Corte Ue, no al dazio doganale se il farmaco è allo stato puro – Sentenza Corte UE del 17/02/2011
È il principio affermato dagli eurogiudici con sentenza sull’interpretazione di un regolamento comunitario
La norma di riferimento è costituita dall’allegato I, parte prima, titolo II, C, punto 1, sub i), del regolamento n. 2658/87 in materia di esenzione dazi doganali per i prodotti farmaceutici appartenenti a talune categorie. L’allegato I, parte prima, II C, punto 2, sub i) del regolamento, concerne i cd. casi particolari tra cui proprio le sostanze utilizzate nella fattispecie di cui alla causa principale.
Il regolamento Ue e la controversia
La domanda di pronunzia pregiudiziale è stata presentata in merito alla interpretazione della parte prima, titolo II, C, punto 1, sub i), della nomenclatura combinata della tariffa doganale comune contenuta nell’allegato I del regolamento Cee del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658 e successive modifiche. La controversa questione vede contrapporsi da una parte l’Amministrazione finanziaria dei Paesi Bassi e dall’altra una società operante nel territorio nazionale. Oggetto del contendere, la possibilità di applicare l’esenzione dai dazi doganali a prodotti farmaceutici composti da altre sostanze piuttosto che essere allo stato puro.
La questione pregiudiziale
La società ricorrente nel corso degli anni 2002 e 2003 presentava varie dichiarazioni di immissione in libera pratica per un dato prodotto farmaceutico. Prodotto farmaceutico la cui importazione era ssoggetta a dazio doganale mentre la società si avvaleva di un’esenzione dai dazi doganali per la merce facendo riferimento all’allegato I del regolamento n. 2658/87. Infatti, da un controllo ad opera di un ispettore doganale, quest’ultimo non riconosceva la possibilità di applicare l’esenzione dal dazio in quanto la sostanza in oggetto non era allo stato puro. Per quanto sopra, quindi, l’ispettore procedeva al recupero dei dazi doganali dovuti. Il Tribunale di primo grado, adito con ricorso proposto dalla società di nazionalità belga, dichiarava lo stesso ricorso non fondato. La società, pertanto, proponeva contro la sentenza di primo grado appello nel quale il giudice, sulla base di passata giurisprudenza, annullava la sentenza di primo grado ed anche gli avvisi di riscossione emessi per il recupero dei dazi non versati dalla società. L’Amministrazione finanziaria del Belgio proponendo ricorso per cassazione ribadiva la non applicabilità dell’esenzione nel caso di importazione di una sostanza farmaceutica di base alla quale si aggiungono altre sostanze farmaceutiche.
Il ricorso alla Corte di Giustizia
Data la spinosa questione, il giudice nazionale, nel dubbio interpretativo, decideva di sospendere il procedimento per rivolgersi ai colleghi comunitari. Nel rinvio, la questione pregiudiziale proposta punta a chiarire se, in virtù della parte prima, titolo III, C, punto 1, sub i), allegato I del regolamento n. 2658/87, la corretta interpretazione debba essere quella che le sostanze farmaceutiche di cui all’allegato 3, terza parte allegato I, possano usufruire dell’esenzione dai dazi doganali anche quando la sostanza non si trovi allo stato puro. Del resto per il giudice del rinvio non è valida neanche l’argomentazione, a difesa della contestata esenzione, incentrata sul fatto che tali sostanze sono state aggiunte per migliorare la loro conservazione. Questo perché, come noto, la conservazione può essere aumentata semplicemente mediante il confezionamento sottovuoto.
L’orientamento degli eurogiudici
Le argomentazioni dei giudici della Corte europea partono dal presupposto che l’esenzione dai dazi doganali di prodotti farmaceutici sia possibile nel solo caso in cui i prodotti siano allo stato puro e cioè senza alcuna aggiunta di altra sostanza. In altre parole, il senso dato alle disposizioni di cui al regolamento 2658/87 dal legislatore dell’Unione è di non consentire l’esenzione alle sostanze farmaceutiche con aggiunta di altre sostanze. Pertanto, l’interpretazione da seguire e che trapela dal legislatore è di una interpretazione restrittiva della norma. Interpretazione, come sostenuto perfino dalla Commissione europea, avvalorata da quanto disposto con specifiche direttive emanate a regolamentare l’uso delle sostanze affini a quelle di cui alla causa principale. E ancora, argomentano i togati europei, l’interpretazione risponde al principio di certezza del diritto che deve valere anche in tema di esenzioni e agevolazioni di qualsiasi genere. L’applicazione del principio offre il vantaggio di rendere il compito delle Amministrazioni doganali meno complesso e arduo se si considera che le Amministrazioni compiono analisi a campione per verificare lo stato di purezza delle sostanze e, di conseguenza, l’applicazione o meno dell’esenzione dal dazio. Per queste ragioni, i giudici europei, riconoscono che l’interpretazione è quella che garantisce un trattamento uniforme limitando atteggiamenti discrezionali da parte delle autorità doganali.
La pronuncia della Corte
Alla luce delle considerazioni svolte i giudici, della quinta sezione della Corte di giustizia europea, sostanzialmente allineati con quella che è stata l’interpretazione del legislatore dell’Unione, si sono pronunciati dando una interpretazione restrittiva della norma di cui all’allegato I, parte prima, titolo II, C, punto 1, sub) i, del regolamento n. 2658/87. Pertanto, per gli eurogiudici sconta il dazio doganale l’importazione di sostanze farmaceutiche che, seppur rientranti nell’elenco di cui all’allegato 3 della terza parte dello stesso allegato I, a cui sono state aggiunte altre sostanze inficiandone la purezza. Viceversa, l’esenzione può essere applicata a quelle sostanze farmaceutiche, che rientrano nel suddetto elenco, che vengono commercializzate allo stato puro.
Fonte: sentenza Corte UE del 17.02.2011 procedimento C-11/10
Andrea De Angelis
nuovofiscooggi.it