Se il cane morde l’alunna nel cortile della scuola, l’Istituto scolastico paga i danni – Cassazione Civile, Sentenza n. 3680/2011
L’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni (anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso). Nonché, che è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ.; sicché, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante.
Nella fattispecie la Cassazione ha accolto il ricorso presentato nell’interesse di una studentessa addentata alla mano da un cane incustodito e senza museruola nel cortile antistante l’edificio scolastico, mentre si accingeva a uscire da questo al termine delle lezioni. In primo grado veniva rigettata dal Tribunale la domanda, di risarcimento del danno per le lesioni subite, avanzata nei confronti del Ministero della pubblica istruzione, così come l’appello proposta dalla stessa. In applicazione dell’enunciato principio, però, la Terza sezione civile ha cassato la sentenza impugnata e rinviato, per l’applicazione del principio di diritto, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.
(Litis.it, 29 Marzo 2011)
Cassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza n. 3680 del 15/02/2011
FATTO E DIRITTO
1. [OMISSIS] (studentessa prossima alla maggiore età), addentata alla mano da un cane incustodito e senza museruola nel cortile antistante l’edificio scolastico, mentre si accingeva a uscire da questo al termine delle lezioni, vedeva rigettata dal Tribunale la domanda, di risarcimento del danno per le lesioni subite, avanzata nei confronti del Ministero della pubblica istruzione.L’appello proposta dalla stessa veniva rigettato con sentenza del 5 settembre 2005.
2. Avverso la suddetta sentenza la M. ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, e depositato memoria.Il Ministero, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensive.
3. La decisione impugnata ha rigettato l’appello sulla base delle seguenti argomentazioni:a) l’azione proposta in primo grado, come qualificata dal giudice adito e non specificamente impugnata sul punto, con conseguente passaggio in giudicato, è di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.;b) correttamente il Tribunale ha rigettato la domanda ex art. 2043 c.c., non potendosi configurare a carico della P.A. l’obbligo di impedire, attraverso appositi accorgimenti, compresa la destinazione di personale addetto alla sorveglianza all’ingresso, il verificarsi di simili eventi; né potendosi ritenere che la sorveglianza all’ingresso risponda a principi di prudenza e diligenza o che vi sia colpa (o dolo) della P.A. nella mancata predisposizione di accorgimenti idonei a evitare l’accesso di cani. Restando, perciò esclusa la possibilità di riferire l’evento alla responsabilità alla P.A.;c) l’appellante ha dedotto la violazione dell’obbligo contrattuale di garantire la sicurezza dei minori affidati alla scuola, ma la domanda non può esaminarsi perché nuova, essendo diversa da quella di risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale, correttamente rigettata dal primo giudice.
3.1. La ricorrente, con unico motivo, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2048 c.c., in una con insufficiente e contraddittoria motivazione. Chiede che la sentenza sia cassata in applicazione del principio di diritto per cui, stante la portata generale dell’obbligo dell’amministrazione scolastica di garantire la sicurezza degli alunni, così che la sorveglianza e la custodia degli spazi frequentati dagli allievi deve intendersi finalizzata alla prevenzione di qualsivoglia rischio prevedibile, compresa l’introduzione di animali privi di custodia, chi agisce per il risarcimento deve dimostrare l’evento dannoso e il suo verificarsi nel tempo in cui l’alunno era sottoposto alla vigilanza dell’insegnante, restando indifferente che invochi la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie, suggerite dall’ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanza di tempo e di luogo, affinché sia salvaguardata l’incolumità dei discenti minori.
4. Il ricorso è fondato.
4.1. Da quasi un decennio è principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, che il titolo della responsabilità del Ministero della pubblica istruzione, nel caso di alunni che subiscano danni durante il tempo in cui dovrebbero esser sorvegliati dal personale della scuola, può essere duplice e può esser fatto valere contemporaneamente. Il titolo è contrattuale se la domanda è fondata sull’inadempimento all’obbligo specificatamente assunto dall’autore del danno di vigilare, ovvero di tenere una determinata condotta o di non tenerla; extracontrattuale se la domanda è fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri. Quindi, lo stesso comportamento può essere fonte per il suo autore sia di una responsabilità da inadempimento, sia di una responsabilità da fatto illecito, quando l’autore della condotta anziché astenersene la tenga, ovvero manchi di tenere la condotta dovuta e le conseguenze sono risentite in un bene protetto, non solo dal dovere generale di non fare danno ad altri, ma dal diritto di credito, che corrisponde ad una obbligazione specificamente assunta dalla controparte verso di lui. Quando una tale situazione si verifica, il danneggiato può scegliere, sia di far valere una sola tra le due responsabilità, sia di farle valere ambedue (in particolare da Cass. n. 16947 del 2003 sino a tempi molto recenti).Pure pacifico da tempo è che l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissio
ne dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni (anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso). Nonché, che è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ.; sicché, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante (da s.u. n. 9346 del 2002 sino al 2010).
4.2. La sentenza impugnata contrasta, evidentemente, con questi principi. Oltre a ignorare il duplice titolo di responsabilità e la facoltà di scelta in capo al danneggiato, non ha valutato la portata degli obblighi contrattuali derivanti all’amministrazione scolastica dall’iscrizione dell’alunno.
Con l’iscrizione, gli alunni sono affidati all’amministrazione scolastica, che esplica il proprio servizio attraverso il personale – docente e non – e mediante la messa a disposizione di locali, laboratori ecc. Dall’iscrizione deriva a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. Quindi, anche l’obbligo di vigilare, predisponendo gli accorgimenti necessari a seconda della conformazione dei luoghi, affinché nei locali scolastici non si introducano terzi (persone o animali) che possano arrecare danni agli alunni. Ne deriva che, nelle controversie per il risarcimento del danno da lesioni provocate dall’aggressione di un cane incustodito, nei locali e pertinenze (come nel caso di specie il cortile antistante l’edificio scolastico) messi a disposizione dalla scuola, l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre l’amministrazione ha l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile, essendo stati predisposti gli accorgimenti idonei ad impedire l’accesso a terzi.
5. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata. Il giudice di rinvio rinnoverà l’esame dell’appello applicando il suddetto principio di diritto e liquiderà le spese processuali anche del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2011