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No all’aliquota ridotta per l’imposta di successione – Corte di Giustizia UE, Sentenza del 10/02/2011

La pronuncia riguarda una questione che coinvolge gli enti residenti nello Stato e la normativa belga

L’articolo 67 del TFUE (trattato sul funzionamento dell’Unione europea), cui si è data attuazione con l’articolo 1 della direttiva del Consiglio 88/361/CEE, vieta ogni tipo di restrizione al libero movimento di capitali. Nell’allegato I, della direttiva, che enumera i movimenti di capitale, tra i movimenti definiti “a carattere personale”  vi rientrano, appunto, le successioni e i  legati. L’articolo 63 del TFUE, punto 1, dispone il divieto di qualsiasi forma di restrizione al libero movimento di capitali  nel territorio comunitario.

Il codice delle imposte di successione belga
L’articolo 59 del codice dispone, per le imposte di successione e trasferimenti mortis causa, la possibilità di usufruire di un aliquota ridotta al 7%  nel caso di legati a favore di associazioni senza fini di lucro e affini. Il successivo articolo 60, specifica tra i requisiti per usufruire dell’aliquota ridotta la sussistenza di una sede operativa in Belgio o, in alternativa, nello Stato membro in cui il de cuius risiedeva o lavorava alla data del decesso. Inoltre, all’apertura della successione nella propria sede l’Ente deve perseguire taluni fini di carattere non lucrativo quali di natura fini ambientale, religiosa.

La questione pregiudiziale
Una associazione, a carattere religioso, con sede in Germania viene designata quale legataria universale di una testatrice residente e deceduta in Belgio. Dopo aver presentato la dichiarazione di successione al competente ufficio dell’Amministrazione finanziaria, l’associazione, procedeva al versamento dell’imposta di successione con applicazione di un aliquota marginale dell’80%. Successivamente, l’associazione faceva richiesta dell’applicazione di una aliquota ridotta. Richiesta non avallata dall’Amministrazione finanziaria e pertanto respinta. In conseguenza di ciò l’associazione proponeva ricorso dinnanzi al giudice nazionale affinché gli venisse riconosciuto il diritto al rimborso dell’imposta di successione indebitamente versata per il mancato riconoscimento del beneficio dell’aliquota ridotta. Di conseguenza il tribunale di primo grado ha sospeso il giudizio per rinviare la questione al vaglio dei giudici della Corte di giustizia europea.

Il rinvio ai giudici comunitari
Il dubbio sollevato riguarda l’interpretazione degli articoli 18, 45, 49 e 54 Tfue ovvero se gli stessi debbano essere letti nel senso che gli stessi vietino al legislatore dello Stato membro di legiferare norme che riservano il beneficio di un aliquota ridotta sull’imposta delle successioni a soggetti giuridici con sede nello Stato membro del de cuius. Nonostante il riferimento normativo della questione proposta dal giudice del rinvio, la Commissione europea ha ritenuto che la fattispecie proposta attiene alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63 TFUE. Ecco che allora la questione pregiudiziale va esaminata con esclusivo riferimento alla normativa sulla libera circolazione dei capitali e, in particolare, all’articolo 63 del Tfue.

La restrizione alla libera circolazione di capitali
L’analisi degli euro giudici si concentra principalmente sul disposto di cui all’articolo 63 del Tfue. Nello specifico, occorre sottolineare come la restrizione alla circolazione dei capitali è quella che riguarda le disposizioni testamentarie e, nella fattispecie, il legato effettuato a favore della associazione. Infatti, il diverso carico tributario sulla successione, posto da uno Stato rispetto ad altro Stato membro, determina una maggiore o minore convenienza a manifestare le ultime volontà nell’uno o nell’altro Stato a seconda del trattamento impositivo praticato. La normativa nazionale del Belgio prevede la possibilità di beneficiare di una aliquota ridotta per quelle successioni effettuate a favore di enti senza scopo di lucro con sede operativa nello Stato in cui il de cuius abbia risieduto o lavorato. A questo proposito, la Commissione europea ha sottolineato che una norma siffatta costituisce una restrizione al movimento di capitali in quanto rende maggiormente conveniente, per i cittadini belgi, effettuare una successione a favore di una associazione con i suddetti requisiti piuttosto che con sede operativa nel territorio di altro Stato. A propria difesa lo Stato belga argomenta affermando che un trattamento fiscale agevolato, a favore degli enti senza fini di lucro, è giustificabile se il soggetto beneficiario ha un legame con la realtà territoriale e in virtù del quale la collettività ne trae benefici. Per altro verso il divieto di cui all’articolo 63 del Tfue, non ha alcuna finalità se non quella di evitare che gli Stati membri legiferando disposizioni tributarie agevolate non pongano in essere assetti normativi discriminatori o arbitrari.

Il ruolo dei precedenti nelle pronunce della Corte
La Corte di giustizia europea si è già espressa in passato affermando che la concessione di trattamenti fiscali agevolati debbano avvenire garantendo che ci sia uno stretto nesso tra il perseguimento di obiettivi di interesse generale e le attività esercitate dagli enti beneficiari. Tuttavia, tali misure agevolate non possono essere riservate esclusivamente a enti residenti nello Stato membro a ragione del fatto che tale situazione porterebbe a una sorta di deresponsabilizzazione dello Stato. Nella questione di cui alla causa principale il criterio di concessione dell’agevolazione è costituito dal luogo di ubicazione della sede operativa. Sede che deve essere stabilita in Belgio o  in uno Stato membro in cui il de cuius abbia risieduto o lavorato. Proprio per questo la normativa belga è tale da avvantaggiare esclusivamente gli enti che svolgono attività finalizzate a perseguire un interesse generale dello Stato.

La pronuncia della Corte
Il punto principale della questione rientra nell’ambito della libera circolazione di capitali e, di conseguenza, resta circoscritto il riferimento normativo al solo articolo 63 Tfue su cui i giudici hanno ritenuto occorra risolvere la questione di cui alla causa principale. Alla luce dell’articolo 63 Tfue, secondo i giudici comunitari non può uno Stato membro legiferare una norma che prevede il beneficio di una aliquota ridotta, delle imposte di successione, agli enti senza fini di lucro per il solo requisito di avere la sede operativa in detto Stato o in quella dello Stato in cui il de cuius  risiedeva o lavorava.

Andrea De Angelis
nuovofiscooggi.it

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