Impugnazione del testamento per l’incapacità di intendere e volere. Necessaria una prova rigorosa – Cassazione Civile, Sentenza n. 230/2011
L’annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere
(Litis.it, 24 Gennaio 2011)
Cassazione Civile, Sezione Seconda, Sentenza n. 230 del 05/01/2011
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 10 marzo 1997, [OMISSIS] impugnava, dinnanzi al Tribunale di Milano, il testamento olografo redatto il 27 ottobre 1990, con il quale la cugina [OMISSIS], deceduta il 9 agosto 1996, aveva nominato erede l’altra cugina [OMISSIS] e disposto numerosi legati. A sostegno della domanda, l’attrice allegava l’incapacità di intendere e di volere della de cuius, affetta sin dall’età di trenta anni da gravi disturbi mentali.
Si costituiva la [OMISSIS] resistendo alla domanda.
Nel corso del giudizio veniva integrato il contraddittorio nei confronti dei legatari e veniva espletata una consulenza tecnica d’ufficio medico-legale.
Con sentenza depositata l’11 luglio 2002, l’adito Tribunale rigettava la domanda e condannava l’appellante alle spese, ivi comprese quelle di ctu.
Avverso tale sentenza la [OMISSIS] ha proposto appello, cui hanno resistito la [OMISSIS] e [OMISSIS], mentre le altre parti sono rimaste contumaci.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 26 febbraio 2005, ha respinto il gravame.
La Corte, disattesa una eccezione di inammissibilità della domanda, ha ritenuto che l’appellante non avesse assolto all’onere probatorio che le competeva, e cioè di dimostrare che la testatrice fosse, al momento della redazione del testamento, priva, in modo assoluto, della capacità di autodeterminarsi. La de cuius, invero, era affetta da anni da una patologia psichica che alternava momenti di delirio schizofrenico a momenti di remissione e di relativo benessere, e l’esame delle schede testamentarie e delle annotazioni cliniche del periodo in cui vennero redatti gli scritti di ultima volontà non offriva la prova che la de cuius si trovasse, al momento della redazione del testamento, in una situazione di incoscienza dei propri atti.
La Corte ha in particolare osservato che il c.t.u. aveva affermato che pur dovendosi ammettere una più che probabile e apprezzabile riduzione delle facoltà psichiche della [OMISSIS] al momento della redazione della scheda testamentaria, non risultava tuttavia comprovata un’assoluta incapacità di intendere e di volere al momento della redazione delle schede testamentarie. Ad avviso del c.t.u., dunque, la psicosi schizofrenica da cui era affetta la de cuius poteva essere compatibile “con una non esclusione, in alcuni momenti di tale patologia, della capacità di intendere e di volere del paziente”.
In relazione a tali accertamenti medico-legali, la Corte ha quindi ritenuto che le censure dell’appellante, secondo la quale, stante la natura permanente della patologia dalla quale la testatrice era risultata affetta, incombeva alla parte che intendeva avvalersi del testamento l’onere di provare che questo era stato redatto in un momento di lucido intervallo, non potessero essere condivise: in primo luogo, il fatto che il c.t.u. non avesse interrogato i sanitari che avevano in cura la [OMISSIS] presso la casa di cura non valeva ad inficiare la conclusione raggiunta, atteso che la valutazione era stata effettuata sulla base della documentazione sanitaria offerta dall’attrice e proveniente dalla medesima casa di cura; inoltre, la diagnosi proposta dal consulente tecnico di parte, secondo il quale la patologia dalla quale la testatrice era affetta aveva natura permanente, contrastava con le risultanze della cartella clinica, che denotavano l’esistenza di non pochi momenti tranquilli e di buon rapporto con la realtà. A ciò doveva aggiungersi il rilievo che le disposizioni testamentarie, redatte in un periodo che dalle annotazioni dei sanitari era caratterizzato da un buon rapporto con la realtà tanto che la testatrice aveva avuto l’autorizzazione a rientrare a (…), non denotavano una condizione di incapacità, in considerazione della precisione e delle modalità grafiche di redazione; anzi consentivano una valutazione di precisa comprensione e di decisa determinazione dell’atto, trattandosi di disposizioni coerenti tra loro e aderenti ai rapporti interpersonali vissuti dalla testatrice, mentre era rimasto del tutto privo di allegazione probatoria l’assunto secondo cui il testamento sarebbe stato redatto sotto l’influenza della [OMISSIS] Peraltro, l’ipotizzato vizio della volontà, diverso dalla incapacità naturale, costituiva una nuova inammissibile causa petendi.
La Corte ha poi ritenuto non rilevanti, ai fini della decisione, le istanze istruttorie reiterate dall’appellante e ha rigettato il motivo concernente la denunciata eccessività delle spese liquidate dal Tribunale, osservando come la somma liquidata non eccedesse i minimi tariffari e fosse comunque adeguata alla complessità della controversia e delle questioni trattate.
Per la cassazione di questa sentenza [OMISSIS] ha proposto ricorso sulla base di un articolato motivo, illustrato da memoria; ha resistito, con controricorso, [OMISSIS], mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con l’unico articolato motivo, la ricorrente deduce vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
La Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che la patologia psichiatrica dalla quale era affetta la testatrice non avesse le caratteristiche per poterla definire di natura permanente, giacché il riscontro nella storia clinica della paziente di apparenti momenti di benessere non poteva in alcun modo mutare la natura della patologia; del resto, il lucido intervallo ricorre anche nelle patologie psichiatriche più gravi, senza che ciò comporti il venir meno della permanenza della patologia stessa. L’avverbio permanente dovrebbe quindi essere inteso in senso relativo e la presenza di momenti di remissione dovrebbe essere considerata con la massima attenzione.
