Imposta di successione “immortale”. Dovuta anche a distanza di decenni – Cassazione – Cassazione Civile, Sentenza n. 3964/2011
E’ a carico di chi presenta la dichiarazione per ristabilire la continuità nella trascrizione dei beni
Chi presenta la dichiarazione di successione, in luogo di chi era originariamente tenuto a tale adempimento al fine di ristabilire a proprio favore la continuità nella trascrizione dei beni immobili ereditati, pur non essendo tra i soggetti obbligati ex lege alla presentazione di tale dichiarazione e pur essendo trascorsi i termini per la presentazione della stessa e per l’accertamento d’ufficio, soggiace al pagamento della relativa imposta.
Questo, in sintesi, è il contenuto dell’arresto della sezione tributaria della Corte di cassazione n. 3964 del 18 febbraio.
Fatto
Una parrocchia ereditava da due sorelle (decedute una nel 1979, l’altra nel 1985) alcuni beni immobili che le stesse avevano ereditato, a loro volta, da una sorella morta nel 1960. Per questi beni, le due sorelle non avevano mai provveduto a presentare alcuna dichiarazione di successione. L’Amministrazione finanziaria non aveva proceduto a nessun accertamento d’ufficio.
La parrocchia presentava in luogo delle sue danti causa, al fine di ristabilire la continuità delle trascrizioni dei beni immobili caduti in successione, in data 1° marzo 1992, la dichiarazione relativa alla successione della sorella morta nel 1960.
Per tale dichiarazione di successione l’ufficio finanziario notificava alla parrocchia avviso di liquidazione per l’imposta principale e le relative sanzioni.
Diritto
La parrocchia ricorreva contro tale determinazione innanzi la competente Commissione tributaria provinciale, che respingeva il ricorso. La decisione veniva così appellata dalla stessa parrocchia alla Commissione tributaria regionale che, invece, accoglieva l’appello e per l’effetto annullava l’avviso di liquidazione.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione degli articoli 28 e 48 del Dlgs 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni – Tus), nonché degli articoli 36 e 49 del Dpr 637/1972 (Disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni, previgente al Tus) e dell’articolo 459 del codice civile, recante “Acquisto dell’eredità”.
Ad avviso dell’ufficio, infatti, la parrocchia, in qualità di erede delle sorelle che non avevano mai presentato la dichiarazione di successione della loro sorella dante causa, con la presentazione della dichiarazione di successione sui beni di quest’ultima, era tenuta al pagamento dell’imposta richiesta nell’avviso di liquidazione notificatole.
Decisione della Corte
Il comma 2 dell’articolo 28 del Tus prevede che “Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all’eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente; gli amministratori dell’eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari”.
Al riguardo, la Corte suprema, nell’accogliere il ricorso dell’ufficio, ha affermato che:
•il sistema dell’imposta di successione, così come delineato, collega l’insorgenza dell’obbligazione tributaria alla denuncia di successione relativa ai beni ereditari di cui il denunciante sostenga di essere divenuto titolare
•il soggetto che ha presentato la denuncia di successione, al fine di stabilire una continuità nella trascrizione dei beni immobili ereditati ma non dichiarati in precedenza, a causa del mancato adempimento dichiarativo dei soggetti originariamente obbligati, non rientrava tra quelli elencati ex articolo 28 citato
•nel caso di specie però, tale ultima considerazione perde valore, ai fini fiscali, “ove il soggetto si determini a presentare spontaneamente la dichiarazione onde perseguire in tale modo un effetto a sé favorevole, facendo valere ai fini della pubblicità legale un acquisto dei beni a titolo derivativo anzichè originario; in tal caso, infatti, alla esibizione di tale titolo di acquisto consegue, quale effetto necessario, la sottoposizione al trattamento tributario previsto per tale forma di acquisizione del bene, ovvero, nel caso, l’obbligo del pagamento della imposta di successione”.
Leonardo D’Alessandro
nuovofiscooggi.it