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Accertamento Iva su “dati” Irpef. Valida la rettifica dell’imposta – Cassazione Civile, Sentenza n. 1202/2011

Per la Corte di cassazione, infatti, entrambi gli uffici possono liberamente utilizzare le medesime presunzioni

La Corte di cassazione, con sentenza n. 1202 del 20 gennaio, ha concesso il nulla osta all’accertamento Iva effettuato dall’amministrazione finanzia, basato su un diverso accertamento induttivo condotto ai fini delle imposte dirette.
La sentenza ha legittimato il flusso di informazioni che avviene all’interno dell’Amministrazione finanziaria, respingendo, quindi, il ricorso di un’azienda campana, dichiarata fallita, che aveva impugnato un avviso di accertamento Iva basato su una verifica dell’ufficio delle imposte dirette di Caserta.

Il fatto
La curatela fallimentare di una ditta di costruzioni aveva presentato ricorso contro la sentenza della Ctr Campania, che aveva ritenuto legittimo, ribaltando la sentenza di primo grado, l’avviso di rettifica Iva, relativo all’anno d’imposta 1989, regolarmente notificato alla società, dall’Amministrazione finanziaria.

La Ctr, inoltre, ha ritenuto motivato l’atto di rettifica, perché riportante in dettaglio le ragioni poste a base dell’accertamento, nonché l’iter seguito per giungere alla rettifica dell’imposta, senza rimandare ad altri atti per l’individuazione dei criteri e dei parametri osservati.

L’Ufficio, secondo la tesi del ricorrente, aveva esteso la validità delle presunzioni poste a fondamento dell’accertamento ai fini delle imposte dirette, ad un accertamento ai fini Iva, non tenendo conto dell’articolo 54 del Dpr 633/72 il quale stabilisce che l’esistenza di presunzioni imponibili non dichiarate o l’inesattezza delle dichiarazioni che danno diritto all’esenzione, deve risultare in modo certo e diretto, non in via presuntiva.

La sentenza
La Corte di cassazione, con sentenza in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto, le censure apportate dal contribuente non sono riferite all’avviso di accertamento notificato ma ad altro avviso che, non solo non è stato impugnato (in questa sede), ma risulta essere definitivo.

Non è stata condivisa, infine, dalla Corte, la motivazione addotta dalla curatela fallimentare, a favore della società, in merito all’illegittimità della verifica effettuata dall’ufficio Iva che, basandosi su un altro accertamento, non ha tenuto conto della diversità di presupposti e dei criteri impositivi tra le due imposte.

La Corte ha evidenziato che l’ufficio Iva ha correttamente “tenuto conto di quanto emergente dall’avviso di accertamento in tema di imposte dirette (da ritenersi definitivo sulla base dell’accertamento in fatto operato dai giudici di appello e, come già rilevato, non adeguatamente censurato in questa sede). Infatti, sono molte le tesi giurisprudenziali secondo le quali “in tema di Iva l’infedeltà della dichiarazione, per cui l’ufficio procede a rettifica, fra l’altro desunta, ai sensi dell’art. 54, secondo comma d.p.r. 633/1972, dai dati e dalle notizie raccolti nei modi previsti dal precedente art. 51, che fra le modalità ammesse comprende (secondo comma, n. 5) la richiesta di tali dati e notizie, anche riguardanti un singolo contribuente, ad organi e amministrazioni dello Stato, con la conseguenza che, qualora l’infedeltà della dichiarazione venga accertata, come nella specie, a seguito di segnalazione dell’ufficio delle imposte dirette, che a sua volta aveva effettuato accertamento nei confronti del medesimo contribuente, nessuna altra indagine in ordine ad essa è tenuta a svolgere l’ufficio IVA, disponendo dei concreti elementi necessari per affermare l’infedeltà, acquisiti in conformità alla legge, senza necessità di presumerla – come sarebbe, peraltro, ammissibile in astratto ai sensi dell’art. 54, secondo comma, ultima frase o di procedere ad ulteriori indagini” (Cassazione 1319/2007).

In conclusione, la Corte ha chiarito che in applicazione diretta dei principi costituzionali di uguaglianza, legalità, imparzialità e capacità contributiva, anche in presenza di vuoto normativo, il valore accertato dall’Amministrazione finanziaria, ai fini applicativi di un’imposta, nella fattispecie dell’Irpef, vincola gli uffici in riferimento all’applicazione di altri tributi, come l’Iva.
 
Valerio Giuliani
nuovofiscooggi.it

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