L’avvocato revocato dal mandato può trattenere le copie di documenti del cliente se deve riscuotere l’onorario – Cass. Civ. Sez. Unite Sent. 3033/2011
Trattenere dopo la intervenuta revoca del mandato le copie di documenti precedentemente consegnate all’avvocato dal rappresentato, al fine di consentire la predisposizione di adeguata difesa, integra un’ipotesi di trattamento dei dati personali cui è lecito derogare per motivi di giustizia. Sicchè è legittima la ritenzione di copia di documenti consegnati dal cliente per la relativa utilizzazione nel processo per cui era stato conferito il mandato pur dopo l’intervenuta revoca di esso, quando si tratti di far valere in altra sede processuale il diritto al compenso per l’attività professionale svolta.
Lo affermano le Sezioni Civili della Cassazione nella sentenza n. 3033 dello scorso 8 febbraio 2011.
Al riguardo occorre precisare – si legge nella sentenza – quanto segue:
a) nella specie è certamente ravvisabile una ipotesi di trattamento di dati personali ( riscontrabile, ai sensi dell’art.4, comma primo lett.b d.lgs 03/196, in costanza di qualunque informazione relativa a persona fisica) ed il ricorrente assume inoltre che fra essi vi siano dati sensibili, per tali dovendosi intendere per la parte di interesse ( ai sensi dello stesso art.4, comma primo lett. d) quelli idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto cui i dati si riferiscono;
b) i dati personali oggetto di trattamento devono essere gestiti secondo correttezza, utilizzati in operazioni diverse da quelle che avevano dato luogo alla raccolta se compatibili con le prime e comunque non devono essere eccedenti rispetto alle finalità che avevano dato causa alla raccolta ( art. 11 d.lgs cit.) ;
c) il consenso dell’interessato al trattamento dei dati, ordinariamente necessario, non è viceversa richiesto nei casi indicati nell’art. 24 d.lgs cit., fra i quali in particolare, per quanto rileva nella fattispecie in esame, va ricordata la prescrizione contenuta nel primo comma let.f, che contempla l’ipotesi di utilizzazione dei dati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, ” sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento”.
Dalla disciplina vigente cui si è fatto sintetico riferimento si desume dunque che il legislatore ha dettato, per le ipotesi di trattamento di dati personali, dei criteri ispirati a rigorosa cautela, sia per quanto concerne gli obblighi del titolare del trattamento( sostanzialmente improntati ai doveri di correttezza e buona fede), sia per quel che attiene all’effettività del rapporto fra la raccolta del dato e lo scopo che ad essa ha dato causa, stabilendo tuttavia l’esigenza di un bilanciamento ove siano ravvisati diversi interessi ugualmente tutelati dall’ordinamento, quale quello di far valere in giudizio un proprio diritto.
Di tale indirizzo si trova poi specifica conferma nel codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive, adottato con provvedimento del garante n. 60 del 6.11.2008 in attuazione dell’art.12 d.lgs cit, che conferisce al garante il compito di promuovere codici di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali in alcuni settori, provvedimento cui va riconosciuta efficacia normativa ( C. 08/10690, che ha precisato come tale efficacia sia subordinata alla legge, 2 dovendo limitarsi a concretizzare diritti ed obblighi che hanno nella legge la loro fonte”) e che, seppur all’epoca non in vigore ( il relativo termine di vigenza era stato infatti fissato alla data del’1.1.2009) rappresenta ulteriore conferma del contenuto delle opzioni effettuate al legislatore. L’ambito di applicazione del provvedimento in questione è stato infatti espressamente indicato nel “trattamento di dati personali per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria” art1, ed è stata poi prevista la possibilità di conservazione di atti e documenti in originale o in copia anche una volta esaurito l’incarico,ove ” necessario in relazione ad ipotizzabili altre esigenze della parte assistita o del titolare del trattamento art.4.
D’altra parte anche la giurisprudenza di questa Corte, nelle non frequentissime decisioni in merito, si è costantemente attestata nell’affermazione dei medesimi principi.
Al riguardo devono essere invero ricordate, oltre alla già citata C.08/10690, C 09/15327 C. 09/3358, C, 08/12285, che hanno sostanzialmente affermato la derogabilità della disciplina dettata a tutela dell’interesse alla riservatezza dei dati personali quando il relativo trattamento sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante e nei limiti in cui ciò sia necessario per la tutela di quest’ultimo interesse.
(Litis.it, 11 Febbraio 2011 – sintesi a cura dell’Avv. Marco Martini
Allegato pdf: Cassazione Civile, Sentenza n. 3033 del 08/02/2011
(Sezioni Unite, Presidente, Vittoria – Relatore, Piccirinni)