CivileGiurisprudenza

Notifica a contribuente irreperibile. Basta affissione all’albo comunale – Cassazione Civile, Sentenza n. 6102/2011

Se l’assenza è “assoluta”, non c’è obbligo di inviare la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito

La notificazione dell’accertamento eseguita con la “procedura degli irreperibili” è ritualmente effettuata mediante l’affissione dell’avviso del deposito prescritto dall’articolo 140 cpc nell’albo comunale, senza necessità di spedizione di alcuna raccomandata informativa, e si considera perfezionata per il destinatario nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione.
Questo il verdetto finale della sentenza n. 6102 del 16 marzo, con la quale la Cassazione ha confermato i propri precedenti in tema di interpretazione del primo comma, lettera e), dell’articolo 60 del Dpr 600/1973.

Le fasi di merito
Un contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta l’avviso di accertamento emesso dall’ufficio di Aversa relativamente a Irpef e Ilor per l’anno 1995.
L’adito giudice dichiarava inammissibile il ricorso per tardività.

L’appello della parte privata veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 145/2005, che confermava la tardività dell’originario gravame sul rilievo che, ai sensi del primo comma, lettera e), dell’articolo 60 del Dpr 600/1973, il termine per la proposizione del ricorso in caso di notificazione eseguita secondo la procedura ivi disciplinata (“rito degli irreperibili”) decorre dall’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione dell’avviso del deposito dell’atto nell’albo comunale.
Nella specie, poiché il termine per l’impugnazione, calcolato ai sensi della predetta norma, era iniziato a decorrere il 27 dicembre 2002 e i sessanta giorni utili per il gravame erano spirati il successivo 25 febbraio 2003, doveva ritenersi tardivo il ricorso proposto il 1° aprile 2003.

Il ricorso in Cassazione e la sentenza della Corte suprema
Avverso la sentenza di merito di secondo grado, l’interessato proponeva ricorso alla Corte di cassazione, al quale resisteva con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Nel gravame veniva lamentata la violazione del combinato disposto degli articoli 140 cpc e 48 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, nonché falsa applicazione dell’articolo 60 del Dpr 600/1973, affermandosi che, ai sensi del citato articolo 140, per il perfezionamento della notificazione, occorre che siano adempiute tutte e tre le formalità previste dalla norma (deposito dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso del deposito e spedizione della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito).

La Corte ha peraltro respinto le doglianze del ricorrente, confermando la costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la notificazione dell’avviso di accertamento eseguita ai sensi del primo comma, lettera e), dell’articolo 60 del Dpr 600/1973, è ritualmente effettuata – quando nel comune nel quale la notifica deve eseguirsi non v’è abitazione, ufficio o azienda del contribuente – mediante l’affissione dell’avviso del deposito prescritto dall’articolo 140 cpc nell’albo comunale, “senza necessità di spedizione mediante raccomandata, e la notificazione stessa si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione, senza, peraltro, che ciò dia adito a dubbi di legittimità costituzionale (cfr. Cass. nn. 8363 del 1993, 7120 e 9922 del 2003, 7773 del 2006)”.

Considerazioni
La disciplina delle notificazioni degli atti tributari, contenuta nell’articolo 60 del Dpr 600/1973, opera un rinvio alle regole fissate dagli articoli 137 e seguenti del cpc, stabilendo peraltro alcune regole particolari per la materia fiscale.
Laddove, all’atto dell’esecuzione della notifica, l’interessato (o altro soggetto idoneo a ricevere l’atto per suo conto) non venga momentaneamente reperito nel luogo (esattamente individuato) in cui la notifica stessa deve essere effettuata, viene attivato il procedimento di cui all’articolo 140 cpc.

In questi casi, piuttosto frequenti nella pratica, nei quali il destinatario dell’atto è soltanto “temporaneamente” assente (si pensi a chi, per motivi di lavoro, è assente per buona parte della giornata dalla propria abitazione) e pertanto si verifica una situazione di irreperibilità “relativa”, l’agente notificatore, in ossequio al citato articolo 140, “deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.
In sostanza, la notifica ex 140 presuppone che, pur essendo conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, non si sia potuta eseguire la consegna dell’atto perché questi (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo da dove, tuttavia, non risulti trasferito: in breve, il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario è stato esattamente individuato, ma la copia da notificare non può essere consegnata per mere difficoltà di ordine materiale (quali, come detto, la momentanea assenza del destinatario medesimo, ovvero l’incapacità o il rifiuto di ricevere l’atto da parte di altri possibili consegnatari).
Il concetto di irreperibilità – di cui alla rubrica dell’articolo 140 cpc – va, pertanto, inteso in senso “relativo”, dovendo a esso attribuirsi il significato di “assenza temporanea” dal luogo in cui il destinatario comunque risiede.

Di contro, quando – come nella fattispecie esaminata dalla sentenza 6102/2011 – l’ufficiale notificatore non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all’atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto, si verifica una situazione di irreperibilità “assoluta” e la notifica può essere eseguita ai sensi del primo comma, lettera e), dell’articolo 60 del Dpr 600/1973.
Questa norma – che costituisce l’equivalente dell’articolo 143 cpc (“Notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti”), disposizione inapplicabile in materia tributaria, stante quanto previsto dalla lettera f) del primo comma dell’articolo 60 in questione – prevede che “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione”.

La procedura in parola, cosiddetta “degli irreperibili”, risulta applicabile soltanto laddove il destinatario della notifica risulti trasferito dal luogo indicato nei registri anagrafici, e pertanto la sua residenza, dimora o domicilio siano sconosciuti e tale ignoranza non possa essere superata con le ricerche e le richieste di informazioni suggerite, in relazione al caso concreto, dall’ordinaria diligenza.
In particolare, il procedimento ex articolo 60, primo comma, lettera e), secondo quanto confermato anche dall’odierna sentenza, non prevede la spedizione dell’avviso dell’avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento di cui all’articolo 140 cpc, trattandosi di formalità non prescritta dalla norma (e, comunque, inutile, perché per quanto detto non esiste un recapito cui indirizzare la comunicazione).

Nel caso di utilizzo del procedimento “degli irreperibili”, la notificazione, nei confronti del destinatario, e “ai soli fini della decorrenza del termine per ricorrere”, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione nell’albo comunale dell’avviso del deposito prescritto dall’articolo 140 cpc in busta chiusa e sigillata (v. Cassazione, sentenze 14664/2006, 9922/2003, 3140/1998, 8363/1993).

Massimo Cancedda
nuovofiscooggi.it

 

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