CivileGiurisprudenza

Straniero. Si al risarcimento per diritti inviolabili indipendentemente dalla condizione di reciprocità – Cassazione Civile, Sentenza n. 450/2011

Interpretando l’art. 16 delle preleggi alla luce degli artt. 2, 3 e 10 Costituzionale per il principio della gerarchia delle fonti, poiché costituiscono diritti inviolabili della persona umana sia il diritto alla salute ed all’integrità psicofisica sia il diritto ai rapporti parentali-familiari, il risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti dallo straniero (anche extracomunitario) in conseguenza della lesione di tali diritti, può essere fatto valere con l’azione risarcitoria, indipendentemente dalla condizione di reciprocità di cui all’art. 16 delle preleggi, senza alcuna disparità di trattamento rispetto al cittadino italiano, e quindi non solo contro il danneggiante (o contro il soggetto tenuto al risarcimento per fatto altrui), ma anche con l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore o del Fondo di Garanzia per le vittime della strada.

Secondo la Cassazione il catalogo dei diritti inviolabili dell’uomo, costituzionalmente garantiti, non costituisce numero chiuso e l’articolo 2 della Costituzione non ha comportato l’abrogazione dell’articolo 16 Preleggi, ma ha solo escluso che tra tali diritti, la cui tutela è sottoposta alla condizione di reciprocità, rientrino anche quei diritti inviolabili dell’uomo, costituzionalmente garantiti, rimanendo tale norma, invece, operativa per tutti gli altri diritti civili.

(Litis.it, 18 Marzo 2011)

Allegato Pdf:Sentenza n. 450 dell’11 gennaio 2011
(Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden,  Relatore A. Segreto)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *