Società di persone. Il debito della società fa capo anche al singolo socio – Cassazione Civile, Sentenza n. 6734/2011
A ragione della particolare struttura delle società personali, il debito contratto dalla società resta essenzialmente un debito che fa capo anche al singolo socio. Conseguentemente, il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di una società in nome collettivo estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e, pertanto, anche ciascuno di questi ha l’onere di proporvi opposizione, con la conseguenza che, in mancanza, il monitorio stesso diviene definitivo anche nei confronti del socio e questi non può opporre l’eventuale prescrizione maturatasi in precedenza.
Il socio i di società in nome collettivo composta di due soci, che sia stato dichiarato fallito, deve considerarsi non avere mai perduto la qualità di socio per effetto della revoca del fallimento, qualora la sua quota non sia stata liquidata o la società sia rimasta in vita, così rispondendo dei debiti sociali sorti durante il periodo in cui egli è restato soggetto alla dichiarazione di fallimento poi revocata.
Se da un lato è possibile per il creditore agire contro il suo debitore in proprio, anche quando sia fallito, potendo egli conseguire un titolo per la tutela postfallimentare delle sue ragioni di credito, dall’altro, necessario per il debitore fallito, destinatario di un’ingiunzione in proprio, opporsi in tale qualità nell’inerzia (del resto comprensibile, per l’inopponibilità alla massa di quel titolo) della curatela;
(Litis.it, 5 Aprile 2011)
Cassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza n. 6734 del 24/03/2011
(Presidente, Filadoro – Relatore, De Stefano)
Svolgimento del processo
1. [OMISSIS] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 233/06, pubbl. il 10.2.06 e notif. il 16.6.06, con la quale è stato rigettato il suo appello ed accolto quello delle controparti INPS ed INAIL avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Varese sull’opposizione da lui proposta, quale debitore esecutato, nei confronti degli altri, creditori intervenuti e soli rimasti in procedura esecutiva immobiliare n. 230/98 r.g.e. Trib. Varese, contestando a vario titolo i crediti azionati. In punto di fatto, va osservato che:
1.1. nel detto processo esecutivo sono intervenuti, il 15.9.99 l’INAIL (per L. 142.124.170 per d.i. n. 1250/97 del Pretore di Varese e per L. 8.796.400 per altre evasioni contributive) ed il 27.7.00 l’INPS (per i decreti ingiuntivi nn. 1680/88 – di L. 84.879.669 – e 1260/89 – per L. 7.869.994 – del Pretore di Varese ottenuti contro H. B. Legno snc, di cui lo [OMISSIS] era socio, nonché n. 966/84 – per L. 55.486.975 – del Pretore di Varese ottenuto contro la ditta individuale [OMISSIS]); in precedenza lo [OMISSIS] era stato dichiarato – in estensione del fallimento di una diversa società di persone – fallito il … dal Tribunale di Varese, ma in data 26.10.94 la Corte di Appello di Milano aveva revocato tale declaratoria (con pronuncia passata in giudicato);
1.2. a seguito della rinuncia di tutti gli altri creditori nella procedura esecutiva immobiliare contro di lui intentata, il debitore ha proposto opposizione ad esecuzione in data 1.6.01, al cui esito, espletata C.T.U., il Tribunale di Varese ha ritenuto prescritto il credito INPS derivante dai dd.ll. 966/84 e 1680/88 (in mancanza di documentazione di atti interruttivi nel decennio), affermato la sussistenza del credito INPS derivante dal d.i. 1260/89, ritenuto prescritti i crediti INAIL per gli anni 1985-91 per L. 124.440.970 ed infine affermato l’esistenza del credito INAIL per L. 8.723.700;
1.3. tutte le parti hanno proposto appello: l’INPS – che pure non ha contestato l’affermata prescrizione del credito recato dal d.i. 1680/88 – ha chiesto il riconoscimento anche dei crediti recati dal d.l. 966/84; l’INAIL ha domandato il riconoscimento del maggior credito per L. 142.079.170; lo [OMISSIS] ha invocato dichiararsi inesistenti tutti i crediti e pure il decreto ingiuntivo 966/84, perché emesso contro soggetto inesistente;
1.4. la Corte di Appello di Milano, con la qui impugnata sentenza n. 233/06:
