Il capo cantiere è sempre responsabile della sicurezza del lavoro – Cassazione Penale, Sentenza n. 2578/2011
Il “capo cantiere”, anche in assenza di una formale delega in materia di sicurezza sul lavoro, è destinatario diretto dell’obbligo di verificare che le concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative all’interno del cantiere rispettino le norme antinfortunistiche.
Questo consolidato principio di diritto è stato confermato dalla Quarta Sezione penale della cassazione nella sentenza in rassegna.
La Cassazione ha anche precistao che, in via di principio generale, il capo cantiere è certamente persona adatta ad individuare la corretta applicazione delle norme antinfortunistiche, o quanto meno di quelle di comune prudenza, per la prevenzione di incidenti in cui possono essere coinvolti i dipendenti ovvero terze persone estranee ai lavori. Né ha alcun rilievo che potessero esservi ulteriori garanti della sicurezza dei lavoratori,in quanto se più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell’obbligo di impedire l’evento, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione di garanzia, per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione.
(Litis.it, 8 Febbraio 2008)
Cassazione Penale, Sezione Quarta, Sentenza n. 2578 del 26/01/2011
[OMISSIS] e [OMISSIS] venivano tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Monza per rispondere del reato di cui all’art. 589 c.p., perché, il primo quale capocantiere ed il secondo (giudicato separatamente) quale amministratore della Società Costruzioni Generali S.r.l. – che aveva ricevuto in appalto lavori di ristrutturazione ambientale dalla Borgo San Francesco SpA – avevano cagionato la morte del lavoratore [OMISSIS] , il quale, mentre stava eseguendo lavori di completamento della stuccatura di alcuni pilastri con mattoni a vista ad un’altezza superiore a due metri, era caduto al suolo riportando gravi lesioni cranio-cerebrali cui era seguito il decesso; agli imputati erano stati addebitati i seguenti profili di colpa: negligenza e violazione della normativa antinfortunistica per non aver predisposto adeguate precauzioni idonee ad eliminare i pericoli di caduta dei lavoratori, consentendo l’utilizzo di un ponteggio privo di dispositivi di sicurezza (parapetto, tavole fermapiedi).
Il Tribunale, per la parte che in questa sede rileva, dichiarava il [OMISSIS] colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di anni due di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
A seguito di gravame ritualmente interposto dal [OMISSIS] , la Corte d’Appello di Milano, dopo aver richiamato analiticamente il percorso motivazionale seguito dal Tribunale ed aver illustrato i motivi di appello, confermava l’affermazione di colpevolezza pronunciata dal primo giudice e motivava il proprio convincimento richiamando integralmente “per relationem” le considerazioni svolte dal primo giudice, e disattendendo le tesi difensive, prospettate con i motivi di appello, con argomentazioni che possono così sintetizzarsi:
a) appariva infondata l’eccezione di nullità della notifica dell’avviso di deposito della sentenza all’imputato, effettuata presso il difensore di fiducia e non personalmente all’imputato, sussistendo a carico del difensore l’obbligo di far pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti: in ogni caso, avendo il difensore proposto appello, e stante l’unicità del diritto di impugnazione, si era consumato il diritto degli altri eventuali soggetti legittimati a proporla, essendo stato conseguito l’effetto dell’avviso;
b) anche se il lavoratore che aveva subito l’infortunio fosse stato dipendente del [OMISSIS] – volendo seguire l’impostazione difensiva secondo cui a quest’ultimo sarebbero stati dati in subappalto i lavori – non sarebbe venuta meno la posizione di garanzia del [OMISSIS], con conseguente penale responsabilità per l’accaduto, in ragione della qualifica di capocantiere che il [OMISSIS] ricopriva nell’ambito dei lavori che la Costruzioni Generali aveva in corso, qualifica non contestata né contestabile: era emerso che il [OMISSIS] dava in concreto le disposizioni circa i lavori da eseguire, redigeva il giornale del cantiere, si recava in cantiere anche allorquando era infortunato;
c) il [OMISSIS] non era titolare di un’impresa dotata di reali mezzi propri, ma era un lavoratore autonomo coadiuvato “in nero” dall’operaio poi rimasto vittima dell’infortunio: il [OMISSIS] aveva consentito che quest’ultimo utilizzasse il ponteggio senza le protezioni idonee ad evitare pericoli di caduta, allestito alcuni giorni prima del sinistro e quindi certamente visto dal [OMISSIS] ;
d) tutte le considerazioni suesposte inducevano a ritenere non configurabile l’attenuante della minima partecipazione al fatto ex art. 114 c.p.;
e) l’imputato appariva meritevole delle attenuanti generiche – negate dal primo giudice – sia pure con giudizio di sola equivalenza rispetto all’aggravante contestata avuto riguardo alle modalità del fatto.