Ed ancora, prosegue la ricorrente, il c.t.u. non avrebbe in alcun modo spiegato perchè la psicosi cronica dalla quale era affetta la [OMISSIS] non potesse essere qualificata alla stregua di una patologia totale di natura permanente; e ciò sarebbe stato tanto più necessario in quanto la [OMISSIS] dal 1981 non era più stata in grado di provvedere autonomamente a se stessa; si trovava, in altri termini, in una situazione che avrebbe senz’altro legittimato l’interdizione, ove tale provvedimento fosse stato richiesto.
Peraltro, i periodi di apparente benessere, anche nella ricostruzione del c.t.u., non corrispondevano a delle vere e proprie guarigioni, ma a semplici miglioramenti nell’ambito di una patologia cronica pur sempre persistente, anche se con manifestazioni di diversa entità; tanto che in nessun passo della relazione peritale si afferma positivamente che la [OMISSIS] fosse, al momento della redazione del testamento, capace di intendere e di volere.
I giudici di merito – osserva la ricorrente – avrebbero quindi errato nel non ammettere la richiesta prova testimoniale a mezzo dei sanitari che avevano in cura la [OMISSIS], poiché solo questi avrebbero potuto chiarire quali fossero le reali condizioni della paziente, ben potendosi riferire le annotazioni positive contenute nella cartella clinica a situazioni patologiche non eclatanti, magari per effetto dell’assunzione di farmaci, ma pur sempre patologiche.
Sotto altro profilo, la ricorrente ritiene che la Corte d’appello, nel fare proprie le conclusioni del c.t.u., abbia condiviso la conclusione di quest’ultimo secondo cui, per escludere la capacità di intendere e di volere della [OMISSIS], si sarebbe dovuto documentare che al momento della redazione del testamento la stessa fosse in preda ad una fase acuta della propria patologia. In tal modo, però, la Corte si è posta in contrasto con il principio per cui la incapacità di intendere e di volere non presuppone necessariamente la completa e totale perdita da parte del soggetto di tutte le facoltà intellettive.
Ed ancora, la ricorrente censura la sentenza impugnata con riferimento alla rilevanza attribuita alla apparente precisione e coerenza delle disposizioni contenute nelle schede testamentarie; secondo lo stesso c.t.u., invero, la de cuius, pur trovandosi in una fase di remissione della malattia, presentava comunque un’apprezzabile riduzione delle proprie facoltà psichiche; il che rendeva sospetta la precisione delle disposizioni. La circostanza, lungi dall’integrare la introduzione di una diversa causa petendi a fondamento della richiesta di annullamento del testamento, era finalizzata a sminuire il valore probatorio attribuito dal primo giudice alla coerenza e precisione delle disposizioni.
Da ultimo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione anche con riferimento alla reiezione del gravame in punto quantificazione spese processuali di primo grado, evidenziando come la lite poteva essere considerata obiettivamente incerta.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
La questione che pone la ricorrente, invero, attiene alla qualificazione della patologia psichiatrica dalla quale era affetta la [OMISSIS] come patologia di natura permanente, con le conseguenze che ne discendono sul piano della ripartizione dell’onere della prova tra chi agisca al fine di sentir annullare il testamento, perchè redatto in stato di incapacità naturale, e chi viceversa resista a tale domanda ed intenda avvalersi di quelle disposizioni testamentarie.
In questa prospettiva, non vi è dubbio che l’accertamento sul quale si incentrano le censure della ricorrente è accertamento di fatto, in ordine al quale la sentenza impugnata, fondandosi sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, non può essere sindacata da questa Corte, non risultando la motivazione che sorregge siffatta conclusione priva di logica o affetta da vizi giuridici.
Una volta acquisito che la patologia da cui era affetta la [OMISSIS] era suscettibile di periodi di remissione, e una volta accertato che le schede testamentarie sono state redatte in uno di tali periodi, le conseguenze che la Corte d’appello ha tratto appaiono del tutto coerenti con il principio affermato da questa Corte, secondo cui “l’annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere” (Cass., n. 14580 del 2001; Cass., n. 1444 del 2003; Cass., n. 9081 del 2010).
Si deve peraltro rilevare che la questione della individuazione della parte onerata, nel caso di specie, della prova della incapacità al momento della redazione delle schede testamentarie, alla luce della motivazione della sentenza impugnata, appare sostanzialmente irrilevante, atteso che le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale con riferimento sia alla esistenza di periodi di remissione della patologia e di relativo benessere della [OMISSIS], sia alla coerenza e precisione delle disposizioni testamentarie, risultano del tutto idonee a sostenere positivamente che la [OMISSIS], al momento della redazione della scheda, pur se affetta da una patologia in ipotesi di natura permanente, era in una condizione di lucidità e di capacità di intendere e di volere. La Corte d’appello ha quindi fatto corretta applicazione del principio, affermato da questa Corte, secondo cui, ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o no della capacità di intendere e di volere del de cuius al momento della redazione del testamento, il giudice di merito “non può ignorare il contenuto dell’atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza dalle disposizioni nonchè ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate” (Cass., n. 5620 del 1995).
Le deduzioni svolte dalla ricorrente sul punto, del resto, pur se non finalizzate ad introdurre una diversa causa petendi del richiesto annullamento, si limitano a prospettare un sospetto del tutto sfornito di allegazioni probatorie, e quindi del tutto inidoneo ad inficiare il valore riconosciuto dalla Corte territoriale alla precisione e coerenza delle disposizioni al fine della dimostrazione della lucidità della testatrice al momento della redazione del testamento.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo in base al valore dichiarato della controversia .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 8.200,00 di cui Euro 8.000,00 per onorario, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Depositata in cancelleria il 5 gennaio 2011