1.4.1. rigetta l’appello di [OMISSIS]: argomenta che, con la revoca del fallimento, ne decadono ex tunc gli effetti, per cui non è mai venuta meno la sua qualità di socio ed egli risponde solidalmente delle obbligazioni sociali, tanto per crediti INPS che INAIL; ritiene non validamente censurato il rigetto della sua tesi sulla mancata formazione di un titolo contro di lui; rileva che i crediti INAIL già riconosciuti si fondano su avvisi di mora del 1995 e del 1996, validamente notificati alla società; riscontra che il d.i. contro il titolare di ditta individuale bene individua la persona fisica, in cui l’uno e l’altra si risolvono;
1.4.2. accoglie l’appello dell’INPS, in quanto la prescrizione è restata sospesa dalla data dell’insinuazione al passivo fino alla revoca della sentenza, sicché riconosce l’ulteriore credito recato dal d.l. n. 966/84 per L. 55.468.977 oltre accessori;
1.4.3. accoglie l’appello dell’INAIL, in quanto lo [OMISSIS] era socio della s.n.c. al momento della notifica del d.l. e quindi questo gli era direttamente opponibile quale condebitore solidale; riconosce all’Istituto il credito di L. 133.282.770 oltre accessori; ma valuta in parte prescritto il credito e determina il credito finale in Euro 86.900,94;
1.4.4. per la soccombenza pressoché totale condanna lo [OMISSIS] alle spese del doppio grado.
2. Avverso la sentenza della Corte di Appello lo [OMISSIS] propone ricorso per cassazione, articolato su sei motivi e formulando quesiti; resistono entrambe le controparti con controricorso; e, per la udienza pubblica del 3.2.11, senza che alcuna presenti memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., compaiono per sostenere la discussione orale soltanto i controricorrenti.
Motivi della decisione
3. A sostegno del ricorso lo [OMISSIS] articola sei motivi ed in particolare:
3.1. con un primo motivo, ex art. 360 co. 1 n. 3 in relazione agli artt. 2288 c.c. e 21 l.f., egli sostiene: che il socio di società di persone, dichiarato fallito in base a fallimento poi revocato, non può qualificarsi come non mai cessato dalla qualità di socio, anziché immediatamente ed irrevocabilmente escluso di diritto, perché l’effetto derivante dalla sentenza dichiarativa di fallimento si è inserito in un’autonoma situazione divenuta definitiva prima della revoca, per cui essa non dipende più dalla sentenza; che gli sono così inopponibili i decreti ingiuntivi nn. 1260/89 e 1250/97, relativi a debiti contratti dalla società nel periodo in cui lo [OMISSIS] non era (più) socio;
3.2. con un secondo motivo, ex art. 360 co. 1 n. 3 in relazione agli artt. 647 co. 1 c.p.c., 2909 c.c. e 43 l. f., egli sostiene non essergli opponibile un decreto ingiuntivo pronunciato quando era fallito, perché egli era privo della capacità processuale per dispiegare la relativa opposizione;
3.3. con un terzo motivo, ex art. 360 co. 1 n. 3 in relazione agli artt. 647 co. 1 c.p.c., 2909 c.c. e 3 co. 9 l. 8.8.95 n. 335, egli esclude una valida interruzione della prescrizione per il d.l. 1250/97 a seguito della sua notifica, oltretutto rifiutata, alla legale rappresentante della s.n.c., perché esso era pronunciato soltanto contro la società; ed adduce che comunque non può il socio di società di persone opporsi a decreto ingiuntivo che non lo menzioni espressamente come debitore;
3.4. con un quarto motivo, ex art. 360 co. 1 n. 3 in relazione agli artt. 647 co. 1 c.p.c., 2909 e 2697 c.c. e 161 c.p.c., egli ritiene che un decreto ingiuntivo emesso contro un titolare di ditta la quale non esista va inteso come emesso contro soggetto inesistente e quindi non si estende contro il primo quale persona fisica;
3.5. con un quinto motivo, ex art. 360 co. 1 n. 5, in relazione all’interruzione della prescrizione del credito recato dal d.l. 966/84 del 28.8.84, egli stigmatizza la carenza di supporto probatorio per il fatto decisivo consistente nell’avvenuta ammissione del credito, di cui pure era stata chiesta l’insinuazione, al passivo;
3.6. con un sesto motivo, ex art. 360 co. 1 n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., si duole dell’avvenuto riconoscimento, in favore di INAIL, di un credito in misura maggiore di quella richiesta, avendo tale controparte chiesto accertarsi il diritto di procedere per la somma di Euro 73.377,77 o per minor somma risultante di giustizia, mentre la gravata sentenza lo accoglie per la maggiore somma di Euro 8 6.900,94;
3.7. chiede la cassazione della gravata sentenza e la declaratoria dell’inesistenza del diritto di INPS ed INAIL a procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, vinte le spese di tutti i gradi di lite.
