CivileGiurisprudenza

Inammissibile la modifica in appello della domanda di risarcimento del danno in quella di recesso – Cassazione Civile, Sentenza n. 6191/2011

In tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell’intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo – oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed all’irrinunciabilità dell’effetto conseguente alla risoluzione di diritto – all’incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all’azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito – in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale – di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative.

(Litis.it, 6 Aprile 2011)

Cassazione Civile, Sezione Seconda, Sentenza n. 6191 del 16/03/2011
(Presidente, Schettino – Relatore, Bursese)

Svolgimento del processo

[OMISSIS] con atto in data 26.1.98 citava in giudizio avanti al Tribunale di Napoli [OMISSIS], per sentirlo dichiarare inadempiente al contratto preliminare di compravendita con lui stipulato in data 15.10.1997, e condannarlo di conseguenza al pagamento della somma di L. 300.000.000 pari a doppio della caparra versatale in subordine per sentir dichiarare risolto tale contratto per inadempimento del convenuto, con la condanna del medesimo alla restituzione ad esso attore della caparra per L. 150 000.000 ed al risarcimento dei danni in misura di L. 150 milioni o quella diversa ritenuta di giustizia.

Deduceva il [OMISSIS] che il [OMISSIS], con il menzionato contratto preliminare del 15.10.1997, gli aveva promesso la vendita di un complesso immobiliare sito in Frattamaggiore e si era obbligato a stipulare il contratto definitivo entro e non oltre la data del 31.12.97, ma che, convenuto in tale giorno davanti al notaio per la stipula del rogito, si era rifiutato di farlo, adducendo di non essere in grado di trasferire l’immobile senza però spiegarne il motivo.

Il [OMISSIS], costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell’avversa demanda, deducendo che il [OMISSIS] era stato messo al corrente che il compendio immobiliare promesso era di proprietà di un terzo, a nome M. C., e che l’impossibilità di trasferire quell’immobile il 30.12.97 era dipesa dall’ingiustificato rifiuto del proprietario, impegnato a trasferire lo stesso immobile ad altri con i quali aveva stipulato un diverso preliminare. Soggiungeva di aver cercato di mantenere comunque l’impegno con il [OMISSIS], tanto d’avere acquistato con atto del 29.9.98 l’immobile de quo e che – non risultando dal preliminare l’essenzialità del termine a concludere alla data del 31.12.97 – aveva nella stesso giorno 29.1.98 inutilmente convocato lo stesso [OMISSIS] per il trasferimento in suo favore del predetto immobile. Chiedeva pertanto il rigetto delle domande dell’attore e, in via riconvenzionale, la risoluzione del preliminare per inadempimento del [OMISSIS], con il conseguente diritto a ritenere la caparra confirmatoria e di essere risarcito di ogni altro danno. In subordine faceva istanza di essere comunque autorizzato a chiamare in giudizio M. C. da cui chiedeva di essere garantito da ogni effetto pregiudizievole conseguente alla domanda proposta dal [OMISSIS]. Il C. a sua volta costituitosi, contestava la domanda di quest’ultimo, negando di essere stato convenuto per la stipula del definitivo per il giorno 30.12.97, precisando che solo il 10.1.98 aveva ricevuto l’invito a comparire davanti al notaio per il 29.1.98, data in cui era stato poi rogato l’atto di compravendita dell’immobile in questione. Concludeva pertanto chiedendo la propria estromissione dal processo e, nel merito il rigetto della domanda di garanzia, con la condanna del [OMISSIS] al pagamento delle spese processuali.

L’adito Tribunale di Napoli, con sentenza n. 9226/02 dell’1.7.2002, accoglieva parzialmente la riconvenzionale del [OMISSIS] – dichiarando risolto per inadempimento dell’altro contraente il contratto preliminare del 15.10.97, ma disponeva la restituzione della caparra al [OMISSIS], con l’aggiunta degli interessi legali dalla data della pronuncia. Condannava il [OMISSIS] al pagamento delle spese processuali al promittente venditore; rigettava altresì la domanda di garanzia proposta nei confronti del C. dal [OMISSIS], che condannava al pagamento delle relative spese processuali.

Il tribunale aveva ritenuto non essenziale il termine stabilito per la stipula del definitivo per il 13.12.97, sottolineando che il [OMISSIS] non aveva indicato alcun motivo per giustificare la sua decisione di rinunciare alla stipula del rogito per l’acquisto dell’immobile che ormai il [OMISSIS] aveva regolarmente acquistato. Lo stesso giudice, pur accogliendo la domanda di risoluzione per inadempimento del [OMISSIS], aveva invece rigettato la domanda di risarcimento del danno, avente ad oggetto la ritenzione della caparra confirmatoria, ritenendo che la domanda di risoluzione comportava anche l’onere di provare il preteso danno ed evidenziando che solo nel caso di esercizio del diritto di recesso, la caparra avrebbe potuto assumere la funzione di determinazione preventiva e convenzionale del danno.

