Azioni di nullità o risarcimento per abuso di posizione dominante e competenza funzionale della Corte di appello – Cassazione Civ. 25882/2010
La competenza funzionale della corte d’appello, prevista dall’art. 33 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, per le azioni di nullità e di risarcimento del danno in relazione all’abuso di posizione dominante, ha natura eccezionale e non si estende alle domande di determinazione del corrispettivo dell’appalto ai sensi dell’art. 1657 c.c. e di arricchimento senza causa di cui all’art. 2041 c.c. Lo afferma la Corte di Cassazione nella ordinanza n. 25882 dello scorso 21 dicembre 2010.
Secondo i Supremi giudici, se può forse in taluni casi riconoscersi che spetta alla corte d’appello, ai sensi dell’art.33, secondo comma, della legge n.287 del 1990, anche la cognizione di domande restitutorie eventualmente avanzate ex art.2033 c.c. sul presupposto della nullità di un’intesa restrittiva della concorrenza (si ved. Cass.. 27 ottobre 2005, n. 20923), assai più arduo sarebbe estendere la medesima conclusione a domande – come quella di determinazione del prezzo dell’appalto ad opera del giudice, oppure di arricchimento senza causa – che nella declaratoria di nullità (totale o parziale) di un precedente contratto per violazione di alcuna delle disposizioni dettate dalla citata legge n. 287790 trovino un mero antecedente storico e logico. Domande che, per il resto, sicuramente esulano dall’eccezionale competenza funzionale attribuita alla corte di appello della legge speciale e che il suindicato nesso non pare perciò idoneo ad attrarre nell’ambito di tale competenza, sottraendole al loro giudice naturale ed, inoltre, privando in tal modo le parti di un grado di giudizio.
Nè pare sostenibile, come nell’impugnata sentenza si adombra, che la domanda di rideterminazione del prezzo dell’appalto ad opera del giudice sia assimilabile ad una domanda di risarcimento del danno conseguente alla nullità della clausola avente ad oggetto il corrispettivo pattuito dalle parti. Sul piano logico e su quello giuridico altro è pretendere dalla controparte contrattuale l’eliminazione del pregiudizio patrimoniale sofferto perchè una determinata previsione negoziale risulta inaccettabile per l’ordinamento, e cioè in conseguenza di una lacuna irrimediabilmente prodottasi nel regolamento pattizio degli interessi inizialmente voluto dalle parti, altro è chiedere al giudice di colmare tale lacuna; e, sul piano pratico, non è neppure necessariamente vero che le due strade portino sempre al medesimo risultato economico.
(Litis.it, 25 Gennaio 2011)
Allegato Pdf: Ordinanza n. 25880 del 21 dicembre 2010
(Sezione Sesta Civile, Presidente G. Salmè, Relatore R. Rordorf)