CivileGiurisprudenza

Ancora una dichiarazione di nullità dell’ipoteca iscritta da Equitalia per crediti inferiori ad 8000 euro – C.T.P. Roma Sentenza n. 51/2011

La norma dell’art. 77 del DPR n. 602/73, utilizzata dall’Agente per la Riscossione per la l’iscrizione ipotecaria in discussione, trova collocazione nella sezione IV del decreto, rubricata “Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare”. E’ dunque di tutta evidenza che lo strumento dell’iscrizione ipotecaria, sia che ad esso si intenda attribuire natura di misura cautelare o di misura esecutiva, esplica i suoi effetti e trova possibilità di attuazione unicamente nell’ambito del procedimento espropriativo immobiliare e nella misura in cui questo possa essere esperito.
Ciò posto occorre richiamare l’attenzione sulla norma contenuta nel precedente articolo 76, rubricato “Espropriazione Immobiliare”, secondo cui il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila Euro.

Ne consegue che l’Agente per la riscossione, per i crediti di entità minore ad ottomila euro, può attivare gli altri strumenti esecutivi disciplinati dalla norma, ed in particolare l’esecuzione mobiliare e, se del caso, il pignoramento presso terzi.

E’ poi evidente che, in assenza delle condizioni necessari per poter procedere all’esecuzione immobiliare, non possano trovare applicazione tutti gli istituti accessori a tale azione esecutiva, primo tra i quali appunto l’iscrizione ipotecaria.

(Litis.it, 26 Febbraio 2011)

Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sez. Quinta, Sentenza n. 51 del 09/02/2011
(Presidente, Castellucci – Relatore, Di Martino)

Fatto

La ricorrente impugnava un provvedimento di iscrizione ipotecaria, relativo a cartella esattoriali per totali Euro 156.678,77 avente ad oggetto immobili da questa posseduti.

Quale principale motivo di ricorso evidenziava come la quasi totalità della richiesta, ovvero Euro 152.915,01 era relativa ad una cartella di pagamento oggetto di autonoma impugnazione ed annullata, da questa Commissione, con la sentenza n. 267/01/09 del 15/05/2009, depositata il 29/05/2009.

Rilevava quindi come il debito residuo, inferiore ai quattromila Euro, non fosse sufficiente a legittimare il provvedimento adottato e ne chiedeva l’annullamento.

Il Concessionario, costituitosi in giudizio, riteneva infondato il ricorso in quanto non provato il passaggio in giudicato della sentenza n. 267/01/09.
Per il resto evidenziata come dovesse ritenersi adottabile il provvedimento opposto anche per importi inferiori agli ottomila Euro.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

Diritto

Rilevava il Collegio come la sentenza n. 267/01/09 chiaramente disponga l’annullamento della cartella di pagamento n. registro 1994.

Questa, pertanto, dalla data di emissione di tale sentenza e fino ad una diversa pronuncia di altro e sovraordinato organo giurisdizionale, non esiste e non può essere posta in riscossione.

Va poi rilevato, nel merito, che la norma dell’art. 77 del DPR n. 602/73, utilizzata dall’Agente per la Riscossione per la l’iscrizione ipotecaria in discussione, trova collocazione nella sezione IV del decreto, rubricata “Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare”.

E’ dunque di tutta evidenza che lo strumento dell’iscrizione ipotecaria, sia che ad esso si intenda attribuire natura di misura cautelare o di misura esecutiva, esplica i suoi effetti e trova possibilità di attuazione unicamente nell’ambito del procedimento espropriativo immobiliare e nella misura in cui questo possa essere esperito.

Ciò posto occorre richiamare l’attenzione sulla norma contenuta nel precedente articolo 76, rubricato “Espropriazione Immobiliare”, che testualmente recita:

“Il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila Euro”.

L’apposizione di un limite quantitativo del credito da superare, per poter ricorrere a tale tipo di esecuzione risponde, all’evidenza, a principi di logicità e ragionevolezza tesi ad evitare una sproporzione tra entità del diritto tutelato e danno patrimoniale arrecato al debitore.

E ciò atteso che l’Agente per la riscossione, per i crediti di entità minore, può attivare gli altri strumenti esecutivi disciplinati dalla norma, ed in particolare l’esecuzione mobiliare e, se del caso, il pignoramento presso terzi.

E’ poi evidente che, in assenza delle condizioni necessari per poter procedere all’esecuzione immobiliare, non possano trovare applicazione tutti gli istituti accessori a tale azione esecutiva, primo tra i quali appunto l’iscrizione ipotecaria.

Nel caso in esame il credito complessivo per il quale l’Agente della Riscossione può procedere esecutivamente è inferiore ad Euro 4.000,00 e, quindi, molto lontano dalla soglia degli ottomila Euro necessari per aprire la via all’espropriazione immobiliare.

Non si ravvisa quindi il motivo dell’iscrizione ipotecaria in assenza della possibilità di procedere alla vendita dell’immobile.

Va sul punto evidenziato come tale indirizzo sia stato prima sancito dalla Suprema Corte di Cassazione e poi normativamente recepito con disposizione, detenuta nell’art. 3, comma 2 ter, della Legge n. 73/2010.

A tale disposizione non può essene ascritta alcuna valenza innovativa essendo unicamente ad introdurre nel sistema delle norme il principio consolidandosi sull’ampia giurisprudenza di merito e legittimità di ogni stato e grado ed all’evidente fine di rendere chiara anche all’Agente della Riscossione, ed al di là di ogni possibile valutazione interpretativa, l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per crediti inferiori a tale limite.

Sotto tale profilo, quindi, il provvedimento impugnato si palesa adottato in assenza dei necessari presupposti di diritto.

Per quanto attiene le spese del giudizio, valutate le motivazioni di ricorso e considerata la mancata attivazione degli istituti dell’autotutela da parte della convenuta, queste, ai sensi dell’art. 15 del D.L.vo n. 546/92, vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

Il Collegio infine ordina agli uffici competenti di provvedere all’immediata cancellazione dell’ipoteca iscritta senza oneri per la ricorrente.
La commissione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e condanna il Concessionario al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 di cui Euro 100,00 per le spese oltre accessori di legge.

Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2011

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *