Provvedimenti ritorsivi della Pubblica Amministrazione. La competenza al Giudice ordinario – Cassazione Sezioni Unite Civile, Ordinanza 3670/2011
La Corte è intervenuta, per la prima volta, a regolare la giurisdizione in ordine ad un’azione antidiscriminazione rivolta contro un provvedimento autoritativo emesso da una pubblica amministrazione, stabilendo che, versandosi in materia di diritti soggettivi assoluti, come si desume dal quadro costituzionale, sovranazionale ed interno di riferimento, la giurisdizione debba appartenere esclusivamente al giudice ordinario ed i provvedimenti amministrativi discriminatori debbano ritenersi emessi in carenza di poteri. Nella specie, un Comune, dopo aver concesso un contributo per ogni nuovo nato alle famiglie non abbienti (cd. bonus bebé), escludendo gli stranieri, ed aver subito in relazione a tanto, un’azione antidiscriminazione promossa da alcuni cittadini extracomunitari, disponeva, all’esito del provvedimento giurisdizionale che accertava la violazione del principio di parità ed estendeva il contributo ai genitori stranieri, la revoca del beneficio sia alle famiglie italiane che straniere. Anche questo provvedimento veniva denunciato come discriminatorio e, nel corso del giudizio civile, veniva contestata la giurisdizione del giudice ordinario, affermata, invece, dalla Suprema Corte sia con riferimento alla fase cautelare che a quella a cognizione piena dell’azione antidiscriminazione disciplinata dall’art. 4 del d.lgs n. 215 del 2003 e 44 d.lgs n. 286 del 1998.
Allegato Pdf: Ordinanza n. 3670 del 15 febbraio 2011
(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore L. Piccialli)