Corte Ue: residenza e cittadinanza non giustificano l’esenzione
La pronuncia degli eurogiudici riguarda una questione che coinvolge la normativa fiscale della Grecia
La concessione di benefici fiscali fondata esclusivamente su residenza permanente e cittadinanza integra una ipotesi di discriminazione diretta. In quanto tale produce un effetto dissuasivo nei confronti di chi non risiede in uno Stato membro dell’Unione e limita il diritto di libera circolazione. È la conclusione a cui è pervenuta la Corte di Giustizia con la sentenza del 20 gennaio 2011 pronunziata nlla causa C155/09.
Il caso e i protagonisti coinvolti
Al centro della controversia la normativa fiscale greca che esenta dal pagamento dall’imposta sulle cessioni di beni immobili, unicamente i residenti permanenti sul territorio nazionale e non i non residenti che hanno intenzione di installarsi in Grecia successivamente. Un principio che determina un effetto dissuasivo nei confronti delle persone non residenti in territorio ellenico che si riverbera in modo negativo sul diritto di libera circolazione nell’Unione.
Il ricorso presentato dalla Commissione Ue contro la Grecia
La Commissione Ue ha presentato ricorso contro la Grecia e ha chiesto alla Corte di dichiarare che la Grecia è venuta meno agli obblighi che incombono in capo agli Stati membri per l’esercizio delle libertà fondamentali che derivano dai trattati comunitari. Il riferimento è al potenziale conflitto che emerge tra la disciplina comunitaria e quella nazionale greca, in ordine ai presupposti necessari per fare sì che le cessioni riguardanti il primo acquisto di un bene immobile possano beneficiare dell’esenzione da imposta.
Inoltre, dato che l’esenzione da tale imposta, a determinate condizioni, coinvolge soltanto i cittadini greci o le persone di origine greca in occasione dell’acquisto di una prima residenza sul territorio nazionale, la normativa fiscale ellenica viola gli articoli 12, 18, 39 e 43 del Trattato CE.
La normativa fiscale greca
L’oggetto del contendere riguarda la normativa fiscale greca con riferimento all’ articolo 1, n. 1, 3 e 7 della legge n. 1078/1980. In particolare l’articolo riconosce il beneficio dell’esenzione da imposta sull’acquisto di un primo bene immobile destinato ad abitazione soltanto all’acquirente che risiede stabilmente in Grecia, eccezionalmente a favore di cittadini greci non residenti che hanno lavorato all’estero per sei anni. L’esenzione è inoltre accordata e a condizione che l’immobile resti di proprietà dell’acquirente per almeno cinque anni.
La posizione della Corte di Giustizia
La Corte è stata chiamata a verificare se, come sostiene la Commissione UE, l’articolo 1 della legge n. 1078/1980 integri una restrizione alle libertà di circolazione delle persone sancite dagli articoli 12,18, 39 e 43 del Trattato CE.
Occorre muovere dalla considerazione che le disposizioni citate sono finalizzate ad agevolare, per i cittadini comunitari, l’esercizio di attività lavorative di qualsiasi natura nel territorio comunitario e sono pertanto da ritenersi ostative a quei provvedimenti che potrebbero nuocere nel caso in cui intendessero svolgere un’attività economica sul territorio di un altro Stato membro.
Con riferimento alla fattispecie in esame, la Repubblica greca osserva che le controverse norme nazionali, con riferimento alle condizioni richieste per usufruire dell’esenzione dall’imposta, escludono qualsiasi requisito di cittadinanza greca, posto che l’unica condizione richiesta è quella della residenza permanente in Grecia.
Le discriminazioni legate alla cittadinanza
La Corte tuttavia fa presente che le norme relative alla parità di trattamento non vietano soltanto discriminazioni dirette sulla base della cittadinanza, ma anche qualsiasi discriminazione che, fondandosi su differenti criteri di distinzione, pervenga di fatto allo stesso risultato.
Al riguardo, la disciplina fiscale agevolativa prevede l’esenzione dall’imposta unicamente in favore dei residenti permanenti in Grecia. La Corte rileva che, il criterio della residenza sul territorio nazionale per fruire dell’esenzione dall’imposta, nonostante si applichi a prescindere dalla cittadinanza dell’acquirente del bene immobile, rischia di recare nocumento in particolar modo nei confronti dei cittadini non greci. Difatti, sono questi ultimi ad avere stabilito più spesso la loro residenza al di fuori del territorio greco. Pertanto, la disposizione agevolativa in esame produce un effetto dissuasivo nei confronti di persone non residenti in Grecia e che intendono acquistare un alloggio in tale paese.
La libertà di circolazione e di stabilimento
L’articolo 1 della legge n. 1078/1980, riservando il beneficio dell’esenzione dall’imposta alle persone residenti in Grecia in via permanente, potrebbe ostacolare la libera circolazione dei lavoratori oltre che la libertà di stabilimento. Occorre tuttavia precisare che limiti all’esercizio delle libertà fondamentali possono essere giustificati in funzione del perseguimento di un obiettivo di interesse generale sempre che non si ecceda rispetto a quanto necessario per raggiungere detto obiettivo.
A tal riguardo, la Grecia rivendica la legittimità della sua opzione legislativa, fondandola sull’esigenza di prevenire speculazioni immobiliari, che appaiono confliggenti con la ratio sottesa alla normativa agevolativa, volta ad incentivare l’acquisto della prima abitazione.
La Corte tuttavia obietta che l’esigenza di evitare condotte speculative sembra essere contraddetta dalla mancanza di una previsione espressa del divieto di affittare l’immobile. Ritiene pertanto che in assenza di tale obbligo, non sia condivisibile l’argomentazione con cui la Grecia, nel giustificare la controversa previsione agevolativa, invocava la necessità di porre un freno all’attività speculativa.
Le conclusioni
La Corte di Giustizia ritiene che la Grecia sia venuta meno agli obblighi comunitari previsti dai Trattati, con particolar riferimento a quelli derivanti dai citati articoli 12,18, 39 e 43 del Trattato CEE.
Al riguardo ritiene che, in base al principio di divieto di discriminazione, non è possibile trattare situazioni analoghe in maniera differente e situazioni diverse in maniera uguale.
A tal proposito, con riferimento al caso di specie, si evince che i cittadini greci e quelli che intendono stabilirsi in Grecia, versano in una situazione analoga, per quanto attiene all’acquisto della prima abitazione in questo Stato membro. L’unico elemento idoneo a operare una distinzione tra la situazione dei cittadini greci e quella dei cittadini non greci, quanto al loro diritto a beneficiare dell’esenzione prevista dalla diposizione agevolativa in commento è la loro cittadinanza.
Soltanto i cittadini greci o di origine greca beneficiano di fatto dell’esenzione; da ciò deriva che la concessione dei benefici fiscali, fondato esclusivamente sulla cittadinanza, integra una ipotesi di discriminazione diretta.
Marcello Maiorino
nuovofiscooggi.it