GiurisprudenzaPenale

Possibile la rinnovazione del dibattimento per il latitante restituito in termine per l’impugnazione – Cassazione penale, Sentenza n. 1805/2011

Il condannato in contumacia, restituito nel termine per l’impugnazione per non avere avuto conoscenza del procedimento, può ottenere la rinnovazione dell’istruzione in appello senza che l’avvenuta dichiarazione di latitanza sia di per sé elemento che porti ad escludere la mancata incolpevole conoscenza della citazione a giudizio. Lo ha stabilito la Terza Sezione Penale della Cassazione con la sentenza n. 1805 depositata lo scorso 20 gennaio 2011

Il legislatore, afferma il Supremo Collegio, allineandosi al dictum della Corte Europea dei diritti dell’uomo, ha riscritto l’art.175 cpp (novellato dal d.l 17/2005 conv. legge 60/2005) che, rispetto alla pregressa normativa, è più attento alle garanzie difensive inerenti alla partecipazione al processo dell’imputato. Costui ha diritto ad essere rimesso nel termine per impugnare in tutti i casi in cui non fosse edotto del procedimento o del provvedimento emesso in sua contumacia e non avesse volontariamente rinunciato a comparire o ad impugnare.

Non spetta all’imputato di fornire la prova negativa della reale conoscenza del procedimento o della sentenza pronunciata in contumacia (oppure del decreto penale di condanna), ma è onere del giudice della richiesta di reperire agli atti la eventuale prova positiva.

Il legislatore (benchè negli atti preparatori si fosse posto il problema 9 non ha coordinato la nuova disposizione con la formulazione dell’art.603 comma 4 cpp; la norma collega ancora la rinnovazione della istruzione dibattimentale alle condizioni che la contumacia derivi da caso fortuito o da forza maggiore e che la mancata conoscenza del decreto di citazione non dipenda da un atteggiamento colposo o volontario.

In tale contesto normativo, consegue che non tutti gli imputati contumaci che sono rimessi nel termine per impugnare godono di una ripetizione del giudizio.

Come correttamente rivelato dal difensore, la mera possibilità di appellare è insufficiente, se non accompagnata da rimedi volti a reintegrare il soggetto nei diritti e nelle facoltà non potute esercitare in primo grado; la diversa opinione, rischia di mettere in crisi il giudizio di conformità convenzionale del regime del nuovo art.175 cpp espresso dalla Corte Eu con sentenza 25 novembre 2008 (Cat Berro – Italia).

Tuttavia, la dedotta questione di costituzionalità sollevata dalla difesa è irrilevante dal momento che una corretta interpretazione dei rapporti tra l’art.175 comma 2 e l’art.603 comma 4 cpp consente, nella ipotesi in esame, la sollecitata rinnovazione del dibattimento.

Il soggetto è stato restituito nel termine per appellare sotto il profilo che non era notiziato del procedimento e da tale conclusione consegue, per implicazione logica necessaria, che non avesse avuto contezza dell’accusa mediante un provvedimento formale di vocatio in iudicium; nessuna emergenza processuale consente di ritenere che l’imputato si sia sottratto colposamente o volontariamente alla ricezione del decreto che dispone il giudizio.

La circostanza che fosse edotto della misura cautelare, che sta alla base della dichiarata latitanza, non è incompatibile con la mancata incolpevole conoscenza del decreto di citazione a giudizio che costituisce una delle ipotesi annoverate dall’art 603 coma 4 cpp che attribuiscono al contumace il diritto alla rinnovazione del dibattimento.

Pertanto, non è condivisibile la conclusione della Corte territoriale che fa discendere in modo automatico, dalla corretta declaratoria della latitanza, la inibizione ad esercitare in  appello le facoltà probatorie che l’imputato avrebbe potuto esercitare in primo grado.

(Litis.it, 10 Febbraio 2011)

Allegato Pdf: Sentenza n. 1805 del 1° dicembre 2010 – depositata il 20 gennaio 2011
(Sezione Terza Penale, Presidente e Relatore C. Squassoni)

 

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