Diffamazione ai danni dell’amministratore condominiale – Cassazione penale, Sentenza n. 3372/2011
Definire “latitante” l’amministratore del condominio poco attento alle necessità di tutela delle cose comuni non integra il reato di diffamazione ma rientra nel diritto di critica. La scriminante in questione presuppone, a differenza di quella del diritto di cronaca, un contenuto di veridicità più limitato; conformemente al diritto di cronaca, anche il diritto di critica trova l’ulteriore limite segnato dal rispetto dei criteri della rilevanza sociale della notizia e della correttezza delle espressioni usate.
Nel caso in esame, l’imputata aveva rivolto delle critiche all’operato dell’amministratore dello stabile, per le gravi carenze di manutenzione che l’immobile presentava, invitando gli altri condomini – attraverso l’affissione di un volantino – ad attivare i loro poteri di controllo sull’amministratore.
Cassazione Penale, Sezione Quinta, Sentenza n. 3372 del 31/01/2011
(Presidente Calabrese – Relatore Armano)
Fatto e diritto
[OMISSIS], in qualità di persona offesa dal reato costituita parte civile, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del 23 ottobre 2008 con la quale il Giudice dell’Udienza Preliminare di Cagliari aveva disposto non luogo a procedere nei confronti di [OMISSIS], in ordine ai reati di cui agli artt. 81 com. 2^ e 595 com. 3^ c.p. e 13 1. 47/48, perché il fatto non sussiste.
Proponeva appello il [OMISSIS] presso la Procura della Repubblica di Cagliari e l’impugnazione, qualificata come ricorso dalla Corte di appello di Cagliari, veniva trasmessa a questa Corte di Cassazione.
[OMISSIS] era imputata in quanto aveva offeso la reputazione di [OMISSIS], amministratore condominiale dello stabile sito in via (OMISSIS) , e ciò, in quanto nell’atrio del suindicato stabile, affiggeva ed esponeva un volantino scritto avente, tra l’altro, il seguente contenuto: abbiamo la facciata del palazzo che sta cadendo a pezzi; gli intonaci del balcone ci cadono dentro mettendo a rischio noi adulti e i bambini di alcuni di voi; le scale sono sporche, i muri sono neri, per la pulizia del giardino dobbiamo provvedere noi stessi a chiamare qualcuno per farlo; paghiamo davvero tanto di condominio; ma noi non abbiamo un capocondominio che dovrebbe occuparsi di tutto ciò?; per chi non se lo ricordasse il suo nome è [OMISSIS]; se non vi ricordate il suo nome, non siete voi che avete problemi di memoria, è lui che è latitante; però i soldi nostri se li prende e come….per quello non è latitante vogliamo continuare cosi a farci prendere in giro, o cerchiamo una persona seria e competente?? personalmente voglio mandarlo via; “e mi sto informando su altri capocondomini; però ci vuole la maggioranza di voi per mandarlo via; quindi se la pensate come me informatevi anche voi su capocondomini di vostra conoscenza che siano persone serie e competenti”.
Come motivi di ricorso [OMISSIS] deduceva la inosservanza della legge penale in relazione all’applicazione della scriminante del legittimo esercizio del diritto di critica in quanto il volantino era stato affisso nell’atrio dello stabile aperto alla frequentazione di tutti e non solo dei condomini ; la continenza delle espressioni, in quanto nel volantino si alludeva alla presunta latitanza dell’amministratore ed alla circostanza che quest’ultimo prendesse i soldi dei condomini, accusando così il professionista di non fare seriamente il suo lavoro pur intascando il compenso; la veridicità delle affermazioni in quanto gli addebiti all’operato dell’amministratore erano infondati. Deduceva inoltre la illogicità e contraddittorietà della motivazione sull’interpretazione del termine latitante.
Proponeva ricorso anche il [OMISSIS] in relazione alla valutazione del GIP in ordine al requisito della continenza delle espressioni usate.
I ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati.
Infatti il giudice di merito ha individuato correttamente tutti gli elementi necessari a ritenere sussistente la scriminante del diritto di critica.
Il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l’altro, nella narrazione di fatti, bensì nell’espressione di un giudizio o, più genericamente, di un’opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un’interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e di comportamenti.
La scriminante in questione presuppone dunque, a differenza di quella del diritto di cronaca, un contenuto di veridicità più limitato; conformemente al diritto di cronaca, anche il diritto di critica trova l’ulteriore limite segnato dal rispetto dei criteri della rilevanza sociale della notizia e della correttezza delle espressioni usate (ved. tra altre Cass., 24 maggio 2002, P.G. in proc. Trevisan, CED Cass. n. 2219904).
In aderenza a tali principi il giudice di merito ha sottolineato che, nel caso in esame, l’imputata aveva rivolto delle critiche all’operato dell’amministratore dello stabile, per le gravi carenze di manutenzione che l’immobile presentava, invitando gli altri condomini – attraverso l’affissione del volantino – ad attivare i loro poteri di controllo sull’amministratore.
Con tale condotta l’imputata non solo ha esercitato il proprio diritto di libera manifestazione del proprio pensiero, ma ha anche esercitato lo specifico diritto, quale condomino dello stabile amministrato da [OMISSIS] , di controllare comportamenti dell’amministratore e di denunciarne eventuali riscontrate irregolarità.
Le critiche all’operato dell’amministratore avevano come naturale destinatario gli altri condomini e, dunque, risulta rispettato il limite della rilevanza sociale della notizia e idoneo a tale diffusione è il luogo ove è stato affisso il volantino.
Quanto al profilo della continenza pienamente condivisibile e non contraddittoria è la motivazione del provvedimento impugnato là dove ha ritenuto che le espressioni critiche usate dal l’imputata non hanno mai determinato un’aggressione gratuita alla sfera morale della persona di [OMISSIS] ma una censura soltanto delle attività (non svolte) come amministratore del condominio di via (OMISSIS). In tale contesto la parola latitante è stata usata nell’accezione corrente di qualcuno che evita di farsi vedere onde non ottemperare ai suoi, doveri e compiti per i quali è preposto e pagato. E cioè proprio quelle omissioni che l’imputata criticamente riscontrava e denunciava nell’operato professionale del [OMISSIS]
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi.
Depositata in cancelleria il 31 gennaio 2011