4. Entrambi gli intimati resistono con controricorso ed in particolare:
4.1. l’INPS (costituendosi in proprio e quale mandatario con rappresentanza della S.C.C.I. spa, cessionaria di alcuni dei crediti per cui si agisce) deduce:
4.1.1. che la revoca del fallimento del socio comporta con efficacia ex tunc il ripristino del rapporto societario venuto meno di diritto;
4.1.2. che il fallito può opporsi di persona al d.l. che in qualsiasi modo gli risultasse opponibile;
4.1.3. che vi è coincidenza piena tra soggetto indicato quale titolare di ditta individuale ed il medesimo in proprio; o che, al più, vi è imprecisa ma non inidonea identificazione dell’ingiunto;
4.1.4. che l’interruzione della prescrizione si ricollega alla presentazione della domanda di insinuazione al passivo e non rileva l’effettiva ammissione del credito a quest’ultimo;
4.2. l’INAIL sostiene che:
4.2.1. non rilevano le problematiche sull’intercorso intervallo di fallimento dello [OMISSIS] , visto che il credito è stato azionato successivamente;
4.2.2. al momento dell’emanazione del d.l. lo [OMISSIS] era comunque [di nuovo] socio;
4.2.3. benché prodottasi di diritto, l’esclusione del socio fallito non ha avuto concreto effetto né è divenuta opponibile ai terzi e comunque avrebbe comportato la liquidazione della quota o lo scioglimento della società, che invece non si sono avute nel caso di specie;
4.2.4. la riacquisizione della qualità di socio ha quindi luogo ex tunc, ove non vi siano fatti preclusivi come la liquidazione della società;
4.2.5. è pienamente eseguibile contro il socio di società di persone il d.l. emesso e notificato a questa e del resto ogni socio può opporlo;
4.2.6. è correttamente stata computata la somma per interessi legali successivi alla data indicata nell’intervento, che potevano essere riconosciuti anche senza apposita istanza.
5. Benché siano stati formulati quesiti, alla fattispecie non può applicarsi l’art. 366 bis c.p.c., essendo la sentenza qui impugnata stata pubblicata anteriormente al 2.3.06: sicché la novella del d.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 non può trovare applicazione, stando alla normativa transitoria di cui all’art. 27, co. 2, di detto decreto; i quesiti stessi restano quindi in sé considerati irrilevanti e vanno solo interpretati complessivamente con i motivi di ricorso cui si riferiscono.
