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Corte Ue, sugli interessi di mora la riscossione è condizionata

Il riferimento è all’importo dei dazi doganali su cui gli eurogiudici sono stati chiamati a pronunziarsi

La controversia che ha portato alla pronuncia dei giudici comunitari è insorta tra una società bulgara e l’Amministrazione fiscale preposta al controllo doganale. Al centro del contenzioso, l’importo degli interessi sull’obbligazione supplementare di cui la società è stata dichiarata debitrice a titolo di Iva nonché in relazione alla data da cui iniziano a decorrere tali interessi. La società importava concentrato di rame originario della Macedonia immettendolo in commercio come merce “immesse in libera pratica”. Le dichiarazioni doganali erano effettuate in base a un prezzo provvisorio indicato sulla fattura del venditore e stabilito in base al metodo di fissazione del prezzo previsto dall’accordo commerciale concluso tra il venditore e la società bulgara. Successivamente la contribuente inviava una comunicazione alle autorità doganali bulgare facendo presente che il fornitore aveva emesso la fattura finale per le merci importate e invitando tali autorità, qualora  avessero ritenuto necessaria una modifica a posteriori del valore in dogana della merce, a procedervi secondo le normative vigenti. L’Amministrazione finanziaria bulgara adottava così una decisione con cui accertava un credito supplementare dello Stato in materia di Iva, esigibile con gli interessi di legge a decorrere dal sorgere dell’obbligazione doganale, sostenendo che gli interessi di mora su obbligazioni doganali e relative all’Iva pagate a posteriori sono dovuti dalla data in cui le merci sono state “immesse in libera pratica”. Contro tale determinazione la società proponeva ricorso dinanzi al competente tribunale amministrativo della città di Sofia non ritenendo corretto l’obbligo di pagare gli interessi di mora cosi come statuito dal fisco locale, poiché a suo giudizio gli interessi di mora sono dovuti soltanto a partire dalla data in cui scade il termine di pagamento dell’obbligazione contabilizzata tardivamente. Il tribunale amministrativo decideva per la legittimità dell’operato dell’Amministrazione doganale e così la società si vedeva costretta a proporre appello alla Suprema corte amministrativa.

Le questioni pregiudiziali
In questo contesto, i giudici d’appello bulgari hanno deciso di sospendere il procedimento dinanzi a loro pendente per chiedere alla Corte europea di giustizia di rendere la propria pronuncia pregiudiziale su tre questioni. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 232, n. 1, lett. b), del codice doganale debba essere interpretato nel senso che gli interessi di mora relativi all’importo dei dazi doganali che devono ancora essere percepiti possono essere riscossi, ai sensi di tale disposizione, solo per il periodo successivo alla scadenza del termine di pagamento di detto importo. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede se, in assenza di disposizioni pertinenti nel regolamento d’applicazione, l’articolo 214, n. 3, del codice doganale debba essere interpretato nel senso che le autorità nazionali, in forza di tale disposizione, non possono addebitare al debitore dell’obbligazione doganale interessi compensativi in relazione al periodo intercorso tra il momento dell’originaria dichiarazione in dogana e la contabilizzazione a posteriori dell’ obbligazione. Infine con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione vieti alle autorità nazionali di applicare a un’infrazione doganale una sanzione non espressamente prevista dalla normativa nazionale.

Diritto comunitario e normativa nazionale
Analizzando il diritto comunitario in materia, l’articolo 201, nn. 1, lett. a), e 2, del codice doganale, approvato con regolamento n. 2913 del Consiglio del 12 ottobre 1992, stabilisce che l’obbligazione doganale all’importazione sorge, tra l’altro,  in seguito all’immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all’importazione. In materia di interessi invece il successivo articolo 214, n. 3, prevede che sono applicati interessi compensativi per evitare un vantaggio finanziario a motivo del rinvio della data in cui l’obbligazione doganale sorge o viene contabilizzata. Oltre tali interessi compensativi, secondo l’articolo 232 del codice doganale, viene riscosso un interesse di mora, oltre all’importo dei dazi, quando l’importo degli stessi non è stato pagato nel termine stabilito. L’articolo 519, n. 1, del regolamento della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 del Consiglio,  dispone che quando sorge un’obbligazione doganale su prodotti compensatori o merci d’importazione nell’ambito del perfezionamento attivo o dell’ammissione temporanea, è dovuto un interesse compensativo sull’importo dei dazi all’importazione per il periodo considerato. Inoltre, si rammenta che  secondo  la direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE (dell’art. 2, n. 1, lett. d), relativa al sistema comune Iva, le importazioni di beni sono soggette all’Iva. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di pagamento dell’Iva dovuta in occasione dell’importazione di merci. Per quanto riguarda il diritto nazionale bulgaro in materia, la legge Iva del 4 agosto 2006, prevede (articolo 59, n. 2) che il sorgere, in forza delle disposizioni in materia doganale, di un’obbligazione di pagamento di interessi sui dazi doganali che derivano dalla obbligazione doganale fa sorgere anche l’obbligo di pagamento di interessi sull’imposta non riscossa. L’imposta applicata dalle autorità doganali viene contabilizzata nel bilancio della Repubblica bulgara nelle forme ed entro i termini previsti per il pagamento dei dazi doganali. Le autorità competenti in materia di imposta e le autorità doganali non possono compensare con altre pretese l’imposta riscossa dalle autorità doganali in occasione dell’importazione di merci nel territorio nazionale.

