e dei prodotti di cui al presente decreto e’ tenuto a fornire, a titolo gratuito, dovunque la merce si trovi campioni a richiesta, degli ufficiali ed agenti comunali, degli agenti del dazio consumo, degli agenti giurati di cui all’art. 46, dei funzionari ed agenti delegati dai Ministeri dell’economia nazionale, dell’interno e delle finanze, dai capi degli istituti che saranno designati con apposito decreto dei Ministri competenti, e, per quanto riguarda i prodotti alimentari e i mangimi concentrati, dalla autorita’ sanitaria.
In caso di assenza o di rifiuto della persona tenuta a fornire i campioni o del suo rappresentante, il prelevamento sara’ fatto d’ufficio o con l’intervento di uno degli ufficiali di polizia giudiziaria menzionati nel primo e nel terzo comma dell’art. 164 Codice procedura penale».
Note all’art. 4:
– Si riporta il testo dell’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicita’ dei prodotti alimentari):
«Art. 3 (Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati). – 1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:
a) la denominazione di vendita;
b) l’elenco degli ingredienti;
c) la quantita’ netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantita’ unitarie costanti, la quantita’ nominale;
d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;
e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita’ economica europea;
f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;
i) le modalita’ di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l’adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
l) le istruzioni per l’uso, ove necessario;
m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto;
m-bis) la quantita’ di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto dall’art. 8.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; e’ consentito riportarle anche in piu’ lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, e’ consentito riportare le menzioni originarie.
2-bis. L’indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile e in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore.
3. Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore.
4. Il presente decreto non pregiudica l’applicazione delle norme metrologiche, fiscali e ambientali che impongono ulteriori obblighi di etichettatura.
5. Per sede si intende la localita’ ove e’ ubicata l’azienda o lo stabilimento.
5-bis. Con decreto del Ministro delle attivita’ produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalita’ ed i requisiti per l’indicazione obbligatoria della dicitura di cui al comma 1, lettera m)».
– Si riporta il testo dell’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e Conferenza unificata). – 1. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’ unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita’ montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’ presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi’ il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita’, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia – ANCI, il presidente dell’Unione province d’Italia – UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunita’ ed enti montani – UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano le citta’ individuate dall’art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche’ rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’ convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita’ o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e’ convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e’ conferito, dal Ministro dell’interno».
– La Direttiva 2000/13/CE e’ pubblicata nella G.U.U.E. 6 maggio 2000, n. L 109.
– Si riporta il testo dell’art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicita’ dei prodotti alimentari), come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Ingrediente caratterizzante evidenziato). – 1. L’indicazione della quantita’ di un ingrediente o di una categoria di ingredienti, usata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, e’ obbligatoria, se ricorre almeno uno dei seguenti casi:
a) qualora l’ingrediente o la categoria di ingredienti in questione figuri nella denominazione di vendita o sia generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita;
b) qualora l’ingrediente o la categoria di ingredienti sia messo in rilievo nell’etichettatura con parole, immagini o rappresentazione grafica;
c) qualora l’ingrediente o la categoria di ingredienti sia essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a) a un ingrediente o a una categoria di ingredienti:
1) la cui quantita’ netta sgocciolata e’ indicata ai sensi dell’art. 9, comma 7;
2) la cui quantita’ deve gia’ figurare nell’etichettatura ai sensi delle disposizioni comunitarie;
3) che e’ utilizzato in piccole dosi come aromatizzante;
4) che, pur figurando nella denominazione di vendita, non e’ tale da determinare la scelta del consumatore per il fatto che la variazione di quantita’ non e’ essenziale per caratterizzare il prodotto alimentare, ne e’ tale da distinguerlo da altri prodotti simili;
b) quando disposizioni comunitarie stabiliscono con precisione la quantita’ dell’ingrediente o della categoria di ingredienti, senza l’obbligo dell’indicazione in etichetta;
c) nei casi di cui all’art. 5, commi 8 e 9;
c-bis) nei casi in cui le indicazioni «edulcorante/i» o «con zucchero/i ed edulcorante» accompagnano la denominazione di vendita, ai sensi dell’allegato 2, sezione II;
c-ter) alle indicazioni relative all’aggiunta di vitamine e di sali minerali, nei casi in cui tali sostanze sono indicate nella etichettatura nutrizionale, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77.
3. La quantita’ indicata, espressa in percentuale, corrisponde alla quantita’ dell’ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto.
4. L’indicazione di cui al comma 1 deve essere apposta nella denominazione di vendita del prodotto alimentare o in prossimita’ di essa, oppure nell’elenco degli ingredienti accanto all’ingrediente o alla categoria di ingredienti in questione.
5. Per i prodotti alimentari il cui tenore di acqua diminuisce a seguito di un trattamento termico o altro, la quantita’ indicata corrisponde alla quantita’ dell’ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto, rispetto al prodotto finito. Tale quantita’ e’ espressa in percentuale.
5-bis. L’indicazione della percentuale e’ sostituita dall’indicazione del peso dell’ingrediente o degli ingredienti usati per la preparazione di 100 grammi di prodotto finito, quando la quantita’ dell’ingrediente o la quantita’ totale di tutti gli ingredienti indicata nell’etichettatura superi il 100 per cento.
5-ter. La quantita’ degli ingredienti volatili e’ indicata in funzione del loro peso nel prodotto finito.
5-quater. La quantita’ degli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione puo’ essere indicata in funzione del loro peso prima della concentrazione o della disidratazione.