Avverso tale sentenza proponeva appello il [OMISSIS], chiedendo che – fermo restando la conferma del punto che concerneva l’accertato inadempimento del [OMISSIS] – fosse dichiarato il suo diritto a trattenersi la caparra versata ai sensi dell’art. 1385 c.c., comma 2, e, in subordine la declaratoria di risoluzione del contratto con il suo diritto ad incamerare la stessa caparra; con l’accoglimento della domanda di garanzia proposta nei confronti del C..

Il [OMISSIS] proponeva appello incidentale ribadendo in sostanza l’originaria domanda; il C. infine chiedeva dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi l’appello contro di lui proposto dal [OMISSIS].

L’adita Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 41/2005 depos. in data 13.1.2005 rigettava entrambi gli appelli, nonché la domanda di recesso proposta in quel grado dal [OMISSIS], dichiarando interamente compensate le spese del grado. La corte napoletana pur ritenendo possibile che in appello la parte adempiente potesse sostituire la domanda di risoluzione e risarcimento con quella di recesso e ritenzione della caparra, stabiliva che la domanda di recesso del [OMISSIS] non poteva essere accolta perché egli non aveva rinunciato agli effetti risolutivi – come avrebbe dovuto – per vedersi accolto in grado d’appello la domanda di recesso con ritenzione della caparra, avendo proposto, invece, sia pure in via subordinata la domanda di risoluzione del contratto.

Per la cassazione della sentenza [OMISSIS] propone ricorso fondato su 4 mezzi; resistono con controricorso il [OMISSIS] e il C.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso, l’esponente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., n. 4; art. 161 c.p.c. (nullità della sentenza) e deduce la carenza di motivazione; con il 2^ motivo del ricorso la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, nonché la carenza di motivazione – Deduce che in sede d’ appello la domanda di recesso e quella di risoluzione non sono state proposte congiuntamente, come erroneamente ritenuto dalla Corte), ma in via subordinata. Lamenta che era stata omessa ogni motivazione sull’inammissibilità dell’appello determinata dalla proposizione di domanda subordinata; invero la subordinata domanda di risoluzione era rimasta assorbita dall’accertata fondatezza della domanda principale di recesso. Con il 3^ motivo viene dedotta la violazione degli artt. 112 e 1385 c.p.c. e si assume che la domanda in realtà aveva delimitato il risarcimento dei danni alla sola caparra, per cui poteva essere proposta anche la domanda di risoluzione oltre che quella di recesso.

Le predette doglianze – congiuntamente esaminate in quanto tra loro connesse – sono infondate perché in realtà secondo la più recente decisione delle S.U. (Cass. S.U.: n. 553 del 14.01.2009) è inammissibile la modificazione in appello della domanda di risarcimento del danno in quella di recesso. Ha infatti ribadito questa Corte che “… in tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell’intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo – oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed all’irrinunciabilità dell’effetto conseguente alla risoluzione di diritto – all’incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all’azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito – in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale – di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative.

Conseguentemente, seguendo il cennato indirizzo delle SU. il giudice d’appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda di recesso proposta nel giudizio d’impugnazione. Tale conclusione preclude l’esame delle altre censure di cui sopra.

Passando all’esame del 4^ motivo del ricorso con esso si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.. La censura riguarda la condanna del tribunale del [OMISSIS] al pagamento delle spese in favore del C.. In realtà la domanda di garanzia contro il C. non era stata rigettata ma solo assorbita, quindi non era giustificabile la condanna alle spese processuali, da parte del Tribunale, che invece dovevano gravare sul solo [OMISSIS] Osserva il collegio che il motivo non risulta in precedenza proposto in relazione a tale specifico punto ed dunque è inammissibile. La censura è peraltro infondata atteso che avendo il tribunale rigettato la domanda di garanzia, le spese sostenute dal terzo chiamato sono state legittimamente poste a carico della parte che, rimasta soccombente, ha provocato la stessa chiamata in garanzia (Cass. n. 6757 del 17/05/2001; Cass. n. 4567 del 27/03/2003; Cass. n. 4958 del 02/03/2007).

In conclusione il ricorso dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore di ciascuno dei resistenti, in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00

depositata in cancelleria il 16 marzo 2011

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