5. Ciò posto, i motivi proposti vanno separatamente considerati; e, a cominciare dal primo (di cui supra, sub 3.1.):
5.1. vanno esaminati gli effetti della revoca della sentenza dichiarativa di fallimento di una persona che sia socio di una società in nome collettivo ed in particolare se quelli consistano nel ripristino o nella reviviscenza della qualità di socio con efficacia ex tunc, tanto che detta qualità possa considerarsi come mai venuta meno;
5.2. orbene, i rapporti giuridici pendenti al momento della dichiarazione sono assoggettati alla particolare disciplina degli artt. 72 ss. L.f. e delle eventuali ulteriori norme dei singoli istituti: quanto alla società di persone, l’art. 2288 c.c. prevede l’esclusione di diritto del socio che sia stato dichiarato fallito e tale previsione, benché dettata espressamente per la società semplice e ritenuta da parte della dottrina inapplicabile alle altre tipologie di società personali, si estende invece a queste ultime in virtù dell’univoco richiamo normativo contenuto negli artt. 2293 e 2315 c.c. (in tema di società in accomandita semplice, espressamente in tal senso si esprime Cass. 22 maggio 2003 n. 8091) ed in difetto di valide ragioni di differenziazione della disciplina;
5.3. al contempo, l’art. 21 l.f. – nel testo originario e comunque in quello anteriore alla riforma del 2005/07, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame – è correntemente interpretato nel senso di una generalizzata efficacia retroattiva della revoca della dichiarazione di fallimento, nonostante il tenore testuale più limitato: ma effettivamente si rileva che, quanto ai rapporti giuridici pendenti al momento della dichiarazione di fallimento, l’eventuale definitività o irreversibilità della situazione scaturita da tale ultima dichiarazione integrerebbe un limite alla reviviscenza di quei rapporti;
5.4. ora, certamente il rapporto sociale di un socio illimitatamente responsabile di una società di persone è venuto di diritto meno in virtù della dichiarazione del fallimento di lui, per la peculiare rilevanza della considerazione della persona e delle sue qualità anche patrimoniali che normalmente determina i contraenti alla stipula del contratto di società personale;
5.5. tuttavia, benché l’operatività di diritto dello scioglimento del rapporto sociale possa riferirlo temporalmente al momento stesso della dichiarazione di fallimento, eppure i suoi effetti definitivi non si verificano – e non possono considerarsi cristallizzati – fino a quando la quota del fallito non è liquidata ad istanza di qualunque interessato e verosimilmente dei competenti organi fallimentari: atteso che quanto meno la partecipazione del socio, benché escluso di diritto, al patrimonio sociale comporta, fino appunto all’atto conclusivo e finale della liquidazione della sua quota, la persistenza di rapporti di debito e credito verso la società (o, se non si voglia a questa riconoscere una soggettività giuridica piena, verso gli altri soci) ed impone di ritenere pendente e non ancora esaurito, sia pure a questi più limitati fini, il rapporto giuridico preesistente;
5.6. una tale conclusione vale a maggior ragione poi nel caso – che qui ricorre – della società di i persone costituita da due soci, l’esclusione di diritto di uno dei soci comporta pure lo scioglimento della società, in applicazione dell’art. 2272 n. 4 c.c., essendo venuta meno la pluralità di soci: anche in questa ipotesi gli effetti di tale esclusione non saranno compiutamente esauriti fino alla liquidazione della società, da attivarsi nelle forme previste dal codice stesso;
5.7. fino a quando uno di tali due eventi (la liquidazione della quota del socio escluso di diritto, ovvero, nelle società di due soci, la liquidazione di questa) non si verifica, allora, non si sono compiuti tutti gli effetti della situazione giuridica complessiva che si riconduce all’esclusione di diritto, visto che la normale loro sequenza non si è completata: la situazione stessa non può a sua volta considerarsi esaurita e la normale retroattività della revoca del fallimento la investe ponendola nel nulla, come se non fosse mai venuta a giuridica esistenza;
5.8. la tesi dell’inopponibilita delle condanne pronunciate per crediti sociali relativi ai periodi in cui era stata operativa la dichiarazione di fallimento od anche successivi non è quindi fondata; mentre, per quanto si andrà ad argomentare in ordine al secondo ed al terzo motivo di ricorso, non può revocarsi in dubbio l’estensibilità della condanna pronunciata nei confronti di una società di persone anche ai soci illimitatamente responsabili di questa;
5.9. deve quindi concludersi nel senso che il socio i di società in nome collettivo composta di due soci, che sia stato dichiarato fallito, deve considerarsi non avere mai perduto la qualità di socio per effetto della revoca del fallimento, qualora la sua quota non sia stata liquidata o la società sia rimasta in vita, così rispondendo dei debiti sociali sorti durante il periodo in cui egli è restato soggetto alla dichiarazione di fallimento poi revocata.
