Ammissibilità di conflitto di attribuzione relativa a deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati – Corte Costituz. Ord. 38/2001
dichiara ammissibile, ai sensi dell’articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, proposto dalla Corte di appello di Roma nei confronti del Senato della Repubblica;
Corte Costituzionale, Ordinanza n. 38 del 09/02/2001
Ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 30/06/2004.
Parlamento – Immunità parlamentari – Procedimento civile per il risarcimento del danno promosso dall’allora on. Oliviero Diliberto nei confronti dell’allora on. Roberto Castelli in relazione alle dichiarazioni da questi resi nel corso di un programma televisivo – Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati.
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 30 giugno 2004, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Roberto Castelli nei confronti dell’onorevole Oliviero Diliberto, promosso dalla Corte di appello di Roma con ricorso depositato in cancelleria l’11 giugno 2010 ed iscritto al n. 6 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2010, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2010 il Giudice relatore Paolo Grossi.
Ritenuto che, con ricorso del 20 gennaio 2010, depositato il 10 giugno 2010, la Corte di appello di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a seguito della deliberazione adottata dal Senato della Repubblica il 30 giugno 2004 (doc. IV – quater, n. 22), con la quale è stata dichiarata la insindacabilità, ai sensi dell’articolo 68 della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Roberto Castelli nei confronti dell’onorevole Oliviero Diliberto e per le quali quest’ultimo ha promosso azione civile per il risarcimento dei danni davanti al Tribunale di Roma;
che la Corte ricorrente premette, in punto di fatto, che, con atto di citazione notificato il 28 aprile 2004, l’on. Diliberto ha convenuto in giudizio il sen. Castelli per sentirne dichiarare la responsabilità per la diffusione di commenti e valutazioni reputati offensivi, denigratori e difformi dal vero, effettuati dal convenuto, all’epoca Ministro della giustizia, nel corso del programma televisivo «Telecamere» registrato il 18 marzo 2004 e trasmesso da Rai 3 il successivo 21 marzo 2004;
che, al riguardo, dopo aver riferito in dettaglio le espressioni reputate lesive della propria dignità da parte dell’attore, la Corte ha puntualizzato che il giudice di primo grado aveva ritenuto di accogliere la eccezione di improcedibilità della domanda fondata sulla delibera di insindacabilità, ex art. 68 Cost., delle opinioni espresse dal convenuto, adottata dal Senato della Repubblica il 30 giugno 2004, in quanto, alla luce dei princípi delineati dalla legge n. 140 del 2003, la garanzia della immunità doveva ritenersi estesa ad «ogni attività di critica e denuncia politica connessa alla funzione parlamentare, espletata anche al di fuori delle sedi istituzionali, dando così adito ad una valutazione più flessibile in ordine alle esternazioni dei politici, venendo di fatto meno il nesso con l’attività istituzionale propria»;
che, adìta a seguito di appello proposto dall’on. Diliberto, la Corte ha innanzi tutto sottolineato che, a seguito di ricorso proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, nell’ambito del procedimento penale instaurato a seguito di querela proposta dall’on. Diliberto nei confronti del sen. Castelli per il reato di diffamazione in relazione agli stessi fatti oggetto del procedimento a quo, è stato sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, già deciso da questa Corte con la sentenza n. 304 del 2007, con la quale è stato dichiarato che «non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese dal senatore Roberto Castelli, oggetto del procedimento penale pendente dinanzi al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’art. 68 della Costituzione», con conseguente annullamento della «deliberazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del 18 maggio 2005, nella parte in cui richiama la delibera di insindacabilità adottata il 30.06.2004 per il procedimento civile avente il medesimo oggetto»;
che, a tal proposito, la Corte ricorrente osserva, tuttavia, che la delibera di insindacabilità del 30 giugno 2004 non è stata diretto oggetto della pronuncia di annullamento da parte di questa Corte, malgrado la identità dei fatti tra quelli oggetto del procedimento penale e quelli su cui si fonda la domanda civile, oggetto dell’odierno procedimento;
che, pertanto, richiamata la giurisprudenza di legittimità soffermatasi sul tema della insindacabilità ex art. 68 Cost., e testualmente riprodotti ampi stralci della proposta della Giunta per le elezioni e per le immunità parlamentari, comunicata alla Presidenza del Senato il 15 giugno 2004, la Corte ricorrente sottolinea come, in quest’ultimo documento, non siano stati individuati atti tipici posti in essere dal parlamentare Castelli, nei quali fossero stati affrontati i temi oggetto delle frasi poste a base della azione civile, giacché alcuni atti evocati a tal riguardo sarebbero, infatti, generici, mentre altri irrilevanti, in quanto riguardanti un diverso parlamentare; altri riferimenti, ancora, non sarebbero pertinenti, dal momento che gli stessi non risulterebbero assimilabili alla ipotesi in esame. In ogni caso – puntualizza, ancora, l’atto di ricorso – alcune delle espressioni usate, non sarebbero state riferite ad atti tipici, neppure nella delibera di insindacabilità;
che, dunque – conclude la ricorrente – sussistono i presupposti per sollevare conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, in riferimento alla deliberazione di insindacabilità adottata il 30 giugno 2004, e della quale viene conseguentemente sollecitato l’annullamento, con la correlativa dichiarazione di non spettanza.
Considerato che, in questa fase del giudizio, la Corte è chiamata, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto vi sia «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», sussistendone i requisiti soggettivo ed oggettivo e restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità;
che, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione della Corte di appello di Roma a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell’esercizio delle funzioni attribuitegli;
che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione del Senato della Repubblica ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost.;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo, la Corte ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse dai membri di quel ramo del Parlamento ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.;
che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell’articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, proposto dalla Corte di appello di Roma nei confronti del Senato della Repubblica;
dispone:
che la Cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla ricorrente Corte di appello di Roma;
che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura della ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, presso la Cancelleria della Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2011.