La posizione della Corte
Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Corte  ha subito precisato, in tema di interessi di mora, come la riscossione di questi ultimi è subordinata all’assenza di pagamento dell’importo dei dazi entro il termine stabilito e come non si possa procedere a siffatta riscossione quando il debitore dell’obbligazione doganale l’abbia assolta nel termine che gli è stato concesso. Gli interessi di mora perseguono dunque, affermano i giudici di Lussemburgo, la finalità di ovviare alle conseguenze derivanti dal superamento del termine di pagamento e, in particolare, evitare che il debitore dell’obbligazione doganale tragga indebitamente vantaggio dalla circostanza che gli importi dovuti in forza di tale obbligazione rimangono a sua disposizione oltre il termine fissato per il pagamento. Considerato poi che le disposizioni comunitarie prevedono che il pagamento dell’obbligazione doganale, entro cinque giorni dalla scadenza, autorizza le autorità doganali a rinunciare alla riscossione degli interessi di mora, anche il calcolo di questi ultimi deve necessariamente avere come punto di partenza tale scadenza.  Pertanto secondo il codice doganale (articolo 232, n. 1, lett. b)  gli interessi di mora possono essere riscossi soltanto per il periodo successivo alla scadenza del termine di pagamento dell’obbligazione doganale, dato che tale articolo non è volto né a prevenire le perdite finanziarie subite dalle autorità doganali né a compensare i vantaggi a favore degli operatori derivanti dai ritardi verificatisi, a causa del comportamento di questi ultimi, nella contabilizzazione dell’obbligazione doganale e nella fissazione dell’importo o del debitore di tale obbligazione.

La prima questione pregiudiziale
La Corte, risolvendo la prima questione pregiudiziale sottoposta alla propria attenzione, afferma che l’articolo 232, n. 1, lett. b) del codice doganale deve essere interpretato nel senso che gli interessi di mora relativi all’importo dei dazi doganali che devono ancora essere percepiti possono essere riscossi soltanto per il periodo successivo alla scadenza del termine di pagamento dell’importo.

La seconda questione pregiudiziale
Per ciò che concerne la seconda questione pregiudiziale avanzata dai magistrati bulgari, a giudizio della Corte europea  è sufficiente rilevare che la possibilità di addebitare interessi compensativi è prevista solo quando sorga un’obbligazione doganale relativa a prodotti compensatori o merci d’importazione nell’ambito del perfezionamento attivo o dell’ammissione temporanea (combinato disposto dell’articolo 214, n. 3, del codice doganale e  dell’articolo 519, n. 1, del regolamento d’applicazione). Pertanto, l’Amministrazione finanziaria nazionale non può basarsi sull’articolo 214, n. 3, del codice doganale per applicare un interesse compensativo nel contesto di altri regimi doganali.

La terza questione pregiudiziale
Per ciò che riguarda infine l’ultima questione avanzata dai giudici nazionali la Corte ha precisato che, per quanto riguarda le infrazioni doganali, in assenza di armonizzazione della normativa dell’Unione in questo settore, gli Stati membri hanno la competenza di scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate. Questi sono tuttavia tenuti ad esercitare questa competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali. E tra tali principi si include ovviamente quello della legalità dei reati e delle pene che prevede che la legge definisca chiaramente i reati e le pene che li reprimono. In base a ciò, la corte ha  risolto la terza questione pregiudiziale nel senso che i principi generali del diritto dell’Unione e, in particolare, il principio di legalità dei reati e delle pene vietano che le autorità nazionali applichino ad un’infrazione doganale una sanzione non espressamente prevista dalla normativa nazionale.

Mauro Di Biasi
nuovofiscooggi.it

 

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