6. Va ora esaminato il secondo motivo di ricorso (di cui supra, sub 3.2.) ed al riguardo si nota che:
6.1. l’incapacità del fallito non è assoluta, ma, in relazione alle finalità per le quali è prevista, relativa, tanto che il suo rilievo è rimesso all’iniziativa degli organi della massa dei creditori, nell’interesse dei quali è prevista ed ai quali soltanto è così concesso eccepirla (per costante giurisprudenza di questa Corte; da ultimo, v. Cass. 2 luglio 2010 n. 15713);
6.2. effettivamente, pertanto, il creditore che si mantenga estraneo alla procedura concorsuale ben può agire contro il fallito per ottenere un provvedimento che, pur non essendo opponibile al momento, alla massa dei creditori, diviene eseguibile quando il debitore ritorna in bonis; e ne consegue che, se il fallito non si difende a seguito della notifica di un decreto ingiuntivo da parte di un creditore per un credito estraneo alla massa, il provvedimento, decorsi i termini di opposizione, diviene definitivo ed acquista esecutività dopo la chiusura del fallimento (Cass. 27 aprile 1981 n. 2542; vedi anche, sostanzialmente, Cass. 27 luglio 1973 n. 2212);
6.3. deve quindi ritenersi: da un lato, possibile per il creditore agire contro il suo debitore in proprio, anche quando sia fallito, potendo egli conseguire un titolo per la tutela postfallimentare delle sue ragioni di credito; dall’altro, necessario per il debitore fallito, destinatario di un’ingiunzione in proprio, opporsi in tale qualità nell’inerzia (del resto comprensibile, per l’inopponibilità alla massa di quel titolo) della curatela;
6.4. deve quindi concludersi nel senso che, spettando comunque al fallito una limitata capacità processuale, egli ha l’onere di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, verificandosi, in mancanza, anche nei suoi confronti l’effetto della definitività del monitorio stesso.
7. Va ora esaminato il terzo motivo di ricorso (di cui supra, sub 3.3.), affrontando la questione della opponibilità anche al socio illimitatamente responsabile di un titolo esecutivo pronunciato contro la società di persone di cui egli parte e degli effetti preclusivi della mancata opposizione da parte sua; ed al riguardo si nota che:
7.1. in primo luogo, la notifica rifiutata si ha, (come è noto, per regolarmente compiuta, potendo – a tutto concedere – rilevare le motivazioni del rifiuto – se ritualmente dedotte – ad introdurre meri fatti giuridici, la valutazione della cui rilevanza nel merito è operata nel corso del processo cui si riferisce l’atto la cui notifica è stata rifiutata;
7.2. la sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall’esistenza dell’obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e quindi ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l’art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato (Cass. 14 giugno 1999 n. 5884, Cass. 17 gennaio 2003 n. 613, Cass. 6 ottobre 2004 n. 19946 e Cass. 16 gennaio 2009 n. 1040);
7.3. un tale approdo esegetico può confermarsi, del resto, alla stregua della considerazione della imperfetta soggettività giuridica delle società di persone, che si risolve e sostanzialmente si identifica e si risolve in quella dei soci, i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi e dei creditori soltanto dal fragile diaframma della sussidiarietà della loro responsabilità rispetto a quella del patrimonio sociale: sicché, in considerazione della normale coincidenza della pienezza del potere di gestione e della responsabilità illimitata in capo a ciascuno dei soci di società di persone, i debiti della prima finiscono col risolversi in quelli dei secondi; ne consegue ulteriormente che, per l’interesse e la legittimazione da riconoscersi a questi ultimi, avverso ed in vista del loro riconoscimento giudiziale essi hanno uno specifico onere appunto personale di preventiva reazione;
