Concorso tra norme penali incriminatici e norme amministrative sanzionatorie – Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sentenza n. 1963/2011
Le Sezioni Unite, dopo aver ribadito che il principio di specialità posto dall’art. 9 della l. n. 689 del 1981 quale criterio di soluzione dell’eventuale concorso tra norme penali incriminatici e norme amministrative sanzionatorie presuppone il confronto strutturale tra le rispettive fattispecie astratte, hanno affermato che l’art. 213, comma quarto, Cod. Strada, che punisce con la sanzione amministrativa l’abusiva circolazione del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, deve ritenersi speciale rispetto all’art. 334 cod. pen., nel quale è configurato invece il delitto di sottrazione da parte del custode o del proprietario di beni di cui è stato disposto il sequestro penale o amministrativo.
Secondo le Sezioni Unite, il percorso normativo dell’art. 9 L. 689/81, diretto a privilegiare la pecialità (e quindi l’apparenza del concorso) costituisce un’importante chiave di lettura in tutti i casi in cui, ad una condotta penalmente sanzionata, si aggiunga (soprattutto se ciò avviene in tempi successivi rispetto all’entrata in vigore della prima norma) una disciplina normativa che la preveda anche come violazione di natura amministrativa.
A maggior ragione si impone l’applicazione del principio di specialità quando la violazione amministrativa costituiva precedentemente reato, perchè in questo caso è ancora più evidente l’intenzione del legislatore di affidare la disciplina del caso alle sole norme che disciplinano l’illecito amministrativo.
(Litis,it, 29 Gennaio 2011)
Allegato Pdf: Sentenza n. 1963 del 28 ottobre 2010 – depositata il 21 gennaio 2011
(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore C. G. Brusco)