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Videosorveglianza dei lavoratori. Modalità di disconoscimento delle registrazioni – Cassazione Lavoro, Sentenza n. 2117/2011

L’efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 cod. civ.  è subordinata – in ragione della loro formazione al di fuori del processo e senza le garanzie dello stesso – all’esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio, concretantesi nella non cotestazione che i fatti, che tali riproduzioni tendono a provare, siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse. Il relativo disconoscimento . che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova e che va distinto dal “mancato riconoscimento”, diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite – pur non essendo soggetto ai limiti ed alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c, deve tuttavia essere chiaro, corcostanziato ed esplicito dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta e deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni, venendosi in caso di disconoscimento tardivo ad alterare l’iter procedimentale in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in riferimento al contraddittorio.
Nella fattispecie i giudici di merito avevano legittimamente ritenuto non configurabile il disconoscimento delle registrazioni eseguite in danno di alcuni lavoratori, poi licenziati, in quanto non accompagnato dall’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.

(Litis.it, 12 Febbraio 2011)

Allegato Pdf: Sentenza n. 2117 del 28 gennaio 2011
(Sezione Lavoro, Presidente F. Miani Canevari, Relatore G. Napoletano)

 

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