7.4. può pertanto concludersi nel senso che, per la struttura delle società personali, il debito della società resta essenzialmente un debito che fa capo anche al singolo socio;
7.5. tanto consente di ritenere, siccome direttamente suscettibile di divenire il destinatario della condanna da quello recata, interessato e legittimato ad opporsi al decreto ingiuntivo pronunciato contro una società di persone anche il socio di questa che sia – come nel caso di specie – illimitatamente responsabile; in tal modo si tempera il generale principio della necessaria coincidenza tra parti del 1 monitorio e parti del processo di esecuzione (ribadito da Cass. 8 settembre 1997 n. 8731 e Cass. 18 agosto 2004 n. 16069) con l’estensione dell’efficacia del giudicato al di là dei limiti formali del titolo, resa possibile dalla particolare natura – e sostanzialmente dalla carenza di una soggettività giuridica perfetta – del soggetto destinatario della sentenza; e non piuttosto in virtù del principio, addotto dal controricorrente INAIL, della legittimazione di ogni socio ad opporsi al decreto ingiuntivo emesso contro una società in nome collettivo (affermata da Cass. 7 settembre 1993 n. 9381), visto che una tale fattispecie si riferisce all’azione per contestare il debito sociale consacrato nel titolo e non quello gravante sul socio – illimitatamente responsabile – in proprio;
7.6. il riconosciuto principio dell’efficacia riflessa, nei confronti del socio illimitatamente responsabile, del titolo esecutivo conseguito nei confronti della società di persone impone poi di ricondurre nell’alveo delle reazioni avverso il titolo stesso le questioni che il primo potrebbe, quale coobbligato solidale, sviluppare contro di questo;
7.7. è poi principio generale che, ove non sia stata i proposta opposizione, neppure tardivamente, il decreto ingiuntivo acquista autorità equiparabile al giudicato e preclude definitivamente le eccezioni relative a fatti anteriori, i quali andavano fatti valere esclusivamente nel giudizio di opposizione (per tutte, v. Cass. 25 febbraio 1994 n. 1935, Cass. 28 febbraio 1999 n. 9061, Cass. 19 dicembre 2006 n. 27159): qualora il titolo posto a base di una qualunque azione esecutiva sia di formazione giudiziale, il giudice dell’esecuzione – e dell’opposizione ad esecuzione – non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo giudiziario, che sia diretto cioè ad invalidarne l’efficacia in base ad eccezioni che andavano dedotte nel giudizio definito con il titolo medesimo, dovendosi egli soltanto limitarsi a controllare l’eventuale validità ed esistenza del titolo stesso, così da potere stabilire se esso stia effettivamente a base dell’esecuzione o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione (e tranne solo i casi – che con tutta evidenza qui non sono addotti e non ricorrono – di vera e propria inesistenza della pronunzia);
7.8. una tale conclusione va applicata anche all’eccezione di prescrizione del credito consacrato nel decreto ingiuntivo (Cass. 10 settembre 1974 n. 2455), tipico fatto estintivo anteriore alla definitività del titolo esecutivo che afferma invece la sussistenza del diritto di credito;
7.9. il socio illimitatamente responsabile deve quindi opporre la prescrizione del credito verso la società dispiegando opposizione avverso il decreto ingiuntivo che lo riconosce, anche, beninteso ove ne ricorrano i presupposti, con il rimedio dell’opposizione tardiva: in mancanza, gli è preclusa l’eccezione di prescrizione in sede meramente esecutiva;
7.10. deve quindi concludersi nel senso che il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di una società in nome collettivo estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e, pertanto, anche ciascuno di questi ha l’onere di proporvi opposizione, con la conseguenza che, in mancanza, il monitorio stesso diviene definitivo anche nei confronti del socio e questi non può opporre l’eventuale prescrizione maturatasi in precedenza.
8. Va ora esaminato il quarto motivo di ricorso (di cui supra, sub 3.4.) ed al riguardo basti osservare che non vi è diversità tra colui che viene indicato come titolare di una “ditta” (o, rectius, “impresa”) individuale ed il medesimo come persona fisica, visto che, per scolastica nozione, quella non ha alcuna autonomia patrimoniale ed il primo si risolve nel secondo, senza possibilità di tenere distinti, in capo al medesimo soggetti, i rapporti a lui facenti capo quale imprenditore e quelli estranei all’impresa; pertanto, quand’anche fosse stata inesistente la “ditta individuale” in capo allo [OMISSIS] , un decreto o un qualunque titolo esecutivo giudiziale pronunciato contro tale ditta estende comunque i suoi effetti contro la persona fisica in cui egli, come qualunque altro imprenditore individuale, si identifica; ed il titolo è quindi formato correttamente e direttamente nei suoi confronti, e non già contro un soggetto da qualificarsi inesistente. Deve quindi concludersi nel senso che, per la piena coincidenza tra il titolare della ditta individuale e la sua persona fisica, il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del primo si intende senz’altro pronunciato nei confronti della seconda.
9. Va ora esaminato il quinto motivo di ricorso (di cui supra, sub 3.5.) ed al riguardo si nota che:
9.1. il motivo di censura si appunta non già sull’omissione di motivazione sul punto decisivo della ammissione al passivo, ma, a ben guardare, sul prospettato errore di diritto di riferire l’effetto interruttivo (e sospensivo) alla presentazione della domanda di insinuazione al passivo, anziché alla sua ammissione;
9.2. diversamente, il motivo sarebbe inammissibile, visto che la ratio decidendi della Corte ambrosiana è stata chiaramente indicata nell’individuazione dell’interruzione nell’insinuazione al passivo e non nell’approvazione dello stato passivo;
9.3. così interpretato il motivo al fine di esaminarlo nel merito, esso è comunque infondato, visto che, in tema di prescrizione del diritto dell’istituto previdenziale alla corresponsione dei contributi, la domanda di ammissione al passivo produce le stesse conseguenze della domanda giudiziale ai fini della interruzione della prescrizione, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale (Cass. 4 agosto 2004 n. 14962);
9.4. non vi è questione poi sulla persistenza dell’effetto permanente in relazione all’esito della procedura stessa: e questa Corte non può esaminarla d’ufficio;
9.5. deve quindi concludersi, interpretandosi il motivo di censura come doglianza di violazione di legge anziché di vizio di motivazione, nel senso che per l’interruzione della prescrizione, la quale resta sospesa per tutta la durata della procedura fallimentare anche se revocata, rileva la domanda di insinuazione al passivo fallimentare e non. anche il successivo eventuale provvedimento di ammissione al medesimo.
10. Va ora esaminato il sesto motivo di ricorso (di cui supra, sub 3.6.); ed esso solo è fondato;
infatti:
10.1. le richieste conclusive formulate nell’atto di appello dall’INAIL, quali si ricavano dalla sentenza impugnata (pag. 10, primo periodo), si articolano nel riconoscimento del diritto di “procedere esecutivamente nei confronti dello [OMISSIS] , in qualità di socio illimitatamente responsabile di snc H. B. [ma, rectius, Bois] Legno, per il credito di L. 142.079.170, pari ad Euro 73.377,77″:
10.2. in particolare, manca qualsiasi – eppure consueta, benché talvolta di stile – clausola del tipo “o di quella diversa somma ritenuta di giustizia”, avendo anzi l’INAIL specificato che, in subordine, esso chiedeva la minore somma (e non anche quella eventualmente maggiore) reputata giusta;
10.3. ancora, manca – stando al tenore degli atti come riprodotti in quelli suscettibili di diretto scrutinio da parte di questa Corte – la richiesta espressa degli accessori, i quali, costituendo autonoma componente del credito di valuta, vanno normalmente fatti oggetto di separata e specifica richiesta; ed è appena il caso di notare che non constano atti, direttamente valutabili da questa Corte in sede di legittimità e non avendo idoneamente specificato al riguardo alcunché il creditore, sulla cui base desumere aliunde la spettanza ex lege di accessori di qualsiasi fatta;
