Per accedere alla successione altrui serve l’autorizzazione del giudice – Tar Emilia Romagna, Sentenza n. 7/2011
In mancanza, l’Amministrazione finanziaria non è obbligata a rilasciare copia della denuncia richiesta
La richiesta di accesso agli atti relativi a una dichiarazione di successione da parte di un soggetto terzo, così come per gli atti del registro, necessita di apposita autorizzazione giudiziale. Questo, in sintesi, è il contenuto della sentenza n. 7 del 2011 emessa dalla prima sezione del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna.
Fatto
Una contribuente presentava ricorso per l’annullamento del provvedimento di diniego, reso da un uffico territoriale dell’Agenzia delle Entrate, alla sua richiesta di rilascio di copia della denuncia di successione. La successione era stata presentata dal marito separato della contribuente a seguito del decesso del di lui padre.
La richiesta dell’atto, ad avviso della ricorrente, era finalizzata ad accertare se il coniuge separato avesse accettato l’eredità e, in caso affermativo, a conoscerne la consistenza.
Diritto
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduceva la violazione delle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990, mentre l’Agenzia delle Entrate, a sostegno del proprio operato, invocava l’applicazione del comma 5 dell’articolo 24 della citata legge.
Decisione del Tar
Al riguardo, il collegio giudicante ha ritenuto corretto l’operato dell’Amministrazione finanziaria e pertinente l’invocata disposizione normativa. Infatti, l’articolo 24, comma 5, della legge 241/1990, facendo salve le disposizioni vigenti che limitano l’accesso alla documentazione amministrativa, fa sì che la richiesta di accesso a una denuncia di successione sia disciplinata dalle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 3, del Dpr 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro), cui fa espresso rinvio l’articolo 60 del Dlgs 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni).
Il comma 3 dell’articolo 18, infatti, prevede che “Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l’ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all’estero dei quali è ancora in possesso nonché delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente (…)”, con la conseguenza che l’eventuale domanda di accesso a una denuncia di successione da parte di un terzo, in virtù del richiamato rinvio di cui all’articolo 60 del Dlgs 346/1990, deve essere preceduta da un’apposita autorizzazione del giudice ordinario competente e che, in mancanza di tale autorizzazione, l’Amministrazione finanziaria non soggiace ad alcun obbligo di consentire l’accesso e di rilasciare copia della denuncia richiesta (in tal senso, Tar Abruzzo, 22 marzo 2002 , n. 352).
Leonardo D’Alessandro
nuovofiscooggi.it