Non può essere delibata la sentenza ecclesiastica che annulla un matrimonio durato venti anni – Cassazione Civile, Sentenza n. 1343/2011
Non può essere riconosciuta nello Stato italiano la sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio quando i coniugi abbiano convissuto come tali per per oltre un anno – nella specie per vent’anni – in quanto detta sentenza produce effetti contrari all’ordine pubblico interno matrimoniale per contrasto con gli artt. 123 c.c. e 29 Cost.
E’ questo il principio di diritto affermato dalla Prima Sezione Civile della Cassazione nella sentenza n. 1343 dello scorso 20 gennaio 2011
La rivisitazione della precedente giurisprudenza della Corte, compiuta in questa materia dalle sezioni unite con la sentenza 18.7.2008 n. 19809, ha consentito di mettere in rilievo che <<l’ordine pubblico interno matrimoniale evidenzia un palese “favor” per la validità del matrimonio quale fonte del rapporto familiare incidente sulla persona e oggetto di rilievo e tutela costituzionali, con la conseguenza che i motivi per i quali esso si contrae, che, in quanto attinenti alla coscienza, sono rilevanti per l’ordinamento canonico, non hanno di regola significato per l’annullamento in sede civile>>.
Nella medesima decisione – prosegue la sentenza – si é anche osservato come nella sentenza 6 marzo 2003 n. 3339 fosse stato dato implicito rilievo anche al matrimonio-rapporto, che nell’ordine pubblico italiano ha una incidenza rilevante, per i principi emergenti dalla Costituzione e dalla riforma del diritto di famiglia, ed impedisce di annullare il matrimonio dopo che è iniziata la convivenza e spesso se questa è durata per un certo tempo (come si desume dagli artt. 120 cpv, 121 comma 3. e 123 cpv. cod. civ.).
Si è quindi osservato che <<non appare condivisibile, alla luce della distinzione enunciata tra cause di incompatibilità assoluta e relativa delle sentenze di altri ordinamenti con l’ordine pubblico interno, qualificare come relative quelle delle pronunce di annullamento canonico intervenute dopo molti anni di convivenza e di coabitazione dei coniugi, ritenendo l’impedimento a chiedere l’annullamento di cui sopra mera condizione di azionabilità, da considerare esterna ed irrilevante come ostacolo d’ordine pubblico alla delibazione>>.
La considerazioni di fondo che sorregge tale scelta è in ciò, che, riferita a date situazioni invalidanti dell’atto di matrimonio, la successiva prolungata convivenza è considerata espressiva di una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito e con questa volontà è incompatibile il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge.
Sulla base dei riferiti presupposti motivazionali, la Cassazione ha concluso considerando – nella specie – ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, pronunciata a motivo del rifiuto della procreazione, sottaciuto da un coniuge all’altro, la loro particolarmente prolungata convivenza oltre il matrimonio.
(Litis.it, 24 Gennaio 2011 – resoconto a cura dell’Avv. Marco Martini)
Allegato Pdf: Cassazione Civile, Sentenza n. 1343 del 20/01/2011
(Sezione Seconda, Presidente e Relatore, Dott. Paolo Vittoria)