Ricorre per cassazione il [OMISSIS] , deducendo violazione di legge e vizio motivazionale con censure che, formulate con riferimento alle tesi difensive già prospettate nelle sedi di merito, possono così riassumersi:
A) nullità per l’irrituale notifica dell’avviso del deposito della sentenza di primo grado all’imputato contumace;
B) vizio motivazionale in ordine alla ritenuta colpevolezza del [OMISSIS] , con particolare riferimento alle dichiarazioni del [OMISSIS] da ritenersi inattendibili dovendo riconoscersi in capo allo stesso un interesse a sminuire le proprie responsabilità, al punto da negare l’esistenza di un contratto di appalto che, secondo l’assunto difensivo, sarebbe stato stipulato tra le Costruzioni Generali ed il [OMISSIS] stesso; inoltre, i giudici del merito non avrebbero tenuto conto della assenza per malattia del [OMISSIS] dal cantiere nel periodo in cui si era verificato il mortale infortunio;
C) vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuate di cui all’art. 114 c.p. e dell’attenuante dell’avvenuto risarcimento del danno, essendo stata pagata ai congiunti della vittima integralmente la provvisionale; D) eccessività della pena, anche per il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, ad avviso del ricorrente negato senza adeguata motivazione; E) il ricorrente si duole infine della mancata conversione della pena in quella pecuniaria.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere rigettato per l’infondatezza delle doglianze dedotte. Mette conto sottolineare, preliminarmente, che il [OMISSIS] con il ricorso ha sostanzialmente riproposto le tesi difensive già sostenute in sede di merito e disattese dal Tribunale prima e dalla Corte d’appello poi.
Al riguardo giova ricordare che nella giurisprudenza di questa Corte è stato enunciato, e più volte ribadito, il condivisibile principio di diritto secondo cui “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (in termini, Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000 Ud. – dep. 03/05/2000 – Rv. 216473; CONF: Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, dep. 25/03/2005, Rv. 231708).
E va altresì evidenziato che il primo giudice aveva affrontato e risolto le questioni sollevate dal [OMISSIS] seguendo un percorso motivazionale caratterizzato da completezza argomentativa e dalla puntualità dei riferimenti agli elementi probatori acquisiti e rilevanti ai fini dell’esame della posizione del [OMISSIS] stesso; di tal che, trattandosi di conferma della sentenza di primo grado, i giudici di seconda istanza legittimamente hanno richiamato anche la motivazione addotta dal Tribunale a fondamento del convincimento espresso, senza peraltro limitarsi ad un semplice richiamo meramente ricettizio a detta motivazione, non avendo mancato di fornire autonome valutazioni a fronte delle deduzioni dell’appellante: è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, nel caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (”ex plurimis”, Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994 Ud. – dep. 23/04/1994 – Rv. 197497).
Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta dunque formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali – quali sopra riportati (nella parte relativa allo “svolgimento del processo”) e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni – forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l’infortunio oggetto del processo: la Corte distrettuale, dopo aver analizzato tutti gli aspetti della vicenda (dinamica dell’infortunio e posizione di garanzia del [OMISSIS] ) ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la penale responsabilità del [OMISSIS].
Per completezza argomentativa si impongono solo talune ulteriori precisazioni in relazione alle tesi difensive prospettate dal ricorrente.
Per quel che riguarda l’eccepita nullità per l’asserita irritualità della notifica dell’avviso del deposito della sentenza di primo grado all’imputato contumace, trattasi di censura infondata avendo questa Corte più volte precisato che “la mancata notifica all’imputato dell’avviso di deposito di sentenza (o di qualunque altro provvedimento impugnabile) configura una nullità di ordine generale “a regime intermedio” e non assoluta, che resta sanata, per il raggiungimento dello scopo, a norma dell’art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale” (in termini, “ex plurimis”, Sez. 1, n. 10410 del 24/02/2010 Ud. – dep. 16/03/2010 – Rv. 246504; nello stesso senso, Sez. 4, n. 46540 del 29/09/2004 Ud. – dep. 01/12/2004 – Rv. 230572).
