Corte Ue, no ad aliquota Iva ridotta sui cavalli per uso alimentare
Il riferimento è alle cessioni, importazioni e acquisti intracomunitari di animali utilizzati per finalità di consumo
La controversia che ha portato alla pronuncia dei giudici comunitari è insorta tra la Commissione europea e l’Olanda. Secondo l’esecutivo Ue, applicando un’aliquota Iva ridotta alle cessioni, importazioni e acquisti intracomunitari di alcuni animali vivi, in particolare cavalli, non normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari per il consumo umano e animale, lo Stato non rispetta gli obblighi contenuti nell’articolo 12 della sesta direttiva, letto in combinato disposto con l’allegato H. Per questo motivo, la Commissione ha indirizzato una formale comunicazione all’Olanda chiedendo spiegazioni in merito.
La risposta dell’Olanda
Il governo olandese, nella risposta, ammetteva che l’ambito di applicazione di un’aliquota Iva ridotta alle cessioni di taluni animali vivi, come previsto dalla normativa nazionale, era più ampio di quello autorizzato dalla sesta direttiva, facendo però presente che un progetto di legge sarebbe stato sottoposto al Parlamento per conformarsi alla normativa europea entro il 1° gennaio 2007. Decorso tale termine senza che il governo olandese avesse ottemperato a quanto promesso, la Commissione inviava un parere motivato, invitando l’Olanda a adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alle previsioni europee entro due mesi a decorrere dalla sua notifica. Il 31 marzo 2008 lo Stato olandese comunicava formalmente all’Unione europea di non ritenere opportuno adottare, almeno per il momento, alcun progetto di legge in merito. Conseguentemente, la Commissione proponeva formale ricorso dinanzi la Corte di giustizia.
La normativa comunitaria
Analizzando il contesto normativo di riferimento, l’articolo 98 della direttiva 2006/112 in materia di Iva prevede che gli Stati membri possono prevedere una o due aliquote ridotte che si applicano unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell’allegato III, corrispondente all’allegato H della sesta direttiva. L’allegato contiene l’elenco delle cessioni di beni e prestazioni di servizi che possono essere assoggettate alle aliquote ridotte e al punto 1 annovera “i prodotti alimentari destinati al consumo umano e animale, animali vivi, sementi, piante e ingredienti normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari, prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari”.
Il ricorso della Commissione europea alla Corte
Nel suo ricorso alla Corte di giustizia, la Commissione fa notare che, in base alla formulazione del punto 1 dell’allegato III, gli animali vivi, così come le sementi, le piante e gli altri ingredienti, possono essere soggetti ad un’aliquota Iva ridotta unicamente se sono normalmente destinati a essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari, il che non si verifica certo nel caso dei cavalli. Di conseguenza, la legge olandese relativa all’imposta sul fatturato che riconosce un’aliquota Iva ridotta alle cessioni di taluni animali vivi come i cavalli, anche quando questi ultimi non sono destinati alla fabbricazione o alla produzione di prodotti alimentari, non pare conforme alle disposizioni della direttiva 2006/112.
A propria difesa, il Regno dei Paesi Bassi ha provato a sostenere che i cavalli sarebbero normalmente destinati a essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari. A tal riguardo, dall’uso dell’avverbio “normalmente”, al punto 1 dell’allegato III, risulta che occorrerebbe verificare non se ogni cavallo ceduto, individualmente considerato, ma piuttosto se una determinata categoria di animali sia destinata ad essere utilizzata alla preparazione di prodotti alimentari. A tal fine, il governo di Amsterdam fa riferimento a una ordinanza della Corte (1° giugno 2006, causa C 233/05) e all’articolo 20 del regolamento (CE) della Commissione (6 giugno 2008, n. 504) che danno attuazione alle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio sui metodi di identificazione degli equidi da cui emergerebbe che, in via di principio, sono destinati alla macellazione per il consumo umano. Il governo olandese, inoltre, fa notare che qualora non si volessero ritenere i cavalli come usualmente destinati a preparazioni alimentari, non di meno dovrebbero essere considerati una categoria normalmente utilizzata per la produzione agricola. Ogni cessione di cavallo potrebbe quindi beneficiare di un’aliquota Iva ridotta secondo il punto 11 dell’allegato III.
