Condono e ferie, effetti cumulati. La sospensione dei termini è lunga – Cassazione Civile, Ordinanza n. 3776/2011
Per le liti fiscali pendenti, stop processuale dall’entrata in vigore della legge sui condoni fino al 1° giugno 2004
L’applicazione della sospensione dei termini contemplata dalla legge 289/2002 (legge dei condoni) deve essere considerata agli effetti dell’ordinaria operatività della sospensione feriale prevista dalla legge 742/1962. Pertanto deve considerarsi tempestiva l’impugnazione proposta entro il termine “lungo” dal deposito della sentenza (con decorrenza dal 2 giugno 2004).
In questi termini si è espressa la Corte di cassazione con nell’ordinanza 3776 del 15 febbraio, confermando un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.
La vicenda ha per oggetto una sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano con la quale i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile il gravame dell’Amministrazione finanziaria, in quanto proposto dopo la scadenza del termine annuale (la controversia riguardava l’impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di successione).
Contro tale pronuncia di inammissibilità, l’Amministrazione propone ricorso per Cassazione lamentando la violazione e falsa applicazione dell’articolo 16, comma 6, della legge 289/2002.
Per la Suprema corte, il ricorso deve essere accolto – e la sentenza impugnata cassata con rinvio – sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr Cassazione, sentenze 22891/2005 e 21779/2005), secondo cui “…in applicazione delle L. n. 289 del 2002, e L. n. 742 del 1969, i termini di impugnazione sono rimasti sospesi nei periodi considerati e, segnatamente, per quanto interessa in questa sede, dall’01 gennaio 2003 all’01 giugno 2004, ragion per cui, nel caso – in cui il deposito della sentenza di primo grado era avvenuto il 24.09.2003 – deve ritenersi tempestiva la proposizione dell’appello, avvenuta il 13 luglio 2005, iniziando a decorrere il termine lungo di un anno e 46 giorni dal 02 giugno 2004”.
La sentenza in commento, a parte la specifica tempistica, ci offre lo spunto per chiarire i rapporti tra la normativa sul condono e quella che dispone la sospensione feriale dei termini – trattandosi, in entrambi i casi, di norme che dispongono comunque un differimento di termini processuali – alla luce dell’interpretazione giurisprudenziale in materia.
Il quadro normativo di riferimento
Com’è noto, l’articolo 1 della legge 742/1969, dispone testualmente che “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.
L’articolo 16, comma 6, legge 289/2002, invece, prevede che “le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 1° giugno 2004…”.
Anche nel processo tributario, al pari di quello civile, si possono configurare due termini per l’impugnazione delle sentenze, quello breve e quello lungo.
Il termine breve per impugnare la sentenza è di 60 giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza stessa a istanza di parte (articolo 51, comma 1, Dlgs 546/1992), mentre, se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, Dlgs 546/1992, il termine lungo di cui all’articolo 327 del codice processuale civile (un anno dalla pubblicazione della sentenza). Nel termine lungo si deve tenere conto, ai sensi del citato articolo 1 della legge 742/1969, della sospensione feriale dei termini, e pertanto la sospensione cosiddetta “lunga” dura un anno e 46 giorni.
Per completezza, è opportuno ricordare che l’attuale versione dell’articolo 327 cpc, a seguito delle modifiche operate dalla legge 69/2009, fissa in sei mesi il termine lungo per impugnare la sentenza.
L’orientamento giurisprudenziale
In merito all’interpretazione e al coordinamento del quadro normativo sopra delineato, la Cassazione (sentenza 22891/2005) ha avuto modo di precisare che, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, legge 289/2002, i termini per la proposizione del ricorso per Cassazione – relative a liti che possono essere definite ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 della medesima disposizione normativa – sono sospesi a decorrere dal 1° gennaio 2003 (data di entrata in vigore della legge 289/2002) fino al 1° giugno 2004.
In questa ipotesi, il computo del termine è eseguito secondo la regola ordinaria stabilita, per le diverse ipotesi, dagli articoli 325 e 327 del cpc (e, analogamente, per il processo tributario, dagli articoli 51 e 38, comma 3, Dlgs 546/1992), integrati dal disposto di cui al richiamato articolo 1 della legge 742/1969, recuperando, a decorrere dal 2 giugno 2004, lo spazio temporale decorso tra il 1° gennaio 2003 e l’ultimo giorno utile per la proposizione del ricorso per Cassazione (o dell’appello), determinato secondo la regola processuale emergente dal combinato disposto delle richiamate disposizioni.
Secondo l’interpretazione della Corte suprema, se per effetto di tale recupero, il termine effettivo di impugnazione (tenuto conto della sospensione di cui all’articolo 16 della legge 289/2002) dovesse scadere nel periodo di sospensione feriale – ossia dal 1° agosto al 15 settembre 2004 (o in data successiva a tale periodo) – la scadenza del termine stesso deve essere spostata dopo il 15 settembre 2004 di tanti giorni quanti ne sono necessari per completarne il computo.
Da ultimo, si osserva che il principio ermeneutico del cumulo dei termini enunciato, è stato ribadito anche in una recentissima pronuncia dalla Cassazione (2682/2011), sebbene relativa ad un’altra fattispecie di condono.
Infatti, anche per le fattispecie premiali di cui all’articolo 15 della legge 289/2002 (rubricato “Definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione”), i giudici di piazza Cavour hanno ritenuto legittimo cumulare, ai sessanta giorni previsti per la proposizione del ricorso introduttivo, il termine dei novanta giorni prevista per la sospensione dei termini per l’accertamento con adesione, i quarantasei giorni previsti per la sospensione feriale dei termini, nonché la sospensione dei termini prevista dal comma 8 del citato articolo 15, secondo cui “dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 aprile 2004 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento…”.
Marco Denaro
nuovofiscooggi.it