Rimborso Iva inglobata nella Tia: la parola è del giudice ordinario – Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 2064/2011
Anche se di mezzo c’è l’interpretazione di una norma fiscale, si tratta comunque di una controversia tra privati
In materia di Iva, compete al giudice ordinario decidere in ordine alla domanda proposta dal consumatore finale nei confronti del professionista o dell’imprenditore – che abbia effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio – per ottenere la restituzione delle maggiori somme addebitategli in via di rivalsa, per effetto dell’applicazione di un’aliquota maggiore rispetto a quella prevista dalla legge.
Ciò in quanto, considerato che il soggetto passivo dell’imposta è esclusivamente colui che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, la controversia relativa al rimborso della maggior imposta versata non riguarda un rapporto tributario tra contribuente e Amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati.
Questo il principio confermato dalle sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 2064 del 28 gennaio, nella quale i giudici supremi si sono espressi, questa volta, in merito alla richiesta del rimborso dell’Iva versata (e non dovuta) in occasione del pagamento della tariffa di igiene ambientale (Tia).
La vicenda di merito
Un contribuente – sulla base della sentenza 238/2009 della Corte costituzionale, con la quale la Consulta, nell’affermare la natura di obbligazione tributaria della Tia, ne ha escluso il suo assoggettamento a Iva, non essendo possibile applicare un tributo (l’Iva) su un altro tributo (la Tia) – propone ricorso dinanzi a un giudice di pace di Venezia per chiedere la restituzione, da parte del locale Agente della riscossione, della somma da lui indebitamente corrisposta a titolo di Iva a seguito del pagamento della Tia.
Il contribuente, in corso di causa, propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’articolo 41 del codice di procedura civile, al fine di ottenere dalle sezioni unite della Cassazione una decisione preventiva e definitiva sulla questione di giurisdizione, ritenendo corretta la propria scelta a favore del giudice ordinario.
La decisione
Le sezioni unite della Cassazione sono dell’avviso che la controversia in esame debba essere decisa dal giudice ordinario, sulla base di un orientamento oramai consolidato in materia, dal quale ritengono di non doversi discostare.
In particolare, secondo la Corte, poiché il soggetto passivo nel rapporto tributario in materia di Iva è il cedente e non il cessionario, le controversie in ordine al rapporto di rivalsa fra cedente e cessionario non attengono al rapporto tributario e, pertanto, esulano dalle attribuzioni giurisdizionali delle Commissioni tributarie – come delineate dall’articolo 2 del Dlgs 546/1992 – per rientrare in quelle del giudice ordinario (Cassazione, sezioni unite, sentenza 6632/2003).
Inoltre, continuano i giudici di legittimità, la controversia in questione non riguarda un rapporto tributario tra contribuente e Amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati, che comporta un mero accertamento incidentale in ordine all’ammontare dell’imposta applicata in misura contestata (Cassazione, sezioni unite, sentenza 2775/2007).
Tale principio resta valido anche quando, come nella specie in esame, il debito Iva venga contestato nella sua interezza, trattandosi “…in ogni caso, di una controversia tra privati, alla quale ‘resta estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà – soggezione, proprio del rapporto tributario’ (Cass. SS.UU. n. 15031/2009)”.
Ciò in quanto, “…nelle controversie tra privati, che abbiano ad oggetto la richiesta di rimborso di una imposta che si assume essere stata indebitamente pretesa dalla controparte…il giudice ordinario competente ha sempre il potere ‘di sindacare in via incidentale la legittimità dell’atto impositivo ove sia presupposto e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario’ (Cass. SS.UU. 15032/2009)”.
Al riguardo, la Corte suprema ricorda che il sistema costituzionale della giurisdizione è informato al primato della giurisdizione ordinaria, con la conseguenza che le controversie relative all’indebito pagamento dei tributi seguono la regola della devoluzione alla giurisdizione “speciale” del giudice tributario soltanto al ricorrere di due circostanze:
•quando si deve impugnare uno degli atti previsti dall’articolo 19 del Dlgs 546/1992
•quando il convenuto in senso formale è uno dei soggetti indicati nell’articolo 10 dello stesso decreto legislativo.
In sostanza, quando la controversia ha luogo tra due soggetti privati, in mancanza di un provvedimento che sia impugnabile soltanto dinanzi al giudice tributario, il giudice ordinario si riappropria della giurisdizione, a nulla rilevando la circostanza che la decisione debba passare attraverso l’interpretazione di una norma tributaria.
Ritornando al caso in esame, il fatto che il diritto di rivalsa – esercitato dall’Agente della riscossione nei confronti del ricorrente – sia previsto da una norma tributaria non trasforma il rapporto tra soggetti privati in un rapporto tributario, di tipo pubblicistico, che implica invece l’esercizio di un potere impositivo.
In altri termini, quando manca un soggetto investito di potestà impositiva, intesa in senso lato, viene meno anche il rapporto tributario; allo stesso modo, se manca un provvedimento che sia espressione di tale potere non si configura la speciale giurisdizione tributaria che, per definizione, ha origine dal contrasto rispetto a una concreta e autoritativa pretesa impositiva.
Considerazioni
Anche in questo caso, le sezioni unite hanno precisato che non tutte le liti relative all’interpretazione e/o applicazione di una norma tributaria possono essere portate dinanzi al giudice tributario.
E’ necessario che il contribuente, o comunque il destinatario di un obbligo fiscale, chiami in causa uno dei soggetti di cui all’articolo 10 del Dlgs 546/1992 in relazione a un atto che sia riferibile al modello di cui all’articolo 19 dello stesso decreto.
Infatti, la giurisdizione tributaria – speciale rispetto a quella ordinaria – è nata per consentire al contribuente di rivolgersi a un giudice per contrastare gli atti impositivi del Fisco e non per risolvere controversie tra privati, riguardanti il mero esercizio di un diritto, sebbene si possa a volte trattare di un diritto fondato su una disposizione di carattere fiscale.
Per la Cassazione, quindi, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario in quanto si tratta di rapporti privatistici, in cui è possibile intravedere un’ipotesi di indebito arricchimento (articolo 2041 del codice civile).
Marco Denaro
nuovofiscooggi.it