Tutela penale allargata per gli oggetti di design – Cassazione Penale, Sentenza n. 6254/2011
Gli oggetti di “design”, la cui produzione si contraddistingue per la stretta correlazione tra aspetti prettamente industriali e sensibilità artistica dell’autore che ne determinano la originalità e la riconoscibilità da parte dei consumatori, ancorché interessati ad uno specifico ambito commerciale, traggono da tale peculiarità il loro segno distintivo che ne consente l’esatta individuazione e, conseguentemente, garantisce la loro originalità e la provenienza da un determinato produttore.
La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo definito l’ambito di operatività dell’art. 517 Cod. pen. – vendita di prodotti industriali con segni mendaci -.
In particolare, si è avuto modo di precisare che, per la configurabilità del reato, non sono richiesti la registrazione o il riconoscimento di un marchio né, tantomeno, la sua effettiva contraffazione o la concreta induzione in errore dell’acquirente sul prodotto acquistato, essendo sufficiente la mera attitudine a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche essenziali del prodotto (Sez. III n. 23819, 9 giugno 2009 ed altre prec. conf.) e che il bene giuridico oggetto di tutela non è l’interesse dei consumatori o quello degli altri produttori, ma quello generale attinente all’ordine economico, tanto che la messa in vendita o in circolazione di prodotti con segni mendaci determina, di per sé, una lesione effettiva e non meramente potenziale della lealtà degli scambi commerciali (Sez. III n. 2003 15 gennaio 2008). Tali principi trovano peraltro riscontro nella collocazione del reato nel Codice Penale tra i delitti contro l’industria e commercio, diversamente da quelli di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni (articolo 473 C.P.) e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 C.P.) inseriti tra i delitti contro la fede pubblica.
Deve rilevarsi che certamente il reato in questione può configurarsi anche con riferimento ai prodotti individuabili, come nella fattispecie, in “oggetti di design”. E’ noto, infatti, che con tale denominazione sono comunemente individuati manufatti, prodotti anche in serie, il cui elemento caratterizzante si può dire individuato, principalmente, nel particolare profilo estetico, nelle singolari caratteristiche funzionali o di progettazione ovvero dalle particolari metodologie di lavorazione e produzione applicate. Rientrano, senz’altro, in tale tipologia, gli oggetti di arredamento appositamente creati da un determinato autore, ancorché conosciuto nell’ ambito di un limitato settore quale, nella fattispecie, quello dell’ arredamento. Tale caratteristica qualificante non solo era presente nel caso posto all’attenzione della Corte territoriale, ma risultava accresciuta dalla presenza dagli specifici elementi distintivi, non solo stilistici, indicati dai giudici dell’appello, quali la numerazione del singolo manufatto prodotto in serie limitata o la sigla con le iniziali dell’autore, elemento, quest’ultimo, che maggiormente può rendere distinguibile l’opera anche per la tipologia del carattere utilizzato e la sua particolare collocazione sull’oggetto. La peculiarità degli oggetti viene peraltro correttamente individuata dalla Corte d’Appello nella circostanza che alcuni tra gli oggetti realizzati dai ricorrenti, già venduti, sono stati riconosciuti dopo la pubblicazione, su una nota rivista di arredamento, di alcune fotografie che li riproducevano indicandoli in didascalia con il solo riferimento al nome dell’autore
(Litis.it, 7 Marzo 2011)
Allegato Pdf: Sentenza n. 6254 del 2 febbraio 2011 – depositata il 21 febbraio 2011
(Sezione Terza Penale, Presidente A. Teresi, Estensore L. Ramacci)