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Assegno bancario – Mancato pagamento, in tutto o in parte, per carenza di provvista – Corte Costituzionale, Ordinanza n. 50 del 11/02/2011

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 8-bis e 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Perugia

Corte Costituzionale, Ordinanza n. 50 del 11/02/2011

Assegno bancario – Mancato pagamento, in tutto o in parte, per carenza di provvista – Preavviso di revoca al traente dell’autorizzazione ad emettere assegni – Necessità che il trattario effettui la relativa comunicazione prima del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative (così da permettere al traente di effettuare il pagamento tardivo) – Necessità che il trattario effettui la relativa comunicazione anche alla persona fisica che, dopo aver emesso l’assegno in qualità di legale rappresentante di una persona giuridica, abbia perduto tale qualità nel periodo tra la data di emissione e la scadenza del termine per il pagamento tardivo – Omessa previsione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 8-bis e 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), promosso dal Giudice di pace di Perugia nel procedimento vertente tra F. A. e l’Ufficio Territoriale del Governo di Perugia con ordinanza dell’11 dicembre 2009, iscritta al n. 225 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ordinanza dell’11 dicembre 2009, il Giudice di pace di Perugia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 8-bis e 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevedono che il procedimento amministrativo sanzionatorio di cui allo stesso art. 8-bis, nei confronti del traente che abbia emesso un assegno senza provvista, debba essere preceduto dalla comunicazione al traente del preavviso di revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni ex art. 9-bis citato anche nell’ipotesi in cui egli sia il rappresentante della persona giuridica venuto a cessare dalle sue funzioni nel periodo intercorrente tra l’emissione dell’assegno e la scadenza per il pagamento, in modo da consentirgli di provvedere ex art. 8 al pagamento tardivo, così impedendo l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 2 della stessa legge;

che il rimettente ha riferito che F.A. aveva proposto opposizione avverso un’ordinanza prefettizia con la quale gli era stato ingiunto, in qualità di traente, di pagare una somma a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria oltre alla sanzione accessoria amministrativa del divieto di emettere assegni per la durata di tre anni;

che il giudizio aveva ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità di un’ordinanza prefettizia emessa in applicazione della disciplina sanzionatoria in materia di assegni in virtù dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale);

che con la medesima ordinanza si ingiungeva, in via principale all’amministratore ed in via solidale alla società, il pagamento della sanzione pecuniaria, mentre si applicava al solo amministratore la sanzione accessoria dell’interdizione all’emissione di assegni per un periodo di anni tre;

che, secondo il giudice a quo, la persona fisica cui era destinata l’ordinanza prefettizia, al momento dell’emissione degli assegni in questione ricopriva la qualifica di amministratore della società, mentre al momento della scadenza del termine previsto per il pagamento tardivo dei medesimi assegni non aveva più tale funzione;

che, medio tempore, infatti la società era stata posta in liquidazione ed era stata nominata, in qualità di liquidatore, altra persona fisica esercente i poteri di nuovo rappresentante;

che la comunicazione di preavviso di revoca contenente tutti i dati per conoscere i termini di scadenza del pagamento tardivo era stata notificata, da parte della banca trattaria, alla società di cui si discute, mentre una pari comunicazione non era stata indirizzata dalla medesima trattaria all’ex amministratore;

che vi sarebbe dunque un vuoto di tutela in quanto non vi sarebbero le garanzie concesse al traente nell’ipotesi in cui la stessa persona fisica abbia medio tempore cessato dalle relative funzioni di rappresentante della persona giuridica e non abbia più alcun relativo potere di disposizione del patrimonio di quest’ultima;

che la normativa impugnata quindi sarebbe illogica ed irrazionale e si porrebbe in insanabile contrasto con il principio fondamentale di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. – stante la disparità di trattamento fra la persona fisica che abbia medio tempore cessato dalle relative funzioni di rappresentante della persona giuridica e chi non abbia cessato tali funzioni – e con il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. per l’impossibilità di sanare la propria inadempienza per impedire la configurazione dell’illecito;

che con atto del 21 settembre 2010, è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata, per essere la stessa fondata su un’inesistente disparità di trattamento: tale disparità deriverebbe, invero, soltanto da una mera circostanza di fatto (la sopravvenuta cessazione dalla carica), e non da una diversa disciplina giuridica delle due situazioni;

che in entrambi i casi posti a raffronto, infatti, il soggetto qualificabile come traente è sempre la persona giuridica, che ovviamente agisce per il tramite della persona fisica incaricata della sua rappresentanza;

che, conseguentemente, il solo soggetto legittimato ad eseguire il pagamento differito sarebbe in entrambi i casi la persona giuridica;

che la persona fisica, quand’anche informata del mancato pagamento e del termine per il pagamento differito, non potrebbe invece mai personalmente eseguirlo con gli effetti liberatori previsti dalla legge;

che, d’altra parte, nell’ipotesi (peraltro non riferita dal giudice a quo nel dare conto delle circostanze di fatto della causa principale) in cui la provvista sia venuta meno dopo che la persona fisica che aveva sottoscritto l’assegno quale legale rappresentante della persona giuridica sia cessata dalla carica, tale circostanza, se opportunamente dimostrata in giudizio, varrebbe a favore della suddetta persona fisica come esimente da qualsiasi responsabilità.

Considerato che il Giudice di pace di Perugia dubita della legittimità costituzionale degli articoli 8-bis e 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), nella parte in cui non prevedono che il procedimento amministrativo sanzionatorio di cui all’art. 8-bis nei confronti del traente che abbia emesso un assegno senza provvista debba essere preceduto dalla comunicazione al traente del preavviso di revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni ex art. 9-bis, anche nell’ipotesi in cui egli sia il rappresentante della persona giuridica venuto a cessare dalle sue funzioni nel periodo intercorrente tra l’emissione dell’assegno e la scadenza per il pagamento, in modo da consentirgli di provvedere ex art. 8 della stessa legge al pagamento tardivo, così impedendo l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 2 (sanzione pecuniaria) e 9 (revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni) della stessa legge;

che sarebbero violati il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento fra la persona fisica che abbia medio tempore cessato dalle relative funzioni di rappresentante della persona giuridica e chi non abbia terminato tali funzioni; nonché il diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione, per l’impossibilità di sanare la propria inadempienza, così impedendo la configurazione dell’illecito;

che il giudice a quo, per affermare l’applicabilità al traente – che abbia cessato dalle funzioni di rappresentante della persona giuridica nel periodo intercorrente tra l’emissione dell’assegno e la scadenza per il pagamento – delle sanzioni prefettizie irrogate e, quindi, l’incostituzionalità delle norme che le prevedono, si limita ad enunciare il principio secondo cui al traente che si trovi nella anzidetta situazione non è dovuta la comunicazione del preavviso di revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni;

che, invece, egli non tiene in alcun conto le condizioni cui la revoca è subordinata, le quali da un lato prevedono che all’atto della conclusione di convenzioni di assegno il cliente elegge domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall’articolo 9-bis – ossia proprio quelle relative all’avviso per evitare le sanzioni (art. 9-ter della legge n. 386 del 1990) – e dall’altro la comunicazione del preavviso di revoca al domicilio eletto dal traente e, quindi, anche al rappresentante della persona giuridica che abbia perso tale qualità (art. 9-bis della legge n. 386 del 1990);

che l’affermazione del remittente secondo cui «la comunicazione di c.d. preavviso di revoca contenente tutti i dati per conoscere i termini di scadenza del pagamento tardivo è stata notificata da parte della banca trattaria alla società di cui si discute; una pari comunicazione non è stata invece indirizzata dalla medesima trattaria all’(ex) amministratore» non implica in alcun modo che sulla base della normativa vigente tale comunicazione non dovesse essere fatta o che tale omissione non avesse conseguenze sulla legittimità del provvedimento impugnato;

che il rimettente, perciò, basa le sue affermazioni su di una parziale ed erronea ricostruzione del quadro normativo di riferimento, che determina l’inammissibilità della questione (ordinanze nn. 251 e 242 del 2010);

che, in ogni caso, l’ordinanza di rimessione presenta carenze in punto di descrizione della fattispecie e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito della questione (ordinanza n. 343 del 2010).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 8-bis e 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Perugia, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l’11 febbraio 2011.

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