10.4. non possono prendersi in considerazione altri atti, anche per il principio di autosufficienza del ricorso, visto che il controricorrente INAIL si è limitato a predicare una diversa entità della somma reclamata, senza indicare in quale atto del processo esso l’avrebbe formulata (non bastando la generica dizione “istanza del 15.9.99″, senza indicazione dell’autorità a cui era diretta, del suo ruolo e della sua ubicazione all’interno del processo e di dove, all’interno della produzione di parte e per l’ipotesi che potesse essere direttamente esaminata da questa Corte, essa sarebbe stata reperibile);
10.5. vi è quindi diversità insuperabile tra quanto richiesto in atto di appello incidentale e quanto deciso dalla Corte di Appello, avendo essa determinato il credito in misura maggiore di quella di cui alla domanda cristallizzata con l’atto di appello, con conseguente vizio di ultrapetizione;
10.6. del resto, la Corte di Appello non da conto in modo perspicuo di come giunge alla somma finale riconosciuta, rispetto a quella oggetto dell’appello incidentale; né sopperisce, con adeguati atti o argomentazioni, il creditore, in quella sede appellante incidentale: e non può questa Corte in sede di legittimità colmare la relativa lacuna;
10.7. va concluso nel senso che, formulata una domanda con riferimento specifico ad un ammontare determinato o in subordine ad una somma inferiore e comunque senza accessori per un credito da definirsi -in difetto di allegazione o di prova del contrario – di valuta, incorre in ultrapetizione il giudice che riconosca un importo superiore, neppure potendosi, in caso di debiti di valuta, riconoscere gli interessi successivi alla data indicata in domanda in difetto di espressa estensione di questa.
11. È necessario quindi cassare In parte qua relativamente all’accoglimento del solo sesto motivo – la gravata sentenza; tuttavia è possibile ed opportuno – per l’esiguità dell’attività processuale richiesta dalla parziale cassazione e non essendovi la necessità di alcun ulteriore accertamento in fatto – decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la controversia tra il debitore e l’interventore INAIL, atteso il tenore della domanda formulata in secondo grado, con il riconoscimento della somma ivi richiesta e senza alcun altro accessorio, così sostituendo la statuizione contenuta nella sentenza della Corte di Appello e definitivamente riformando la pronuncia di primo grado.
Ed in conclusione:
11.1. vanno rigettati tutti i motivi di ricorso tranne l’ultimo;
11.2. e, accolto soltanto quest’ultimo, relativo alla posizione processuale del solo INAIL, la qui impugnata sentenza va cassata in riferimento esclusivamente al medesimo e confermata nel resto;
11.3. con contestuale decisione nel merito va pronunciata declaratoria del diritto di INAIL di procedere esecutivamente nei confronti di [OMISSIS] per l’importo di L. 142.079.170, pari oggi ad Euro 13.311,11, senza altri accessori;
11.4. quanto alle spese del giudizio di legittimità, la soccombenza dello [OMISSIS] nei confronti dell’INPS è integrale e ne comporta la condanna come in dispositivo;
11.5. sempre quanto alle spese di lite nel rapporto processuale tra lo [OMISSIS] e l’INAIL, la soccombenza del primo è invece soltanto parziale e pertanto stimasi equo compensarle.
P.Q.M.
La Corte, rigettati gli altri, accoglie l’ultimo motivo di ricorso principale; decidendo nel merito, in corrispondente riforma della gravata sentenza della Corte di Appello di Milano n. 233/06, che peraltro conferma nel resto, dichiara il diritto di INAIL di procedere esecutivamente nei confronti di [OMISSIS] per l’importo di L. 142.079.170, pari oggi ad Euro 73.377,77; condanna [OMISSIS] al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INPS, in persona del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi; dichiara compensate le spese di lite nei rapporti tra lo [OMISSIS] e l’INAIL.
Depositata in cancelleria il 24 marzo 2011