Quanto alla doglianza concernente la ritenuta sussistenza dell’obbligo di garanzia, a carico, l’assunto del ricorrente risulta infondato alla luce del seguente principio enunciato da questa Corte: “In materia di prevenzione degli incidenti sul lavoro, il “capo cantiere”, anche in assenza di una formale delega in materia di sicurezza sul lavoro, è destinatario diretto dell’obbligo di verificare che le concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative all’interno del cantiere rispettino le norme antinfortunistiche” (in termini, Sez. 4, n. 12673 del 04/03/2009 Ud. – dep. 20/03/2009 – Rv. 243216). D’altra parte, in via di principio generale, il capo cantiere – ruolo che ricopriva il [OMISSIS] – è certamente persona adatta ad individuare la corretta applicazione delle norme antinfortunistiche, o quanto meno di quelle di comune prudenza, per la prevenzione di incidenti in cui possono essere coinvolti i dipendenti ovvero terze persone estranee ai lavori. Né ha alcun rilievo che potessero esservi ulteriori garanti della sicurezza dei lavoratori,in quanto, come condivisibilmente già ritenuto da questa Corte, se più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell’obbligo di impedire l’evento, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge (Cass. sez. 4, 19.5.2004 n. 46515 riv. 230398) fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione di garanzia, per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione.
Dunque, anche se il lavoratore che aveva subito l’infortunio fosse stato dipendente del [OMISSIS] – volendo seguire l’impostazione difensiva secondo cui a quest’ultimo sarebbero stati dati in subappalto i lavori – non sarebbe venuta meno la posizione di garanzia del [OMISSIS] , con conseguente penale responsabilità per l’accaduto, proprio in ragione della qualifica di capocantiere che, nell’ambito dei lavori che la Costruzioni Generali stava eseguendo, ricopriva il [OMISSIS] il quale, come evidenziato dai giudici del merito dava in concreto ai lavoratori le disposizioni relative ai lavori da svolgere; è sufficiente al riguardo richiamare il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte secondo cui “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, cosi da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto, ai sensi dell’art. 4 d.P.R. n. 547 del 1955, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo” (in termini, “ex plurimis”, Sez. IV, 19 febbraio 1998, n. 3948). Prive di fondamento sono poi le doglianze del [OMISSIS] in ordine al diniego dell’attenuante prevista dall’art. 114 c.p. (minima partecipazione al fatto): la Corte territoriale – con argomentazioni lineari, logiche ed in sintonia con i principi affermati da questa Corte in materia – ha ritenuto di non poter riconoscere connotazioni di marginalità al ruolo svolto dal [OMISSIS] , avuto riguardo alla dinamica dell’infortunio ed alle cause dello stesso riconducibili all’inosservanza di specifiche misure di prevenzione di infortuni di cui il [OMISSIS] era ben consapevole; giova ricordare il consolidato indirizzo interpretativo affermatosi in materia nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui “in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. è configurabile a condizione che sia possibile, attraverso l’esame delle modalità di commissione del fatto, stabilire che l’imputato abbia svolto un ruolo assolutamente marginale di efficacia causale così lieve nella determinazione dell’evento criminoso da risultare del tutto trascurabile” (in termini, “ex plurimi”, Sez. 2, n. 38492 del 23/09/2008 Ud. – dep. 09/10/2008 – Rv. 241461).
Infondata è la censura circa il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p.; il ricorrente ha precisato di aver sollecitato il riconoscimento di detta attenuante muovendo dal presupposto dell’avvenuto pagamento della provvisionale alla parte civile, e quindi così implicitamente riconoscendo l’avvenuto versamento di una somma non satisfattiva dell’integrale risarcimento del danno, tale non potendo ritenersi, infatti, il pagamento della sola provvisionale: mette conto sottolineare che questa Corte ha più volte precisato che ai fini della configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo, quindi, della totale riparazione di ogni effetto dannoso (cfr.: Sez. 1, n. 11207 del 29/09/1994 Ud. – dep. 09/11/1994 – Rv. 199623; Sez. 5, n. 46866 del 29/11/2005 Ud. – dep. 22/12/2005 – Rv. 233048).
Passando infine ad esaminare le censure relative al trattamento sanzionatorio, va rilevata la manifesta infondatezza delle stesse in quanto concernenti apprezzamenti di merito incensurabili in questa sede perché prive di qualsiasi connotazione di illogicità: la Corte distrettuale ha infatti ancorato il suo convincimento, circa il diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, alle modalità dei fatti che il primo giudice aveva posto a base della mancata concessione delle attenuanti stesse, ed in proposito non può che richiamarsi quanto innanzi si è avuto modo di dire circa la integrazione delle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado. Per quel che riguarda la mancata conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, la censura è stata dedotta con mera enunciazione assertiva, così come con i motivi di appello la richiesta di conversione della pena era stata solo enunciata; quale considerazione tranciante ed assorbente, giova peraltro sottolineare che l’entità della pena inflitta al [OMISSIS] – anni uno e mesi sei di reclusione – non consentiva la richiesta conversione in pena pecuniaria, essendo ciò possibile, ai sensi dell’art. 53 della legge n. 689/81, per una pena detentiva entro il limite di sei mesi.
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2011