5-quinquies. Nel caso di alimenti concentrati o disidratati cui va aggiunta acqua, la quantita’ degli ingredienti puo’ essere espressa in funzione del loro peso rispetto al prodotto ricostituito.
5-sexies. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, relativo all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.
5-septies. In caso di indicazione obbligatoria ai sensi del presente articolo, e’ fatto altresi’ obbligo di indicare l’origine dell’ingrediente caratterizzante evidenziato».
– Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’ in materia di energia):
«1. Al fine di rafforzare le azioni volte a tutelare la qualita’ delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura e a contrastare le frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica nonche’ la commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore, per gli anni 2009-2011 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove le iniziative necessarie per assicurare la qualita’ delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo nel territorio nazionale».
– Si riporta il testo dell’art. 5 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Disposizioni relative alla polizia giudiziaria). – 1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell’arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza nonche’ del Corpo forestale dello Stato.
2. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell’attivita’ di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi.
Si osservano le disposizioni dell’art. 8 in quanto applicabili.
3. Al personale indicato nel comma 2 si applicano le disposizioni dell’art. 10».
– Si riporta il testo dell’art. 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 2 luglio 2002, n. 133 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalita’ degli uffici dell’Amministrazione dell’interno), come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale). – 1. Per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 1, il Ministro dell’interno si avvale del Dipartimento della pubblica sicurezza, nel cui ambito e’ istituito l’Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS) cui spetta assicurare, in via esclusiva e in forma coordinata, l’adozione delle misure di protezione e di vigilanza, in conformita’ alle direttive del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. L’UCIS, in particolare, provvede:
a) alla raccolta ed analisi di tutte le informazioni relative alle situazioni personali a rischio che il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e gli uffici e reparti delle Forze di polizia sono tenuti a fornire, curando altresi’ gli occorrenti raccordi con l’autorita’ giudiziaria e con gli uffici provinciali di cui all’art. 5;
b) all’individuazione delle modalita’ di attuazione dei servizi di protezione e di vigilanza e dei moduli comportamentali conseguenti;
c) alla pianificazione operativa e delle risorse assegnate per le esigenze connesse all’attivita’ di prevenzione a tutela dell’incolumita’ delle persone ritenute a rischio;
d) alla predisposizione dei criteri relativi alla formazione ed all’aggiornamento del personale delle Forze di polizia impiegato nei compiti di protezione e di vigilanza previsti dal presente articolo;
e) alla determinazione di criteri per la verifica dell’idoneita’ dei mezzi e degli strumenti speciali utilizzati per i servizi di protezione e di vigilanza;
f) alla cura delle relazioni, al mantenimento dei contatti e alla collaborazione con i corrispondenti uffici delle amministrazioni estere, per il tramite dell’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.
3. L’UCIS provvede anche all’attivazione delle procedure di emergenza.
4. Ai fini dell’acquisizione delle informazioni di cui alla lettera a) del comma 2, l’UCIS puo’ attivare il Ministro dell’interno per la richiesta di cui all’art. 118 del codice di procedura penale.
5. All’UCIS e’ preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza, ovvero un generale dell’Arma dei carabinieri di livello equiparato, ed e’ assegnato personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e dell’Amministrazione civile dell’interno.
All’UCIS puo’ essere altresi’ assegnato personale del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, di ogni altra amministrazione civile e militare dello Stato, nonche’ due esperti nominati dal Ministro dell’interno ai sensi dell’art. 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121. All’assegnazione del personale diverso da quello appartenente al Ministero dell’interno si provvede con decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con i Ministri interessati.
6. I servizi di protezione e di vigilanza sono eseguiti dagli uffici, reparti ed unita’ specializzate della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della guardia di finanza e, limitatamente alle persone appartenenti all’Amministrazione centrale della giustizia, del Corpo di polizia penitenziaria, nonche’, limitatamente alle persone appartenenti all’Amministrazione centrale delle politiche agricole alimentari e forestali, del Corpo forestale dello Stato.
7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola l’UCIS, nonche’ la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
8. Il Ministro dell’interno, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica, individua le alte personalita’ istituzionali nazionali nei cui confronti sono espletati i servizi di tutela e protezione, che possono essere estesi alle loro famiglie e residenze.
9. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 sono effettuate con la procedura di cui all’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
10. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1991, n. 39, in materia di servizi di protezione e di sicurezza a tutela del Presidente della Repubblica, degli ex Presidenti della Repubblica, delle loro famiglie e delle loro sedi e residenze.
10-bis. L’assegnazione iniziale e l’adeguamento successivo del personale impiegato nei compiti di cui al presente articolo, ove comportino un incremento dei posti in organico, devono essere compensati con una corrispondente riduzione di un numero di posti di organico delle altre qualifiche delle diverse amministrazioni interessate equivalente sul piano finanziario».
Note all’art. 5:
– Si riporta il testo dell’art. 22 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della legge n. 29 luglio 2003, n. 229): «Art. 22 (Omissioni ingannevoli). – 1. E’ considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonche’ dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha-bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o e’ idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
2. Una pratica commerciale e’ altresi’ considerata un’omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l’intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino gia’ evidente dal contesto nonche’ quando, nell’uno o nell’altro caso, cio’ induce o e’ idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un’omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi.
4. Nel caso di un invito all’acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino gia’ evidenti dal contesto:
a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;
b) l’indirizzo geografico e l’identita’ del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l’indirizzo geografico e l’identita’ del professionista per conto del quale egli agisce;
c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l’impossibilita’ di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalita’ di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;
d) le modalita’ di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;
e) l’esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.
5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicita’ o la commercializzazione del prodotto».