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Nullo il verbale di conciliazione firmato senza il rappresentante sindacale – Cassazione lavoro, Sentenza n. 3237/2011

Il verbale di conciliazione redatto a conclusione di un rapporto di lavoro dipendente non produce effetto se manca la contestuale sottoscrizione del rappresentante sindacale. L’accordo così sottoscritto, poi, non può avere efficacia di transazione tra le parti se mancano le reciproche concessioni.  Lo afferma la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione nella sentenza n. 3237 depositata lo scorso 10 febbraio 2011
Nella fattispecie la Cassazione ha respinto il ricorso di una società nei confronti di un proprio dipendente che si era dimesso per giusta causa e aveva iniziato, subito dopo, un nuovo rapporto di lavoro con la stessa azienda, terminato con un licenziamento orale.  I Supremi giudici hanno ritenuto la continuità della prestazione lavorativa,  desumibile  dal fatto che il dipendente aveva continuato a svolgere le stesse mansioni senza soluzione di continuità e, anche, dalla circostanza che il verbale di conciliazione, con cui le parti avevano voluto definitivamente chiudere il pregresso rapporto,  mancava della firma del rappresentante sindacale.

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Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 3237 del 10/02/2011

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(Litis.it, 15 Febbraio 2011)

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