La domanda del Condominio di rimozione di oggetti dal pianerottolo rientra nella competenza per materia del Giudice di Pace – Cassazione 5474/2011
La domanda proposta dal Condominio nei confronti di un condomino al fine di ottenere la rimozione di oggetti posizionati sul pianerottolo di uso comune é attribuita alla competenza del Giudice di pace per materia con la conseguenza che la sentenza emessa da quest’ultimo é appellabile senza le limitazioni di cui all’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ.
(Litis.it, 22 Marzo 2011)
Cassazione Civile, Sezione Seconda, Sentenza n. 5474 del 08/03/2011
Fatto e diritto
Ritenuto che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta la seguente relazione, depositata il 6 agosto 2010:
“Il Giudice di pace di Genova, con sentenza in data 18 aprile 2006, ha rigettato la domanda proposta dal Condominio di via [OMISSIS], volta ad ottenere la rimozione, da parte della condomina [OMISSIS] , di tutto il materiale dalla stessa depositato sul pianerottolo in corrispondenza della propria unità immobiliare, nonché il risarcimento del danno cagionato all’edificio.
L’appello proposto dal Condominio è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Genova con sentenza n. 3793 del 2008, depositata il 15 ottobre 2008, sul rilievo che, essendo la sentenza del Giudice di pace stata emessa secondo equità, non risultava nella specie ravvisabile la violazione dei principi informatori della materia, e non era stata dedotta la violazione di norme sul procedimento.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Condominio di via [OMISSIS], sulla base di due motivi; l’intimata non ha svolto attività difensiva.
Il Condominio censura la sentenza impugnata deducendo che il Tribunale avrebbe errato nel non ravvisare la violazione dei principi informatori della materia, posto che ciò che era stato contestato alla condomina era l’inadempimento a quanto stabilito dal regolamento condominiale, sicché il principio violato era quello che le obbligazioni debbono essere adempiute.
Il Condominio deduce altresì che il Tribunale avrebbe errato nel non ravvisare violazione di norme sul procedimento e soprattutto a ritenere che la sentenza impugnata fosse stata emessa secondo equità, con la conseguenza che l’appello era proponibile per i soli motivi indicati dall’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ.
È manifestamente fondata la censura con la quale il Condominio ricorrente deduce che il Tribunale ha errato a ritenere la sentenza del Giudice di pace emessa ai sensi dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.
Invero, la domanda proposta dal Condominio nei confronti della condomina era di rimozione di oggetti dal pianerottolo e di condanna al risarcimento dei danni; era quindi una domanda, la prima, attribuita alla competenza del Giudice di pace per materia, con la conseguenza che la sentenza era appellabile senza le limitazioni di cui all’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ.
D’altra parte, la sentenza impugnata non riferisce che il Giudice di pace ha espressamente definito la propria sentenza come emessa secondo equità, ma si limita a dare atto che le parti concordavano sul fatto che la sentenza era di tipo equitativo; il che preclude altresì che possa trovare applicazione, nel caso di specie, il principio dell’apparenza (sul quale v. Cass., n. 9923 del 2010).
Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di decisione alla quale non sono state formulate critiche di sorta;
che appare opportuno soggiungere che ulteriore ragione per escludere che la sentenza del Giudice di pace potesse essere qualificata come di equità, con conseguente sua inappellabilità, si desume dal fatto che l’originaria domanda era volta anche ad ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, senza precisazione che la stessa era proposta nei limiti della giurisdizione equitativa del giudice di pace;
che la sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio al Tribunale di Genova, in diversa composizione, perché proceda all’esame del gravame proposto dal Condominio;
che al giudice di rinvio è rimessa altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Genova, in diversa composizione.
Depositata in Cancelleria il 08.03.2011