La posizione della Corte
Gli eurogiudici hanno chiarito che la ratio generale del punto 1 dell’allegato III induce ad accogliere l’interpretazione secondo cui le cessioni di animali vivi possono essere assoggettate a un’aliquota Iva ridotta soltanto quando gli animali sono utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari. Scopo, infatti, del legislatore comunitario è fare in modo che i beni essenziali e i beni e i servizi corrispondenti a scopi sociali o culturali, per essere accessibili a un numero quanto maggiore possibile di persone, possano essere assoggettati a un’aliquota ridotta Iva, purché non presentino rischi di distorsione della concorrenza. I prodotti alimentari, hanno proseguito i giudici di Lussemburgo, sono certamente riconducibili ai beni essenziali.
L’obiettivo del legislatore comunitario
Consentendo l’applicazione di un’aliquota Iva ridotta a questi prodotti, il legislatore europeo ha inteso così rendere questi ultimi meno costosi, e quindi più accessibili, per il consumatore finale, su cui, in definitiva, grava l’Iva. E per raggiungere interamente tale obiettivo, il legislatore ha esteso l’applicazione di questa aliquota Iva ridotta agli elementi che, pur non essendo essi stessi prodotti alimentari, sono normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione dei prodotti oggetto di controversia. Dunque è chiaro che il punto 1 dell’allegato III autorizza l’applicazione di un’aliquota Iva ridotta soltanto ed esclusivamente per gli animali vivi “normalmente” destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari. Per ciò che concerne specificatamente la specie equina, la corte ha rilevato che nell’Unione, la stessa si trova in una situazione diversa rispetto a quella delle specie normalmente impiegate nella preparazione dei prodotti alimentari.
I cavalli infatti, non sono abitualmente e generalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari, benché taluni fra essi sono adoperati effettivamente per il consumo umano o animale.
Cessione finalizzata
Secondo la Corte di giustizia il punto 1 dell’allegato III deve essere interpretato nel senso che soltanto la cessione di un cavallo effettuata affinché sia macellato per essere utilizzato nella preparazione di prodotti alimentari può essere soggetta a un’aliquota ridotta dell’Iva. Detto punto 1 non autorizza quindi uno Stato membro ad applicare un’aliquota Iva ridotta al complesso delle cessioni di cavalli vivi, prescindendo dalla destinazione degli stessi.
Dall’articolo 20 del regolamento n. 504/2008 non si può poi dedurre che, secondo il legislatore dell’Unione, un cavallo è normalmente destinato ad essere utilizzato nella preparazione di prodotti alimentari. E neanche l’argomento proposto dal governo olandese, secondo cui il complesso delle cessioni di cavalli dovrebbe essere soggetto ad un’aliquota Iva ridotta in base al punto 11 dell’allegato III, merita accoglimento. Occorre infatti notare che, negli Stati membri, i cavalli non sono utilizzati abitualmente e generalmente nella produzione agricola. Ne risulta che anche per queste fattispecie è necessario seguire un ragionamento analogo a quello adoperato nell’ambito del punto 1 dell’allegato. Questo significa che soltanto le cessioni di cavalli, ai fini del loro impiego nella produzione agricola, possono essere soggette a un’aliquota ridotta dell’Iva. Non diversamente dal menzionato punto 1, nemmeno il punto 11 consente di applicare una generalizzata aliquota Iva ridotta al complesso delle cessioni di cavalli.
In merito infine a una possibile violazione del principio di neutralità dell’Iva, i giudici europei hanno ricordato che, secondo una costante giurisprudenza, il principio della neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’Iva osta a che merci o prestazioni di servizi di uno stesso tipo, siano trattate in maniera diversa sotto il profilo dell’Iva. Ne consegue che un cavallo da macello non è analogo né a un cavallo da competizione né a un cavallo da compagnia ove detto animale sia venduto come tale. Quindi le menzionate categorie di cavalli non sono in concorrenza tra loro, e possono validamente essere soggette ad aliquote Iva diverse.
La conclusione
La Corte UE ha dunque concluso affermando che applicando un’aliquota Iva ridotta al complesso delle cessioni, importazioni e acquisti intracomunitari di cavalli, l’Olanda è venuta meno agli obblighi contenuti dell’articolo 12, letto in combinato disposto con l’allegato H, della sesta direttiva, nonché degli articoli 96 98 e 99, n. 1, della direttiva 2006/112, letti in combinato disposto con l’allegato III della stessa.
Mauro Di Biasi
nuovofiscooggi.it